N. 205 ORDINANZA 9 - 16 maggio 2002
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro (rapporto di) - Licenziamenti individuali - Lavoratori ultrasessantenni - Lamentata disparita' di trattamento tra uomo e donna - Omessa descrizione della fattispecie e totale carenza di motivazione - Inidoneita' dell'atto ad introdurre il giudizio di legittimita' costituzionale - Manifesta inammissibilita' della questione. - Legge 11 maggio 1990, n. 108, art. 4, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 4, 35, 37.(GU n.20 del 22-5-2002 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, n. 2 (recte: comma 2), della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), promosso con ordinanza emessa il 27 luglio 2001 dal Tribunale di Fermo nel procedimento civile vertente tra la Cassa di risparmio di Fermo e Pomanti Giulia, iscritta al n. 798 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1a serie speciale, dell'anno 2001. Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice relatore Francesco Amirante. Ritenuto che il Tribunale di Fermo, con ordinanza in data 27 luglio 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, n. 2 (recte: comma 2), della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), "per la parte in cui dichiara che le disposizioni di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 `nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni' (recte: `non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni)"; che il remittente, senza neppure indicare l'oggetto del giudizio a quo e senza alcuna altra motivazione, si limita ad affermare che la disposizione impugnata verrebbe "a creare di fatto una disparita' di trattamento del lavoro dell'uomo nei confronti della donna"; Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva di qualsiasi descrizione della fattispecie sub iudice nonche' di motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a quo, e' imprecisa nella stessa individuazione dell'oggetto della questione e contiene una motivazione in ordine alla sua non manifesta infondatezza assolutamente insufficiente; che una simile ordinanza e' inidonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimita' costituzionale (ex plurimis: ordinanze nn. 43 del 2002, 43 del 2001, 139 del 2000); che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 della Costituzione, dal Tribunale di Fermo con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Amirante Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 16 maggio 2002. Il direttore della cancelleria:Di Paola 02C0463