N. 198 SENTENZA 9 - 16 maggio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Misura della pensione - Cumulo
  (totalizzazione)  dei  contributi  versati  all'ENPALS  con  quelli
  versati  alla  gestione  speciale  commercianti presso l'I.N.P.S. -
  Omessa previsione - Lamentata violazione dei doveri di solidarieta'
  sociale,  con disparita' di trattamento rispetto agli iscritti alla
  gestione  artigiani  dell'I.N.P.S., ridotta tutela per i lavoratori
  del  commercio  e  violazione  del  principio  di adeguatezza della
  prestazione  pensionistica - Scelta riservata alla discrezionalita'
  del legislatore - Non fondatezza della questione.
- D.P.R.  31  dicembre  1971,  n. 1420, art. 16; legge 2 agosto 1990,
  n. 233, art. 16.
- Costituzione, artt. 2, 3, 35 e 38.
(GU n.20 del 22-5-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Valerio  ONIDA, Carlo
MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 16 del d.P.R.
31 dicembre   1971,   n. 1420  (Norme  in  materia  di  assicurazione
obbligatoria  per  l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti gestita
dall'Ente  nazionale  di  previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo) e 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei
trattamenti  pensionistici  dei  lavoratori  autonomi),  promosso con
ordinanza  emessa il 6 novembre 2000 dal Tribunale di Alessandria nel
procedimento    civile    vertente   tra   Andreoli   Pierantonio   e
l'E.N.P.A.L.S.,  iscritta  al  n. 796  del  registro ordinanze 2000 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, 1a serie
speciale, dell'anno 2000.
    Visto  l'atto di costituzione dell'E.N.P.A.L.S. nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  29 gennaio  2002  il  giudice
relatore Fernanda Contri;
    Uditi l'avvocato Domenico De Luca per l'E.N.P.A.L.S. e l'avvocato
dello  Stato  Giuseppe  Fiengo  per  il  Presidente del Consiglio dei
ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Nel  corso di un giudizio promosso da Pierantonio Andreoli
contro  l'E.N.P.A.L.S.,  il Tribunale di Alessandria, Sezione lavoro,
con ordinanza emessa il 6 novembre 2000, ha sollevato, in riferimento
agli   artt. 2,   3,   35  e  38  della  Costituzione,  questione  di
legittimita'  costituzionale  degli  artt. 16  del d.P.R. 31 dicembre
1971,  n. 1420  (Norme  in  materia di assicurazione obbligatoria per
l'invalidita',   la   vecchiaia  e  i  superstiti  gestita  dall'Ente
nazionale  di  previdenza  e  di  assistenza  per  i lavoratori dello
spettacolo)  e 16 della legge 2 agosto 1990, n. 223 (rectius: n. 233)
(Riforma  dei  trattamenti  pensionistici  dei  lavoratori autonomi),
nella  parte  in  cui non consentono la totalizzazione, ai fini della
misura  della  pensione,  dei contributi versati all'E.N.P.A.L.S. con
quelli versati alla gestione speciale commercianti presso l'I.N.P.S.
    Il giudice a quo rileva che la normativa vigente non consente ne'
la  ricongiunzione  ne'  il  cumulo  (totalizzazione)  dei contributi
versati presso l'E.N.P.A.L.S. e presso il fondo speciale commercianti
gestito  dall'I.N.P.S., ma consente esclusivamente all'assicurato che
vanti  contribuzioni presso l'E.N.P.A.L.S. e presso il fondo speciale
dei  commercianti  gestito dall'I.N.P.S. di fruire, al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta', della c.d. pensione supplementare.
    Peraltro,  come specificato dal giudice a quo l'omessa previsione
della  ricongiunzione  onerosa  non  rileva  nella  presente sede, in
quanto  il  ricorrente  ha  domandato  esclusivamente di poter vedere
totalizzati  i  propri  contributi  versati  all'E.N.P.A.L.S. ed alla
gestione  commercianti presso l'I.N.P.S. con conseguente liquidazione
di   una   sola  pensione  che  tenga  conto  di  tutta  l'anzianita'
contributiva.
    La  questione  di  legittimita' costituzionale degli artt. 16 del
d.P.R.  31 dicembre  1971,  n. 1420  e  16 della legge 2 agosto 1990,
n. 233,  nella parte in cui non consentono la totalizzazione, ai fini
della  misura della pensione, dei contributi versati all'E.N.P.A.L.S.
con   quelli  versati  alla  gestione  speciale  commercianti  presso
l'I.N.P.S.,  sarebbe dunque rilevante in quanto direttamente connessa
al  riconoscimento  della pretesa fatta valere dal ricorrente, atteso
che  la  soluzione  della  controversia  dipende dall'applicazione di
detta normativa.
