N. 247 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 2002

Ordinanza  emessa  il  20  marzo  2002  dal  tribunale  di  Roma  nel
procedimento  civile  vertente tra Stato Francese e Trozzi Trombadori
Fulvia ed altri

Locazione  di immobili urbani - Immobili ad uso diverso da abitazione
  - Studi di artista tutelati, per il loro storico valore, da vincolo
  di inamovibilita' - Assoggettabilita' a provvedimenti di rilascio -
  Esclusione  sine  die  - Asserita espropriazione senza indennizzo -
  Contrasto con la garanzia costituzionale della proprieta'.
- D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 52.
- Costituzione, artt. 2, 3, 42, commi secondo e terzo.
(GU n.21 del 29-5-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Letti gli atti, i documenti e i verbali di causa;
    Richiamata  la  precedente  ordinanza  del pretore di Roma del 29
marzo; 2 giugno 1999;
    Vista l'ordinanza del 23 maggio 2001 della Corte costituzionale;
    Letti  gli  artt. 3,  52 e 166 del decreto legislativo 29 ottobre
1999,  n. 490, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e ambientali";
    Letti gli artt. 2, 3 e 42 della Carta costituzionale;
    Letti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    A scioglimento della riserva che precede:
                             R i l e v a
    Per  una migliore intelligenza del discorso si richiama passim il
decreto  legislativo  29 ottobre 1999, n. 490, rubricato come: "Testo
unico  delle  disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali"  e  piu'  chiaramente parte degli articoli 3, 52 e 166 di
questo:
    [...omissis...]
    Art. 3. Categorie speciali di beni culturali.
    Indipendentemente  dalla loro inclusione nelle categorie elencate
all'art. 2,  sono  altresi'  beni  culturali ai fini delle specifiche
disposizioni di questo Titolo che li riguardano:
    [...omissis...]   gli   studi  d'artista  definiti  nell'art. 52;
[...omissis...]
    [...omissis...]
    Art. 52. Studi d'artista.
    Non  sono  soggetti  ai  provvedimenti di rilascio previsti dalla
normativa  vigente  in materia di locazione di immobili urbani quegli
studi d'artista il cui contenuto in opere, documenti, cimeli e simili
e'   tutelato,  per  il  suo  storico  valore,  da  un  provvedimento
ministeriale,  che  ne  prescrive l'inamovibilita' da uno stabile del
quale  contestualmente  si  vieta la modificazione della destinazione
d'uso.
    Non  puo'  essere  modificata  la  destinazione d'uso degli studi
d'artista, a tale funzione adibiti da almeno venti anni e rispondenti
alla tradizionale tipologia a lucernario.
    [La  richiamata  norma relativa al decreto-legge 9 dicembre 1986,
n. 832,  art. 4-bis aggiunto dalla legge di conversione con modifiche
6 febbraio 1987, n. 15, cosi' disponeva.
    Non  sono  soggetti  a  provvedimenti  di  rilascio  quegli studi
d'artista  il  cui  contenuto in opere, documenti, cimeli e simili e'
tutelato, per il suo storico valore, da un decreto del Ministro per i
beni culturali e ambientali, che ne prescrive l'inamovibilita' da uno
stabile  del  quale  contestualmente  si vieta la modificazione della
destinazione d'uso.
    Non  puo'  essere  modificata  la  destinazione d'uso degli studi
d'artista  (pittori, scultori, architetti) a tale funzione adibiti da
almeno  venti  anni  e  rispondenti  alla  tradizionale  tipologia  a
lucernario.]
    [...omissis...]
    Art. 166. Norme abrogate. (primo comma)
    Salvo  quanto  previsto  nel  comma  2, sono abrogate le seguenti
disposizioni:
    [...omissis...]
      decreto-legge   9   dicembre   1986,   n. 832,  convertito  con
modificazioni  nella  legge  6  febbraio  1987,  n. 15, limitatamente
all'art. 4-bis;
    [...omissis...]
    Si  e'  riportato  sia  il  testo del vigente art. 52 del decreto
legislativo   29   ottobre  1999,  n. 490,  quanto  l'art. 4-bis  del
decreto-legge  9  dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni
nella  legge  6  febbraio  1987,  n. 15,  abrogato  dall'art. 166 del
decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n. 490, per porre l'accento
sulla  circostanza  relativa  al fatto che l'attuale articolo, mentre
ripercorre  idealmente  le motivazioni sociali, culturali e politiche
sottese   a   quello   abrogato,  ne  riporta  in  grandissima  parte
pedissequamente l'identico testo.
