N. 260 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 marzo 2002
Ordinanza emessa il 1 marzo 2002 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Cremonesi Gian Luigi ed altri e Comune di Milano Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Regione Lombardia - Alloggi di edilizia residenziale pubblica recuperati o restaurati dopo il 31 dicembre 1975 - Determinazione del canone secondo criteri diversi da quelli stabiliti dalla legge n. 392/1978 per gli alloggi nelle stesse condizioni - Ingiustificata diversa disciplina di situazioni analoghe - Invasione della sfera di competenza statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il territorio dello Stato. - Legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, art. 27. - Costituzione, artt. 2, 3 e 117, comma secondo.(GU n.22 del 5-6-2002 )
IL GIUDICE DI PACE Considerato che nella presente vertenza e' in discussione fra le parti la liceita' dell'applicazione dell'art. 27 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 che, dopo aver richiamato per la determinazione del comune degli alloggi di edilizia residenziale pubblica i parametri di cui alla legge n. 392/1978, nel quale comma 10, con riferimento ad immobili recuperati o ristrutturati dopo il 31 dicembre 1975, statuisce che si debbano applicare i disposti del comma 6, in cui e' stabilito che il costo base vada ricalcolato ai sensi dell'art. 22 della legge n. 392/1978 relativo agli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975; Considerato che l'esplicito richiamo del comma 10 dell'art. 27 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 ai disposti del precedente comma 6 non puo' che far propendere per l'quiparazione, in ordine alla determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia pubblica, degli immobili ultimati al 31 dicembre 1975 a quelli anche solo ristrutturati dopo tale data con gli interventi, elencati nello stesso comma 6, che potrebbero integrare una mera risistemazione dell'unita' che non configuri neppure quel completo restauro o quella integrale ristrutturazione di cui all'art. 20, secondo comma, della legge n. 392/1978; Considerato che cio' comporta un evidene contrasto fra l'art. 27 della legge regionale 5 dicembre 1983 n. 91 e la norma di cui all'art. 20, secondo comma, della legge n. 392/1978 in relazione all'art. 14 della legge n. 392/1978 che prevede in caso di completo restauro od integrale ristrutturazione il solo azzeramento dell'indice di vetusta', ma non l'applicazione di un nuovo costo base che e' previsto solo per gli immobili la cui costruzione sia stata ultimata dopo il 31 dicembre 1975; Considerato che dall'applicazione dell'art. 27 della legge regionale n. 91/1983 discende la conseguenza che il canone sociale di inquilini a reddito inferiore risulterebbe maggiorato rispetto a quello equo, risultante dall'integrale applicazione della normativa della legge n. 392/1978, cosi' che le categorie di soggetti disagiati economicamente troverebbero una minor tutela con la determinazione di un canone eccedente i limiti legali definiti per i comuni conduttori che non godino di protezione sociale; Considerato che l'art. 27 della legge regionale n. 91/1983 risulta per quanto detto in palese contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera m della Costituzione, in quanto lede la riserva di potesta' esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ponendosi in contrasto, nell'individuazione del costo base degli immobili ristrutturati con i parametri degli articoli 14 e 22 della legge statale 27 luglio 1978, n. 392; Considerato che la norma dell'art. 27 della legge regionale n. 83/1991 appare in contrasto anche con gli articoli 2 e 3 della Costituzione in quanto porta ad una diversa disciplina di situazioni analoghe, determinando un canone sociale superiore a quello equo per una categoria di soggetti che dovrebbero godere di protezione sociale rispetto a quelli comuni destinatari delle norme imperative della legge n. 392/1978; Considerato che la questione non appare manifestamente infondata e che dalla risuluzione della stessa dipende la decisione della presente causa.
P. Q. M. Rimette alla Corte costituzionale la sollevata questione di contrasto dell'art. 27 della legge regionale n. 83/1991 con gli articoli 117, 2 e 3 della Costituzione; Sospende il giudizio sino alla pronuncia della Corte. Si comunichi. Milano, 27 febbraio 2002 Il giudice: Zugaro 02C0484