N. 212 ORDINANZA 20 - 23 maggio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Regione  Veneto - Professioni turistiche - Accompagnatore turistico -
  Obbligatorieta'   della   licenza   anche  nel  caso  di  esercizio
  occasionale  dell'attivita' di accompagnatore e nel caso di mancata
  indizione  dei  relativi esami - Assunto contrasto con il principio
  della  liberta'  e dell'interesse economico dell'impresa turistica,
  con disparita' di trattamento degli operatori del settore - Difetto
  di  adeguata indicazione degli elementi di fatto della controversia
  oggetto  del  giudizio  a  quo  e  di  interpretazione  della norma
  censurata - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Legge Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 7, art. 19.
- Costituzione, artt. 3 e 41.
(GU n.21 del 29-5-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Massimo VARI;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

    Nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 19 della
legge  della  Regione  Veneto  11 marzo  1986, n. 7 (Disciplina della
professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore
turistico),  promosso  con  ordinanza  emessa  il 23 gennaio 2001 dal
Giudice  di  pace  di  Venezia  nel  procedimento civile vertente tra
l'Agenzia  Alba  Travel  s.r.l.  e  il Comune di Venezia, iscritta al
n. 644  del  registro  ordinanze  2001  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 35, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 marzo 2002 il Giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
    Ritenuto  che  con ordinanza del 23 gennaio 2001, pronunciata nel
corso  di  un  giudizio  di  opposizione  a ordinanza-ingiunzione, il
Giudice  di pace di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3
e  41  della  Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 19  della  legge  della  Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 7
(Disciplina   della   professione   di  guida  turistica,  interprete
turistico    e    accompagnatore   turistico),   il   quale   dispone
l'applicazione  di sanzioni amministrative pecuniarie a carico di chi
-  tra  l'altro  -  "eserciti,  anche  occasionalmente,  attivita' di
[. . .]  accompagnatore  turistico,  senza  essere  in possesso della
relativa   licenza"  (primo  comma)  e  di  chi  "per  l'espletamento
dell'attivita'  di  [. . .]  accompagnatore  turistico  si avvalga di
soggetti sforniti di licenza" (quinto comma);
        che   il   giudizio   a   quo  trae  origine  dalla  sanzione
amministrativa   applicata,  ai  sensi  della  norma  censurata,  nei
confronti    di    un'agenzia   turistica   di   Venezia   che,   per
l'accompagnamento  di un gruppo di turisti giapponesi, si era avvalsa
di  una collaboratrice la quale, pur conoscendo la lingua giapponese,
era priva della licenza di accompagnatrice turistica ne' - sottolinea
il  rimettente  -  avrebbe potuto averla, "vista la mancata indizione
dei relativi esami" da parte della Regione;
        che,   ad   avviso  del  rimettente,  l'art. 19  della  legge
regionale  n. 7  del 1986, "nell'interpretazione che ne da' il Comune
di   Venezia",   impone   che   sia  in  possesso  della  licenza  di
accompagnatore  anche  chi  si  limita  ad  accompagnare i turisti in
luoghi   privi   di   interesse   turistico,  limitandosi  a  fornire
informazioni   logistiche   o   svolgendo   funzioni   di  interprete
nell'acquisto  di beni o servizi di limitato valore economico, e cio'
anche  quando  si  tratti dell'accompagnamento di turisti che parlino
una  lingua  per  la  quale la Regione non ha mai indetto il relativo
esame;
        che,   poste   queste  premesse,  la  disposizione  censurata
sarebbe,  secondo il giudice a quo incostituzionale per contrasto con
gli artt. 3 e 41 della Costituzione, in quanto:
        a)      ostacolerebbe      l'attivita'     e     aumenterebbe
ingiustificatamente  i  costi  per le agenzie che operano con turisti
che  parlano  una lingua per la quale non sono stati indetti esami di
abilitazione all'attivita' di accompagnatore turistico;
        b)   imporrebbe   all'impresa   turistica   di   servirsi  di
collaboratori  professionalmente  qualificati  "anche per servizi nei
quali   la   specializzazione   e'   superflua",   in  contrasto  con
l'"interesse economico della societa'";
        c) stabilendo sanzioni a carico di chi svolga occasionalmente
l'attivita'  di  accompagnatore  turistico, impedirebbe ai lavoratori
dipendenti  di  sfruttare  economicamente  la  loro conoscenza di una
lingua  straniera,  anche  quando  si  tratti  di  compiere attivita'
puramente  materiali,  che  non  richiedono  le  ulteriori specifiche
competenze - indicate dall'art. 2 della legge regionale n. 7 del 1986
- proprie dell'accompagnatore turistico;
        d) prevedendo le stesse sanzioni per chi esercita l'attivita'
di  accompagnatore  anche  quando  non  sia  stato indetto l'esame di
abilitazione  per  la  lingua  da  questi  conosciuta,  consentirebbe
inoltre  alla  Giunta  regionale  "di  favorire  alcune  categorie di
operatori turistici a danno di altri";