    Sotto  il profilo della non manifesta infondatezza, la disciplina
impugnata appare al giudice a quo in contrasto:
        a)   con   l'art. 2   della   Costituzione,   in  riferimento
all'adempimento,  da  parte  dello  Stato, dei doveri di solidarieta'
sociale,  tra  i  quali  rientra  anche  la  materia della previdenza
sociale;
        b)   con   l'art. 3  della  Costituzione  per  disparita'  di
trattamento  tra  coloro  che  vantano  contribuzioni  nelle gestioni
E.N.P.A.L.S.  e  Artigiani presso l'I.N.P.S., per i quali, secondo il
giudice  rimettente,  sarebbe ammessa la totalizzazione (art. 9 della
legge   4 luglio   1959,  n. 463),  e  coloro  che,  invece,  vantano
contribuzioni  nelle  gestioni  E.N.P.A.L.S.  e  Commercianti  presso
l'I.N.P.S.,  per  i  quali  la totalizzazione non e' ammessa, potendo
soltanto ottenere, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta',
la pensione supplementare I.N.P.S.;
        c)  con  l'art. 35  della  Costituzione, in quanto la mancata
previsione  della  totalizzazione  nel  caso di specie implica che la
normativa  impugnata  offra  una  tutela  limitata  ai lavoratori del
commercio;
        d)  con  l'art. 38 della Costituzione, in quanto la normativa
in   oggetto   parrebbe   violare,  almeno  sotto  il  profilo  della
proporzionalita'  della  prestazione previdenziale alla quantita' del
lavoro complessivamente prestato ed all'ammontare della contribuzione
versata,   il   principio   costituzionale  della  adeguatezza  della
prestazione pensionistica.
    Il giudice a quo richiama, inoltre, la disciplina comunitaria che
consente la totalizzazione per quei lavoratori che vantino contributi
in  differenti  paesi  membri  (art. 42,  lett.  a,  Trattato  CE, ex
art. 51), nonche' la pronuncia di questa Corte n. 61 del 1999, con la
quale,   sia   pure  in  diverso  settore  previdenziale  ed  a  fini
parzialmente  differenti  (riconoscimento  della contribuzione minima
per    l'ottenimento    della    pensione),   e'   stata   dichiarata
l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo
1990,   n. 45,   "nella   parte  in  cui  non  prevedono,  in  favore
dell'assicurato  che  non abbia maturato il diritto ad un trattamento
pensionistico  in  alcuna  delle gestioni nelle quali e', o e' stato,
iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi
dei  periodi  assicurativi  pregressi nei limiti e secondo i principi
indicati in motivazione".
    2.  -  Nel  giudizio  davanti  a  questa  Corte  si e' costituito
l'E.N.P.A.L.S. per chiedere che la questione sollevata sia dichiarata
infondata,  rilevando, in particolare, che le categorie lavorative di
cui  trattasi  (lavoratori  subordinati  e  lavoratori del commercio)
presentano  connotazioni  eterogenee  e  meccanismi  di  operativita'
previdenziale  differenti,  tanto  che risultano diversi i criteri di
prelievo,  di  imponibile,  di  onerosita',  incidenza  di  costo, di
calcolo  della  riserva  matematica riferita all'eta', sesso, nonche'
consistenza ed anzianita' contributiva.
    La  difesa dell'E.N.P.A.L.S. richiama la sentenza n. 527 del 1987
di   questa   Corte,  rilevando  peraltro  che  l'incomparabilita'  e
l'eterogeneita'  delle  due gestioni assicurative e' dimostrata anche
dal   fatto  che  per  i  lavoratori  dipendenti  vige  il  principio
dell'automaticita'  delle  prestazioni  per cui anche se il datore di
lavoro non versa o comunque l'I.N.P.S. (o l'E.N.P.A.L.S.) non incassa
i   contributi  gli  stessi  sono  sempre  registrati  a  favore  del
lavoratore  dipendente, mentre per i lavoratori autonomi, se non v'e'
il pagamento dei contributi, non v'e' nemmeno il loro accredito.
