N. 247 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 2002
Ordinanza emessa il 20 marzo 2002 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Stato Francese e Trozzi Trombadori Fulvia ed altri Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso diverso da abitazione - Studi di artista tutelati, per il loro storico valore, da vincolo di inamovibilita' - Assoggettabilita' a provvedimenti di rilascio - Esclusione sine die - Asserita espropriazione senza indennizzo - Contrasto con la garanzia costituzionale della proprieta'. - D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 52. - Costituzione, artt. 2, 3, 42, commi secondo e terzo.(GU n.21 del 29-5-2002 )
IL GIUDICE DI PACE Letti gli atti, i documenti e i verbali di causa; Richiamata la precedente ordinanza del pretore di Roma del 29 marzo; 2 giugno 1999; Vista l'ordinanza del 23 maggio 2001 della Corte costituzionale; Letti gli artt. 3, 52 e 166 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali"; Letti gli artt. 2, 3 e 42 della Carta costituzionale; Letti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87; A scioglimento della riserva che precede: R i l e v a Per una migliore intelligenza del discorso si richiama passim il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, rubricato come: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali" e piu' chiaramente parte degli articoli 3, 52 e 166 di questo: [...omissis...] Art. 3. Categorie speciali di beni culturali. Indipendentemente dalla loro inclusione nelle categorie elencate all'art. 2, sono altresi' beni culturali ai fini delle specifiche disposizioni di questo Titolo che li riguardano: [...omissis...] gli studi d'artista definiti nell'art. 52; [...omissis...] [...omissis...] Art. 52. Studi d'artista. Non sono soggetti ai provvedimenti di rilascio previsti dalla normativa vigente in materia di locazione di immobili urbani quegli studi d'artista il cui contenuto in opere, documenti, cimeli e simili e' tutelato, per il suo storico valore, da un provvedimento ministeriale, che ne prescrive l'inamovibilita' da uno stabile del quale contestualmente si vieta la modificazione della destinazione d'uso. Non puo' essere modificata la destinazione d'uso degli studi d'artista, a tale funzione adibiti da almeno venti anni e rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario. [La richiamata norma relativa al decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto dalla legge di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15, cosi' disponeva. Non sono soggetti a provvedimenti di rilascio quegli studi d'artista il cui contenuto in opere, documenti, cimeli e simili e' tutelato, per il suo storico valore, da un decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, che ne prescrive l'inamovibilita' da uno stabile del quale contestualmente si vieta la modificazione della destinazione d'uso. Non puo' essere modificata la destinazione d'uso degli studi d'artista (pittori, scultori, architetti) a tale funzione adibiti da almeno venti anni e rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario.] [...omissis...] Art. 166. Norme abrogate. (primo comma) Salvo quanto previsto nel comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni: [...omissis...] decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, limitatamente all'art. 4-bis; [...omissis...] Si e' riportato sia il testo del vigente art. 52 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, quanto l'art. 4-bis del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, abrogato dall'art. 166 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, per porre l'accento sulla circostanza relativa al fatto che l'attuale articolo, mentre ripercorre idealmente le motivazioni sociali, culturali e politiche sottese a quello abrogato, ne riporta in grandissima parte pedissequamente l'identico testo. Onde pervenire ad una fondata motivazione, si ritiene di non essere tanto chiamati a prendere buona nota delle chiare espressioni usate dal Costituente, quanto a ricollegare tali precetti, alle origini sociali, politiche e ideali del diritto di proprieta' per poi, seguendo il divenire storico dell'umana vita, situarli nell'ambito geopolitico, in cui il nostro Stato si e' liberamente voluto riconoscere. Il diritto alla proprieta', intesa come un quid di "sacro", perche' serve all'uomo per realizzare se stesso e giungere a quella felicita', intesa come tensione di volonta', legittima aspettativa che ogni uomo ha, come tale, di pervenire a quel benessere, che con la liberta' di pensiero, di movimento e di praticare la propria religione e' uno dei diritti inalienabili dell'uomo, trae origine dalla rivoluzione, che diede vita agli odierni Stati Uniti d'America, e che in Europa fu meglio sviluppato in quella francese. La proclamata assolutezza della proprieta' privata ha origine e trova ragione di essere nella volonta' di cancellare i precedenti principi feudali e qualsiasi altra inframmettenza nell'utilizzo dei beni. Da questo momento, le varie Costituzioni proclamarono e riconobbero: ora che "la proprieta' e' il diritto di godere e di disporre delle cose nella maniera piu' assoluta, purche' non se ne faccia un uso vietato dalle leggi e dai regolamenti" del codice napoleonico; ora che "tutte le proprieta', senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga si puo' essere tenuti a cederle in tutte o in parte, mediante una giusta indennita' conformemente alle leggi" dello Statuto fondamentale del Regno Sardo dell'8 marzo 1848, che e' stata la nostra Carta costituzionale fino al giugno 1946. Dopo il referendum istituzionale, l'Italia si diede l'attuale Costituzione. Questa inizia con l'enunciare i principi fondamentali, su cui l'Italia intende costruire lo Stato, che ha