N. 260 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 marzo 2002

Ordinanza  emessa  il  1  marzo  2002  dal  tribunale  di  Milano nel
procedimento  civile  vertente  tra  Cremonesi  Gian Luigi ed altri e
Comune di Milano

Edilizia  popolare,  economica  e sovvenzionata - Regione Lombardia -
  Alloggi  di  edilizia residenziale pubblica recuperati o restaurati
  dopo  il  31  dicembre  1975  -  Determinazione  del canone secondo
  criteri diversi da quelli stabiliti dalla legge n. 392/1978 per gli
  alloggi nelle stesse condizioni - Ingiustificata diversa disciplina
  di  situazioni  analoghe  -  Invasione  della  sfera  di competenza
  statale  in  materia di determinazione dei livelli essenziali delle
  prestazioni  concernenti  diritti civili e sociali da garantirsi su
  tutto il territorio dello Stato.
- Legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, art. 27.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 117, comma secondo.
(GU n.22 del 5-6-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Considerato  che nella presente vertenza e' in discussione fra le
parti   la   liceita'   dell'applicazione  dell'art. 27  della  legge
regionale  5 dicembre  1983,  n. 91  che, dopo aver richiamato per la
determinazione  del  comune  degli  alloggi  di edilizia residenziale
pubblica  i  parametri di cui alla legge n. 392/1978, nel quale comma
10, con riferimento ad immobili recuperati o ristrutturati dopo il 31
dicembre  1975,  statuisce  che  si  debbano applicare i disposti del
comma  6,  in  cui e' stabilito che il costo base vada ricalcolato ai
sensi  dell'art. 22  della  legge  n. 392/1978 relativo agli immobili
ultimati dopo il 31 dicembre 1975;
    Considerato  che  l'esplicito  richiamo del comma 10 dell'art. 27
della  legge  regionale  5  dicembre  1983,  n. 91  ai  disposti  del
precedente comma 6 non puo' che far propendere per l'quiparazione, in
ordine  alla  determinazione  dei  canoni  degli  alloggi di edilizia
pubblica,  degli immobili ultimati al 31 dicembre 1975 a quelli anche
solo  ristrutturati dopo tale data con gli interventi, elencati nello
stesso  comma  6,  che  potrebbero  integrare una mera risistemazione
dell'unita' che non configuri neppure quel completo restauro o quella
integrale  ristrutturazione  di cui all'art. 20, secondo comma, della
legge n. 392/1978;
    Considerato  che cio' comporta un evidene contrasto fra l'art. 27
della  legge  regionale  5  dicembre  1983  n. 91  e  la norma di cui
all'art.  20,  secondo  comma,  della  legge n. 392/1978 in relazione
all'art. 14  della  legge n. 392/1978 che prevede in caso di completo
restauro   od   integrale   ristrutturazione   il   solo  azzeramento
dell'indice di vetusta', ma non l'applicazione di un nuovo costo base
che  e'  previsto  solo per gli immobili la cui costruzione sia stata
ultimata dopo il 31 dicembre 1975;
    Considerato   che   dall'applicazione  dell'art. 27  della  legge
regionale n. 91/1983 discende la conseguenza che il canone sociale di
inquilini  a  reddito  inferiore  risulterebbe  maggiorato rispetto a
quello  equo,  risultante dall'integrale applicazione della normativa
della legge n. 392/1978, cosi' che le categorie di soggetti disagiati
economicamente troverebbero una minor tutela con la determinazione di
un  canone eccedente i limiti legali definiti per i comuni conduttori
che non godino di protezione sociale;
    Considerato   che  l'art. 27  della  legge  regionale  n. 91/1983
risulta  per quanto detto in palese contrasto con l'art. 117, secondo
comma,  lettera  m  della  Costituzione, in quanto lede la riserva di
potesta'  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di determinazione dei
livelli  essenziali  delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale,
ponendosi  in  contrasto,  nell'individuazione  del  costo base degli
immobili  ristrutturati  con i parametri degli articoli 14 e 22 della
legge statale 27 luglio 1978, n. 392;
    Considerato  che  la  norma  dell'art. 27  della  legge regionale
n. 83/1991  appare  in  contrasto  anche con gli articoli 2 e 3 della
Costituzione  in quanto porta ad una diversa disciplina di situazioni
analoghe,  determinando un canone sociale superiore a quello equo per
una categoria di soggetti che dovrebbero godere di protezione sociale
rispetto  a  quelli  comuni  destinatari delle norme imperative della
legge n. 392/1978;
    Considerato  che la questione non appare manifestamente infondata
e  che  dalla  risuluzione  della  stessa  dipende la decisione della
presente causa.
                              P. Q. M.
    Rimette  alla  Corte  costituzionale  la  sollevata  questione di
contrasto  dell'art. 27  della  legge  regionale  n. 83/1991  con gli
articoli 117, 2 e 3 della Costituzione;
    Sospende il giudizio sino alla pronuncia della Corte.
    Si comunichi.
        Milano, 27 febbraio 2002
                         Il giudice: Zugaro
02C0484