    A giudizio dell'E.N.P.A.L.S. la questione sarebbe infondata anche
in riferimento all'art. 38 della Costituzione, in quanto il principio
costituzionale  della  adeguatezza  della  prestazione  pensionistica
sarebbe  comunque soddisfatto dalla presenza, nella normativa vigente
(art. 5  della  legge  12 agosto  1962,  n. 1338),  di uno strumento,
costituito  dalla  pensione  supplementare,  idoneo  ad  assicurare -
all'atto  del  pensionamento  -  l'utilizzo di tutti i periodi, anche
brevi, coperti da contribuzione.
    3.  - Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, concludendo per l'inammissibilita' e comunque per la manifesta
infondatezza della questione, sottolineando, nella memoria presentata
in  prossimita'  dell'udienza,  che l'istituto della totalizzazione a
fini  pensionistici di periodi contributivi in settori diversi non ha
valenza  generale nel nostro ordinamento, ma e' stato introdotto solo
nelle relazioni tra settori determinati.
    La   difesa   erariale   sostiene   che   l'attuale   ordinamento
pensionistico  resti  informato  al  principio della pluralita' delle
coperture previdenziali, che mantengono peculiarita' ed articolazioni
tali da giustificare differenti discipline, come evidenziato anche da
questa  Corte  nella sentenza n. 527 del 1987, con la conseguenza che
rientrerebbe  nella  discrezionalita'  del  legislatore  la scelta di
disciplinare  in  un certo modo un determinato regime pensionistico e
non   potrebbe  comunque  questa  Corte  agevolmente  sostituirsi  al
legislatore attraverso un intervento additivo, vista la necessita' di
una  pluralita'  di  discipline  che  tengano  conto delle articolate
situazioni di ciascuna gestione previdenziale.
    In  senso  diverso,  a  giudizio  della Avvocatura generale dello
Stato,  non  potrebbe  invocarsi la sentenza n. 61 del 1999 di questa
Corte, in quanto il principio della "totalizzazione" ivi enucleato si
riferisce  all'ipotesi  in  cui  il  lavoratore non abbia maturato il
diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni alle
quali  e'  stato  iscritto; principio che e' stato tradotto in questi
termini nella legge 23 dicembre 2000, n. 388.
    La  questione ora all'esame di questa Corte, come prospettata dal
Tribunale  di  Alessandria,  si presenterebbe in modo sostanzialmente
diverso, in quanto il ricorrente gode di un trattamento pensionistico
e,  oltre  alla non richiesta possibilita' di ricongiunzione onerosa,
mantiene  il  diritto  ad  utilizzare  i contributi versati presso la
gestione  speciale  commercianti  per  ottenere, ai sensi dell'art. 5
della legge 12 agosto 1962, n. 1338, una pensione supplementare.
    Infine,  secondo  la  difesa  erariale,  la questione, cosi' come
prospettata,    tende   ad   introdurre   una   generale   estensione
dell'istituto  della  totalizzazione  dei  contributi nell'ambito dei
sistemi   pensionistici   obbligatori  che  comporterebbe  oneri  non
indifferenti  per  la  finanza  pubblica,  quali  il venir meno delle
entrate determinate dalle ricongiunzioni onerose e l'incremento della
propensione  a  ricorrere  all'istituto  per  effetto  del venir meno
dell'onerosita' della ricongiunzione.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Tribunale  di  Alessandria  dubita, con l'ordinanza in
epigrafe, della legittimita' costituzionale degli artt. 16 del d.P.R.
31 dicembre   1971,   n. 1420  (Norme  in  materia  di  assicurazione
obbligatoria  per  l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti gestita
dall'Ente  nazionale  di  previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo) e 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei
trattamenti  pensionistici  dei  lavoratori autonomi), nella parte in
cui  non  consentono  la  totalizzazione,  ai fini della misura della
pensione,  dei contributi versati all'E.N.P.A.L.S. con quelli versati
alla gestione speciale commercianti presso l'I.N.P.S.
    Il giudice a quo ravvisa, anzitutto, un contrasto della normativa
impugnata   con   l'art. 2   della   Costituzione,   in   riferimento
all'adempimento,  da  parte  dello  Stato, dei doveri di solidarieta'
sociale,  tra  i  quali  rientra  anche  la  materia della previdenza
sociale.