    Onde  pervenire  ad  una  fondata  motivazione, si ritiene di non
essere  tanto chiamati a prendere buona nota delle chiare espressioni
usate  dal  Costituente,  quanto  a  ricollegare  tali precetti, alle
origini  sociali,  politiche  e  ideali del diritto di proprieta' per
poi,   seguendo   il   divenire  storico  dell'umana  vita,  situarli
nell'ambito  geopolitico,  in  cui  il nostro Stato si e' liberamente
voluto riconoscere.
    Il  diritto  alla  proprieta',  intesa  come  un quid di "sacro",
perche'  serve  all'uomo per realizzare se stesso e giungere a quella
felicita',  intesa  come  tensione di volonta', legittima aspettativa
che  ogni  uomo ha, come tale, di pervenire a quel benessere, che con
la  liberta'  di  pensiero,  di  movimento  e di praticare la propria
religione  e'  uno  dei  diritti inalienabili dell'uomo, trae origine
dalla rivoluzione, che diede vita agli odierni Stati Uniti d'America,
e che in Europa fu meglio sviluppato in quella francese.
    La  proclamata  assolutezza della proprieta' privata ha origine e
trova  ragione  di  essere  nella volonta' di cancellare i precedenti
principi  feudali  e qualsiasi altra inframmettenza nell'utilizzo dei
beni.
    Da   questo   momento,   le  varie  Costituzioni  proclamarono  e
riconobbero:  ora  che  "la  proprieta'  e' il diritto di godere e di
disporre  delle  cose  nella maniera piu' assoluta, purche' non se ne
faccia  un  uso  vietato  dalle  leggi  e dai regolamenti" del codice
napoleonico;  ora  che  "tutte le proprieta', senza alcuna eccezione,
sono  inviolabili.  Tuttavia  quando  l'interesse pubblico legalmente
accertato  lo  esiga  si  puo'  essere tenuti a cederle in tutte o in
parte, mediante una giusta indennita' conformemente alle leggi" dello
Statuto  fondamentale del Regno Sardo dell'8 marzo 1848, che e' stata
la nostra Carta costituzionale fino al giugno 1946.
    Dopo  il  referendum  istituzionale,  l'Italia si diede l'attuale
Costituzione.
    Questa  inizia  con  l'enunciare  i principi fondamentali, su cui
l'Italia  intende  costruire  lo  Stato,  che ha voluto darsi. Mentre
potranno  cambiare  le  forme  di  governo,  questi,  che  stanno  al
cittadino,  come  un  dogma di fede sta al credente, sono immutabili,
sono  la linfa vitale di quello spirito di riconoscimento dei diritti
inviolabili  dell'uomo, di liberta' e di uguaglianza, in cui il mondo
occidentale  ha  inteso  ritrovarsi:  in  tale parte si collocano gli
artt. 2  e  3 con cui la "Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili  dell'uomo"  e dichiara che "Tutti i cittadini hanno pari
dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge [...omissis...]".
    Subito  dopo  questo  proemio,  nella  prima  parte  della Carta,
rubricata  come  "Diritti  e doveri dei cittadini" e' posto il titolo
terzo  che  riguarda  i  "Rapporti  economici" ed e' in questo che si
trova l'art. 42.
    Dalla  sua  lettura, la proprieta' privata, mentre da un lato per
la sua regolamentazione rinvia alla legge ordinaria, che la riconosce
e    garantisce,    ha   dalla   Costituzione   assicurata   la   sua
realizzabilita',  quale  mezzo  atto  a svolgere una funzione sociale
(art. 422 Cost.).
    Il  terzo  comma  prevede che per motivi di interesse generale la
proprieta'  possa essere espropriata ma cio' sempre a condizione che:
il  provvedimento  ablativo sia previsto dalla legge e venga posto in
essere dietro congruo indennizzo (art. 423 Cost.).
    Comunque,   il  Costituente,  nel  far  riferimento  ad  un  tale
esproprio  si  riferisce  alle  fattispecie,  di  cui  ai  successivi
articoli 43 e 44.
    La  Costituzione, sorta in un momento particolarmente teso per la
situazione  politica  italiana,  che  vedeva l'assemblea riconoscersi
nell'egemonia  di  due  grandi  movimenti  politici,  ideologicamente
antitetici:  il  Partito  Comunista  e  la  Democrazia  Cristiana, ha
risentito alquanto di tale antinomia.
    L'articolo  in esame e' uno dei tanti esempi ed e' per questo che
non  e'  stato  particolarmente  accentuato  il carattere assoluto ed
essenziale della proprieta' privata.