        che  nel  giudizio  cosi'  promosso  ha  depositato  atto  di
intervento il Presidente della Giunta regionale del Veneto, eccependo
l'inammissibilita'   della   questione   perche'  non  sarebbe  stata
censurata  alcuna  norma sostanziale, ma solo la norma che prevede la
sanzione,  la quale, ad avviso dell'interveniente, "non attiene a una
materia  in  se'", ma "svolge una funzione rafforzatrice dei precetti
stabiliti dal legislatore";
        che,   nel  merito,  secondo  la  difesa  della  Regione,  le
argomentazioni   del   rimettente   che   sostengono   la  violazione
dell'art. 3  della  Costituzione  si  fondano  su una "considerazione
meramente  fattuale"  riconducibile all'indisponibilita' di personale
qualificato,  non  avendo la Regione proceduto all'indizione di esami
per  il  conseguimento  della  licenza di accompagnatore turistico in
lingua giapponese;
        che  la  legittima previsione dell'abilitazione all'esercizio
delle  attivita'  di  guida  e  accompagnamento  turistico renderebbe
insostenibile  la  pretesa  del  rimettente  di equiparare situazioni
soggettive  non  assimilabili, quali sono quella di chi ha conseguito
la licenza e quella di chi non la possiede;
        che,  per quanto concerne in particolare la padronanza di una
o  piu'  lingue straniere, la difesa della Regione Veneto osserva che
l'indicazione  delle  lingue  straniere  oggetto  d'esame  risponde a
valutazioni di carattere contingente, connesse a variabili - quali la
nazionalita'  e  la  lingua  dei  turisti - non sempre prevedibili, e
inoltre  che,  una  volta  conseguita  l'abilitazione,  all'operatore
turistico   non  e'  precluso  l'impiego,  nell'esercizio  della  sua
attivita' professionale, delle ulteriori lingue conosciute;
        che,  ad avviso dell'interveniente, le censure del rimettente
circa   l'irragionevolezza   delle  sanzioni  stabilite  dalla  legge
regionale  nell'ipotesi  di  esercizio  occasionale dell'attivita' si
fondano  su una premessa - l'irrilevanza delle esigenze di disciplina
delle   professioni   turistiche   e  la  possibilita'  di  ammettere
all'esercizio delle attivita' in questione anche soggetti privi di un
titolo abilitante - che viceversa sarebbe indimostrata;
        che   le   censure   relative   alla   lamentata   violazione
dell'art. 41   della   Costituzione   atterrebbero  esclusivamente  a
"ragioni  di  convenienza  economica",  non  potendosi  ravvisare una
contrapposizione  tra  il  regime  autorizzatorio,  posto a difesa di
rilevanti    interessi   pubblici,   e   l'esercizio   di   attivita'
imprenditoriale;
        che  la difesa della Regione osserva infine, "per completezza
espositiva",  che  la legge regionale n. 7 del 1986 e' stata abrogata
dalla  legge  regionale  7 aprile 2000, n. 13 (Nuova disciplina delle
professioni turistiche).
    Considerato  che  il  Giudice  di  pace  di  Venezia  dubita,  in
riferimento  agli artt. 3 e 41 della Costituzione, della legittimita'
costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione Veneto 11 marzo
1986,   n. 7   (Disciplina  della  professione  di  guida  turistica,
interprete turistico e accompagnatore turistico);
        che  l'ordinanza di rimessione e' carente sia di una adeguata
illustrazione degli elementi di fatto oggetto della controversia, che
possa  consentire  alla  Corte  la  verifica circa la sussistenza del
requisito della rilevanza, sia di una completa valutazione del quadro
normativo  di  riferimento  (ex  plurimis:  ordinanze n. 62 del 2002,
n. 147, n. 128 e n. 85 del 2001);
        che   il   giudice   a  quo  solleva  la  questione  in  base
all'interpretazione e applicazione della disposizione censurata fatta
propria  dal  Comune  di Venezia - soggetto abilitato alla emanazione
delle  ordinanze-ingiunzioni  amministrative  in materia, e parte del
giudizio  principale  -  e non in base a una interpretazione propria,
interpretazione  che a esso spetta tanto piu' in quanto, come giudice
del   ricorso   in  opposizione  all'ordinanza-ingiunzione,  a  norma
dell'art. 23  della  legge  24 novembre  1981,  n. 689  (Modifiche al
sistema   penale),   e'   investito  di  una  funzione  di  controllo
giurisdizionale  sul provvedimento sanzionatorio dell'amministrazione
comunale;
        che,   in  tal  modo,  il  rimettente  elude  il  compito  di
individuare  il  senso  e la portata della norma impugnata, compito a
esso  spettante  e  preliminare  ai  fini  della  proposizione  della
questione di costituzionalita';
        che la questione di legittimita' costituzionale deve pertanto
essere dichiarata manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 19  della legge della Regione
Veneto  11 marzo  1986,  n. 7  (Disciplina della professione di guida
turistica,   interprete   turistico   e   accompagnatore  turistico),
sollevata,  in  riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal
Giudice di pace di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2002.
                         Il Presidente: Vari
                      Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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