N. 250 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 2002
Ordinanza emessa il 14 febbraio 2002 dal giudice di pace di Rimini nel procedimento civile vertente tra Metafune Augusto e prefetto di Rimini Circolazione stradale - Sospensione provvisoria della validita' della patente di guida - Potere del Prefetto nei casi previsti dall'art. 223 del codice della strada - Limitazione ai soli conducenti di veicoli per i quali il possesso della patente di guida e' obbligatorio - Mancata previsione - Contrasto con il principio di ragionevolezza. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 223, comma 2.(GU n.22 del 5-6-2002 )
IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva di cui al verbale 8 febbraio 2002; Vista l'eccezione sollevata dal ricorrente; Visto l'art. 23, legge n. 87/1953 e art. 295 c.p.c.; Rilevato come l'istanza concernente la questione di leggittimita' costituzionale sia rilevante e non manifestamente infondata, in quanto la norma dell'art. 233/2o c.d.s. non appare conforme al principio di ragionevolezza laddove non prevede che il prefetto disponga la sospensione provvisoria della patente di guida limitatamente ai soli conducenti di veicoli per i quali e' obbligatorio il possesso della patente di guida;
P. Q. M. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che la presente ordinanza, emessa fuori udienza, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri a cura della cancelleria e comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Rimini, addi' 11 febbraio 2002 Il giudice di pace: Tacconi 02C0474