    A seguito dei sommovimenti epocali, che hanno visto il fallimento
sia  della  esperienza fascista che di quella comunista, il mondo, in
cui  la  nostra  Nazione  insieme  a  quelle  altre  sorelle  intende
necessariamente   amalgamarsi,   vede  nel  libero  mercato  e  nella
proprieta' privata i cardini su cui fondare il proprio sviluppo.
    De hoc et propter hoc, l'ipotesi, che una proprieta' possa essere
compressa,  fino ad escludersi, sebbene non espropriata, lasciando il
proprietario  tale  solo  virtualmente,  ma  con  tutti  gli obblighi
derivantigli  dal  titolo  e  senza  alcun  vantaggio,  non  e'  dato
riscontrare   in   nessuno   degli   attuali  ordinamenti  del  mondo
occidentale,  ne'  in  quelli  marxisti,  attuali  o passati, i quali
negavano   totalmente  la  proprieta'  singola  privata,  se  non  in
determinati  casi  minoritari,  ma  mai hanno pensato di lasciarla in
teoria, escludendola in fatto!
    A  fortiori et ad abundantiam, per poter ancor meglio chiarire il
pensiero  di  questo  giudice,  e'  opportuno  precisare che, secondo
quanto   dichiarato  dal  difensore  dell'intimante  all'udienza  del
7 luglio  1995,  lo  Stato francese, indiscusso proprietario del bene
oggetto  del  rapporto  locativo,  percepiva  un canone mensile di L.
9.800   (novemilaottocento  lire);  tale  circostanza  non  e'  stata
minimamente  contestata  dagli  intimati,  anche se, con una punta di
involontaria comicita', hanno voluto puntualizzare che corrispondono,
oltre al canone, anche gli adeguamenti ISTAT!
    L'art.  52  del  richiamato decreto legislativo in esame prevede,
adunque,  l'interdizione  ad æternitatem di provvedimenti di rilascio
per  gli  immobili,  in  cui  si dovessero trovare studi d'artista di
particolare  valore  storico,  per  i  quali un disposto ministeriale
abbia  prescritto  l'inamovibilita',  da  uno stabile del quale si e'
vietata contestualmente la modificazione della destinazione d'uso.
    Una  tale norma si e' visto come si ponga in aperto contrasto con
quanto  previsto  dall'art. 42 della Carta costituzionale ed e' fonte
di  un'inaccettabile  soppressione di uno dei modi, con cui i diritti
inviolabili   dell'uomo   vengono   a  realizzarsi,  come  quello  di
proprieta'   (arg.   ex   art. 2   Cost.),  nonche'  pone  in  essere
un'altrettanto odiosa diversita' di trattamento tra soggetti operanti
nel Territorio dello Stato (arg. ex art. 3 Cost.).
    Una  tale  soluzione ablativa, se non eliminata, condurrebbe alla
soppressione  del  diritto di proprieta', sia pure nominatim lasciato
integro, comportando poi la creazione di due istituti abnormi: quella
di  un locatore sottoposto ad un rapporto vincolistico, completamente
estraneo  a  qualsiasi logica e norma giuridica, percepente un canone
(dal  valore  nullo)  svincolato  da ogni possibilita', anche la piu'
remota,  di  patteggiamento  futuro;  e  d'altro  lato  un locatario,
fruente dell'oggetto del contratto in modo tale da apparire ed essere
legibus solutus.
                              P. Q. M.
    A scioglimento della propria ordinanza riservata, cosi' provvede:
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, in relazione
agli  articoli 422 e 3, 2 e 3 della nostra Costituzione, la questione
di legittimita' dell'art. 52 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490,  rubricato  come: "Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali";
    Sospende il giudizio;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Manda   alla  cancelleria  di  notificare  copia  della  presente
ordinanza   alle  parti;  al  signor  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;  di  comunicare  la  stessa al signor Presidente del Senato
della Repubblica; al signor Presidente della Camera dei deputati;
    Dispone  altresi'  che,  duplice  copia della presente ordinanza,
venga rimessa a cura della cancelleria al signor Presidente di questa
sezione  stralcio terzater dott. Mario Casavola, perche' ne trattenga
una  agli  atti  del  suo  ufficio,  e  l'altra possa rimetterla alla
Presidenza   di   questo  tribunale  ordinario,  per  quanto  di  sua
spettanza.
    Si comunichi.
        Cosi' deciso in Roma, addi' 6 febbraio 2002.
                Il giudice onorario aggregato: Testi
02C0449