    Secondo l'ordinanza, sussiste, inoltre, lesione dell'art. 3 della
Costituzione  per  disparita'  di  trattamento tra coloro che vantano
contribuzioni   nelle   gestioni   E.N.P.A.L.S.  e  Artigiani  presso
l'I.N.P.S.,  per  i  quali  sarebbe ammessa la totalizzazione (art. 9
della  legge  4 luglio  1959,  n. 463), e coloro che, invece, vantano
contribuzioni  nelle  gestioni  E.N.P.A.L.S.  e  Commercianti  presso
l'I.N.P.S.,  per  i  quali  la totalizzazione non e' ammessa, potendo
soltanto ottenere, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta',
la pensione supplementare I.N.P.S.
    Ad  avviso  del  rimettente sarebbero anche violati sia l'art. 35
della   Costituzione,   in   quanto   la   mancata  previsione  della
totalizzazione  nel caso di specie implica che la normativa impugnata
offra  una tutela limitata ai lavoratori del commercio, sia l'art. 38
della  Costituzione,  in  quanto  la  normativa  in  oggetto parrebbe
violare,   almeno  sotto  il  profilo  della  proporzionalita'  della
prestazione  previdenziale alla quantita' del lavoro complessivamente
prestato  ed  all'ammontare della contribuzione versata, il principio
costituzionale della adeguatezza della prestazione pensionistica.
    Il  giudice a quo richiama, infine, la disciplina comunitaria che
consente la totalizzazione per quei lavoratori che vantino contributi
in  differenti  paesi  membri  (art. 42,  lett.  a,  Trattato  CE, ex
art. 51), nonche' la pronuncia di questa Corte n. 61 del 1999, con la
quale,   sia   pure   in  diverso  settore  previdenziale  e  a  fini
parzialmente  differenti  (riconoscimento  della contribuzione minima
per    l'ottenimento    della    pensione),   e'   stata   dichiarata
l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo
1990,   n. 45,   "nella   parte  in  cui  non  prevedono,  in  favore
dell'assicurato  che  non abbia maturato il diritto ad un trattamento
pensionistico  in  alcuna  delle gestioni nelle quali e', o e' stato,
iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi
dei  periodi  assicurativi  pregressi nei limiti e secondo i principi
indicati in motivazione".
    Il rimettente impugna, quindi, la normativa de qua, in quanto non
consente  il  cumulo  (totalizzazione)  dei contributi versati presso
l'E.N.P.A.L.S.  e  presso  il  fondo  speciale  commercianti  gestito
dall'I.N.P.S.,  ma  consente  esclusivamente all'assicurato che vanti
contribuzioni  presso  l'E.N.P.A.L.S.  e presso il fondo speciale dei
commercianti  gestito  dall'I.N.P.S.  di  fruire,  al  compimento del
sessantacinquesimo anno di eta', della c.d. pensione supplementare.
    2.  -  La questione e' infondata. Come gia' evidenziato da questa
Corte   nella   sentenza   n. 527   del  1987  l'attuale  ordinamento
pensionistico  resta  informato  al  principio della pluralita' delle
coperture previdenziali, che mantengono peculiarita' ed articolazioni
tali  da  consentire  differenti  discipline,  con la conseguenza che
rientra  nella discrezionalita' del legislatore la scelta di regolare
in un certo modo un determinato regime pensionistico.
    La  totalizzazione  dei  periodi  contributivi versati in diverse
gestioni  previdenziali  non  ha  nel nostro ordinamento un carattere
generale.  La possibilita' di conseguire un trattamento pensionistico
frazionato  tra  i  vari  regimi  e'  previsto, in particolare: per i
lavoratori  per  i  quali  sia  liquidata  la  pensione  in una delle
gestioni   speciali   dei  lavoratori  autonomi  con  il  cumulo  dei
contributi  versati  nelle  medesime  gestioni  o  nell'assicurazione
generale  dei  lavoratori  dipendenti  (art. 16  della legge 2 agosto
1990,  n. 233); per i soggetti cui si applichi integralmente il nuovo
sistema  contributivo  di  calcolo della pensione (art. 1 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184); per i lavoratori che non abbiano
maturato   il   diritto   a   pensione   in   alcuna  delle  gestioni
pensionistiche  presso  le  quali  la relativa posizione assicurativa
risulti frazionata (art. 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
    Al  principio  della  totalizzazione non puo' attribuirsi dunque,
allo  stato,  un  carattere  generale  e,  in senso diverso, non puo'
invocarsi  la  sentenza  n. 61 del 1999 di questa Corte che lo ha si'
enucleato  ma delimitandone chiaramente l'operativita' al caso in cui
l'assicurato   non  abbia  maturato  il  diritto  ad  un  trattamento
pensionistico  in  alcuna  delle gestioni nelle quali e', o e' stato,
iscritto.   Principio   che   ha  trovato  il  suo  corretto  seguito
nell'art. 71  della  legge  n. 388 del 2000, che, appunto, prevede la
possibilita'  della  totalizzazione  per  il lavoratore che non abbia
maturato  il  diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche
ivi previste.