voluto darsi. Mentre potranno cambiare le forme di governo, questi, che stanno al cittadino, come un dogma di fede sta al credente, sono immutabili, sono la linfa vitale di quello spirito di riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, di liberta' e di uguaglianza, in cui il mondo occidentale ha inteso ritrovarsi: in tale parte si collocano gli artt. 2 e 3 con cui la "Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo" e dichiara che "Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge [...omissis...]". Subito dopo questo proemio, nella prima parte della Carta, rubricata come "Diritti e doveri dei cittadini" e' posto il titolo terzo che riguarda i "Rapporti economici" ed e' in questo che si trova l'art. 42. Dalla sua lettura, la proprieta' privata, mentre da un lato per la sua regolamentazione rinvia alla legge ordinaria, che la riconosce e garantisce, ha dalla Costituzione assicurata la sua realizzabilita', quale mezzo atto a svolgere una funzione sociale (art. 422 Cost.). Il terzo comma prevede che per motivi di interesse generale la proprieta' possa essere espropriata ma cio' sempre a condizione che: il provvedimento ablativo sia previsto dalla legge e venga posto in essere dietro congruo indennizzo (art. 423 Cost.). Comunque, il Costituente, nel far riferimento ad un tale esproprio si riferisce alle fattispecie, di cui ai successivi articoli 43 e 44. La Costituzione, sorta in un momento particolarmente teso per la situazione politica italiana, che vedeva l'assemblea riconoscersi nell'egemonia di due grandi movimenti politici, ideologicamente antitetici: il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana, ha risentito alquanto di tale antinomia. L'articolo in esame e' uno dei tanti esempi ed e' per questo che non e' stato particolarmente accentuato il carattere assoluto ed essenziale della proprieta' privata. A seguito dei sommovimenti epocali, che hanno visto il fallimento sia della esperienza fascista che di quella comunista, il mondo, in cui la nostra Nazione insieme a quelle altre sorelle intende necessariamente amalgamarsi, vede nel libero mercato e nella proprieta' privata i cardini su cui fondare il proprio sviluppo. De hoc et propter hoc, l'ipotesi, che una proprieta' possa essere compressa, fino ad escludersi, sebbene non espropriata, lasciando il proprietario tale solo virtualmente, ma con tutti gli obblighi derivantigli dal titolo e senza alcun vantaggio, non e' dato riscontrare in nessuno degli attuali ordinamenti del mondo occidentale, ne' in quelli marxisti, attuali o passati, i quali negavano totalmente la proprieta' singola privata, se non in determinati casi minoritari, ma mai hanno pensato di lasciarla in teoria, escludendola in fatto! A fortiori et ad abundantiam, per poter ancor meglio chiarire il pensiero di questo giudice, e' opportuno precisare che, secondo quanto dichiarato dal difensore dell'intimante all'udienza del 7 luglio 1995, lo Stato francese, indiscusso proprietario del bene oggetto del rapporto locativo, percepiva un canone mensile di L. 9.800 (novemilaottocento lire); tale circostanza non e' stata minimamente contestata dagli intimati, anche se, con una punta di involontaria comicita', hanno voluto puntualizzare che corrispondono, oltre al canone, anche gli adeguamenti ISTAT! L'art. 52 del richiamato decreto legislativo in esame prevede, adunque, l'interdizione ad æternitatem di provvedimenti di rilascio per gli immobili, in cui si dovessero trovare studi d'artista di particolare valore storico, per i quali un disposto ministeriale abbia prescritto l'inamovibilita', da uno stabile del quale si e' vietata contestualmente la modificazione della destinazione d'uso. Una tale norma si e' visto come si ponga in aperto contrasto con quanto previsto dall'art. 42 della Carta costituzionale ed e' fonte di un'inaccettabile soppressione di uno dei modi, con cui i diritti inviolabili dell'uomo vengono a realizzarsi, come quello di proprieta' (arg. ex art. 2 Cost.), nonche' pone in essere un'altrettanto odiosa diversita' di trattamento tra soggetti operanti nel Territorio dello Stato (arg. ex art. 3 Cost.). Una tale soluzione ablativa, se non eliminata, condurrebbe alla soppressione del diritto di proprieta', sia pure nominatim lasciato integro, comportando poi la creazione di due istituti abnormi: quella di un locatore sottoposto ad un rapporto vincolistico, completamente estraneo a qualsiasi logica e norma giuridica, percepente un canone (dal valore nullo) svincolato da ogni possibilita', anche la piu' remota, di patteggiamento futuro; e d'altro lato un locatario, fruente dell'oggetto del contratto in modo tale da apparire ed essere legibus solutus.
P. Q. M. A scioglimento della propria ordinanza riservata, cosi' provvede: Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 422 e 3, 2 e 3 della nostra Costituzione, la questione di legittimita' dell'art. 52 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, rubricato come: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali"; Sospende il giudizio; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di notificare copia della presente ordinanza alle parti; al signor Presidente del Consiglio dei ministri; di comunicare la stessa al signor Presidente del Senato della Repubblica; al signor Presidente della Camera dei deputati; Dispone altresi' che, duplice copia della presente ordinanza, venga rimessa a cura della cancelleria al signor Presidente di questa sezione stralcio terzater dott. Mario Casavola, perche' ne trattenga una agli atti del suo ufficio, e l'altra possa rimetterla alla Presidenza di questo tribunale ordinario, per quanto di sua spettanza. Si comunichi. Cosi' deciso in Roma, addi' 6 febbraio 2002. Il giudice onorario aggregato: Testi 02C0449