N. 213 ORDINANZA 20 - 23 maggio 2002
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Confessioni religiose - Tutela penale - Punibilita' delle offese alla religione cattolica (gia' religione dello Stato) mediante vilipendio di cose - Prospettata tutela privilegiata in contrasto con i principi di eguaglianza e di uguale liberta' delle confessioni religiose - Erroneita' del presupposto interpretativo adottato - Manifesta infondatezza della questione. - Cod. pen., art. 404. - Costituzione, artt. 3 e 8.(GU n.21 del 29-5-2002 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Massimo VARI; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 404 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 2001 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alba nel procedimento penale a carico di F.B. ed altra, iscritta al n. 689 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1a serie speciale, dell'anno 2001. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky. Ritenuto che con Ordinanza emessa il 6 febbraio 2001, nel corso di un procedimento penale promosso nei confronti di due persone accusate di taluni reati contro il sentimento religioso e la pieta' dei defunti, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alba ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 8 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 404 del codice penale (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose), per la tutela che esso appresta nei riguardi delle sole offese commesse ai danni della religione cattolica, in violazione dei principi di uguaglianza e di uguale liberta' delle confessioni religiose; che, a giudizio del rimettente, la questione sarebbe non manifestamente infondata alla luce della sentenza n. 508 del 2000 della Corte costituzionale, che, ritenendo anacronistica la disposizione di cui all'art. 402 cod. pen. (Vilipendio della religione dello Stato) in ragione della tutela penale da essa accordata alla sola religione cattolica (gia' "religione dello Stato"), ne ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale per violazione dei medesimi parametri sopra indicati e altresi' alla stregua del piu' volte affermato principio supremo di laicita' dello Stato; che al giudice a quo appare che le considerazioni contenute in tale pronuncia "siano trasferibili al disposto dell'art. 404 cod. pen. [...] poiche' la tutela penale viene apprestata unicamente alle cose che formano oggetto di culto della religione cattolica", con conseguente "violazione dei principi di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione e di uguale liberta' davanti alla legge di tutte le confessioni religiose, stante l'assenza di tutela penale per le confessioni religiose diverse dalla cattolica"; che nel giudizio cosi' promosso e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione. Considerato che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alba ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 8 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 404 del codice penale (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose), per violazione dei principi di uguaglianza e di uguale liberta' delle confessioni religiose, in quanto tale disposizione, sanzionando esclusivamente le offese dirette alla religione cattolica, porrebbe quest'ultima su un piano diverso e privilegiato di tutela rispetto alle religioni diverse da quella cattolica; che la premessa interpretativa da cui muove il rimettente - la mancanza di tutela penale delle confessioni religiose diverse dalla cattolica rispetto ad offese realizzate attraverso atti di contenuto identico a quelli descritti dalla norma impugnata - e' contraddetta dall'art. 406 cod. pen., che considera punibili gli stessi fatti, se commessi ai danni di confessioni religiose diverse da quella cattolica; che questa Corte, dichiarando con sentenza n. 329 del 1997 - pronuncia di cui il giudice a quo non tiene conto - la parziale illegittimita' costituzionale della norma censurata dal rimettente, ha altresi' ricondotto ad uguaglianza la sanzione penale prevista dalle due norme (artt. 404 e 406 cod. pen.), in tal modo eliminando dall'ordinamento la preesistente discriminazione quoad poenam tra le diverse confessioni religiose rispetto ai fatti considerati dalla norma impugnata; che pertanto la questione proposta, fondandosi su un erroneo presupposto interpretativo, deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 404 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 8 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alba con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2002. Il Presidente: Vari Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 23 maggio 2002. Il direttore della cancelleria:Di Paola 02C0493