    3.  -  In  senso  diverso  non  puo'  nemmeno  valere il richiamo
all'art. 42,  lett.  a,  Trattato CE, che nel prevedere il cumulo dei
periodi  presi  in considerazione dalle varie legislazioni nazionali,
sia  per  il  sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni
sia   per  il  calcolo  di  queste,  si  riferisce  alla  particolare
condizione   dei  lavoratori  migranti.  In  ambito  comunitario,  il
principio  della  totalizzazione  si rivela funzionale all'attuazione
dell'obiettivo   della   liberta'  di  circolazione  dei  lavoratori,
consentendo  al lavoratore migrante il mantenimento delle garanzie di
protezione  sociale.  La  normativa  comunitaria  di  attuazione  del
suddetto   principio  (Regolamento  n. 1408  del  1971  e  successive
modifiche),   arricchita  dall'interpretazione  della  giurisprudenza
comunitaria   (Corte   di  giustizia,  24 settembre  1998,  in  causa
132/1996),  riconosce,  in  particolare,  al  lavoratore migrante, in
relazione  ai  periodi  di  lavoro  prestati in piu' Stati membri, la
possibilita' di sommare i periodi non solo di contribuzione, ma anche
di    semplice   occupazione   subordinata   e   autonoma,   maturati
dall'interessato,  utilizzando  il  criterio  del pro-rata in base al
quale   l'ente   competente  di  ciascuno  Stato  eroga  la  relativa
prestazione previdenziale in proporzione al lavoro ivi effettivamente
svolto e ai relativi contributi versati.
    4.   -   Nella   prospettiva   dell'ordinamento   nazionale,   la
totalizzazione  risponderebbe,  piuttosto, ad un'esigenza di politica
sociale  legata  alla crescente flessibilita' dei rapporti di lavoro,
consentendo  al  lavoratore  di  cumulare, anche ai fini della misura
della  pensione, i contributi che, in ragione dei percorsi lavorativi
intrapresi,  siano stati versati a diverse istituzioni previdenziali.
Rientra,  tuttavia,  nella discrezionalita' del legislatore la scelta
circa  l'estensione  del  principio  della  totalizzazione  al di la'
dell'ipotesi,   contemplata   nella  sentenza  n. 61  del  1999,  del
lavoratore  che  non  abbia  maturato  il  diritto  ad un trattamento
pensionistico in alcuna delle gestioni alle quali e' stato iscritto.
    Questa  Corte  non puo' dunque, senza invadere la sfera riservata
alla  discrezionalita'  legislativa,  introdurre una nuova ipotesi di
totalizzazione, ai fini della misurazione della pensione, consentendo
il   cumulo   dei   contributi   che   il  lavoratore  abbia  versato
all'E.N.P.A.L.S.   con   quelli   versati   alla   gestione  speciali
commercianti presso l'I.N.P.S., anche in considerazione del fatto che
il  principio  costituzionale  della  adeguatezza  della  prestazione
pensionistica e' comunque soddisfatto dalla presenza, nella normativa
vigente   (art. 5  della  legge  12 agosto  1962,  n. 1338),  di  uno
strumento,   costituito   dalla  pensione  supplementare,  idoneo  ad
assicurare  -  all'atto  del  pensionamento  -  l'utilizzo di tutti i
periodi, anche brevi, coperti da contribuzione.
    Spetta,   dunque,   al   legislatore,  nell'esercizio  della  sua
discrezionalita',    estendere    l'ambito    del   principio   della
totalizzazione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
degli artt. 16 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia
di  assicurazione  obbligatoria  per  l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti  gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza
per  i  lavoratori  dello spettacolo) e 16 della legge 2 agosto 1990,
n. 233   (Riforma   dei   trattamenti  pensionistici  dei  lavoratori
autonomi),  sollevata,  in riferimento agli artt. 2, 3, 35 e 38 della
Costituzione,  dal  Tribunale  di  Alessandria,  con  l'ordinanza  in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Contri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 16 maggio 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
02C0456