N. 250 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 2002

Ordinanza  emessa  il  14 febbraio 2002 dal giudice di pace di Rimini
nel  procedimento  civile vertente tra Metafune Augusto e prefetto di
Rimini

Circolazione stradale - Sospensione provvisoria della validita' della
  patente  di guida - Potere del Prefetto nei casi previsti dall'art.
  223  del  codice  della  strada - Limitazione ai soli conducenti di
  veicoli  per  i  quali  il  possesso  della  patente  di  guida  e'
  obbligatorio  -  Mancata previsione - Contrasto con il principio di
  ragionevolezza.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 223,
  comma 2.
(GU n.22 del 5-6-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Sciogliendo la riserva di cui al verbale 8 febbraio 2002;
    Vista l'eccezione sollevata dal ricorrente;
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953 e art. 295 c.p.c.;
    Rilevato come l'istanza concernente la questione di leggittimita'
costituzionale  sia  rilevante  e  non  manifestamente  infondata, in
quanto  la  norma  dell'art. 233/2o  c.d.s.  non  appare  conforme al
principio  di  ragionevolezza  laddove  non  prevede  che il prefetto
disponga   la   sospensione   provvisoria   della  patente  di  guida
limitatamente   ai   soli  conducenti  di  veicoli  per  i  quali  e'
obbligatorio il possesso della patente di guida;
                              P. Q. M.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza,  emessa  fuori udienza, sia
notificata  alle  parti  e al Presidente del Consiglio dei ministri a
cura  della  cancelleria  e  comunicata anche ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
        Rimini, addi' 11 febbraio 2002
                     Il giudice di pace: Tacconi
02C0474