N. 213 ORDINANZA 20 - 23 maggio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Confessioni religiose - Tutela penale - Punibilita' delle offese alla
  religione   cattolica   (gia'   religione   dello  Stato)  mediante
  vilipendio  di  cose - Prospettata tutela privilegiata in contrasto
  con   i   principi  di  eguaglianza  e  di  uguale  liberta'  delle
  confessioni  religiose  - Erroneita' del presupposto interpretativo
  adottato - Manifesta infondatezza della questione.
- Cod. pen., art. 404.
- Costituzione, artt. 3 e 8.
(GU n.21 del 29-5-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Massimo VARI;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 404 del codice
penale,  promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 2001 dal giudice
dell'udienza  preliminare  del  Tribunale  di  Alba  nel procedimento
penale  a  carico  di  F.B. ed altra, iscritta al n. 689 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 marzo 2002 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
    Ritenuto  che  con Ordinanza emessa il 6 febbraio 2001, nel corso
di  un  procedimento  penale  promosso  nei  confronti di due persone
accusate  di  taluni reati contro il sentimento religioso e la pieta'
dei  defunti,  il  giudice  dell'udienza preliminare del Tribunale di
Alba   ha   sollevato,   in   riferimento  agli  artt. 3  e  8  della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 404
del  codice  penale  (Offese  alla  religione  dello  Stato  mediante
vilipendio  di  cose),  per  la tutela che esso appresta nei riguardi
delle  sole  offese  commesse  ai danni della religione cattolica, in
violazione  dei  principi  di  uguaglianza e di uguale liberta' delle
confessioni religiose;
        che,  a  giudizio  del  rimettente,  la questione sarebbe non
manifestamente  infondata  alla  luce  della sentenza n. 508 del 2000
della   Corte   costituzionale,   che,   ritenendo  anacronistica  la
disposizione   di   cui   all'art. 402  cod.  pen. (Vilipendio  della
religione  dello  Stato)  in  ragione  della  tutela  penale  da essa
accordata  alla  sola  religione  cattolica  (gia'  "religione  dello
Stato"),   ne   ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  per
violazione  dei  medesimi  parametri  sopra  indicati e altresi' alla
stregua  del piu' volte affermato principio supremo di laicita' dello
Stato;
        che  al  giudice a quo appare che le considerazioni contenute
in  tale pronuncia "siano trasferibili al disposto dell'art. 404 cod.
pen. [...]  poiche' la tutela penale viene apprestata unicamente alle
cose  che  formano  oggetto  di culto della religione cattolica", con
conseguente  "violazione  dei  principi  di  uguaglianza  di  tutti i
cittadini senza distinzione di religione e di uguale liberta' davanti
alla  legge  di  tutte  le confessioni religiose, stante l'assenza di
tutela penale per le confessioni religiose diverse dalla cattolica";
        che  nel giudizio cosi' promosso e' intervenuto il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale  dello  Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza
della questione.
    Considerato che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale
di  Alba  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 3  e  8  della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 404
del  codice  penale  (Offese  alla  religione  dello  Stato  mediante
vilipendio  di cose), per violazione dei principi di uguaglianza e di
uguale   liberta'   delle   confessioni  religiose,  in  quanto  tale
disposizione,  sanzionando  esclusivamente  le  offese  dirette  alla
religione  cattolica,  porrebbe  quest'ultima  su  un piano diverso e
privilegiato  di  tutela  rispetto  alle  religioni diverse da quella
cattolica;
        che  la  premessa interpretativa da cui muove il rimettente -
la  mancanza  di  tutela  penale  delle confessioni religiose diverse
dalla  cattolica  rispetto  ad  offese  realizzate attraverso atti di
contenuto  identico  a  quelli  descritti  dalla norma impugnata - e'
contraddetta  dall'art. 406  cod.  pen.,  che  considera punibili gli
stessi  fatti,  se commessi ai danni di confessioni religiose diverse
da quella cattolica;
        che  questa Corte, dichiarando con sentenza n. 329 del 1997 -
pronuncia  di  cui  il  giudice  a  quo non tiene conto - la parziale
illegittimita'  costituzionale  della norma censurata dal rimettente,
ha  altresi'  ricondotto  ad  uguaglianza la sanzione penale prevista
dalle  due  norme (artt. 404 e 406 cod. pen.), in tal modo eliminando
dall'ordinamento  la preesistente discriminazione quoad poenam tra le
diverse  confessioni  religiose  rispetto  ai fatti considerati dalla
norma impugnata;
        che  pertanto la questione proposta, fondandosi su un erroneo
presupposto  interpretativo,  deve  essere  dichiarata manifestamente
infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 404   del   codice  penale,
sollevata,  in  riferimento  agli artt. 3 e 8 della Costituzione, dal
giudice   dell'udienza   preliminare   del   Tribunale  di  Alba  con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2002.
                         Il Presidente: Vari
                      Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 23 maggio 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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