N. 217 ORDINANZA 20 - 23 maggio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Riscossione  delle  imposte  -  Esecuzione  coattiva - Fissazione del
  prezzo  base dell'incanto - Possibilita' di accertamento del valore
  commerciale  dei  beni  immobili  sottoposti ad esecuzione - Omessa
  previsione  Prospettata  disparita'  di  trattamento  tra cittadini
  assoggettati   a   procedura  esecutiva  ordinaria  o  a  procedura
  esecutiva  per  debiti  tributari  -  Manifesta  infondatezza della
  questione.
- D.P.R.   29  settembre  1973,  n. 602,  art.  79,  come  sostituito
  dall'art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.21 del 29-5-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK, Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 79 del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   29 settembre   1973,   n. 602
(Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul reddito), come
sostituito  dall'art. 16  del  decreto  legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46  (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a
norma   dell'art. 1   della  legge  28 settembre  1998,  n. 337),  in
relazione  all'art. 52,  comma  4,  del  decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni   concernenti   l'imposta  di  registro),  promosso  con
ordinanza  emessa  il  14 maggio  2001  dal  Tribunale  di Forli' nel
procedimento  civile  Grandini Ilario contro il Concessionario per la
riscossione  dei  tributi  (CO.RI.T.)  per  la  Provincia di Forli' -
Cesena  e  Rimini  S.p.a.,  iscritta al n. 583 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1a
serie speciale, dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 10 aprile 2002 il giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  del 14 maggio 2001, depositata il
17 maggio 2001, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Forli' ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 79 del decreto del Presidente
della   Repubblica  29 settembre  1973,  n. 602  (Disposizioni  sulla
riscossione  delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 16
del  decreto  legislativo  26 febbraio  1999,  n. 46  (Riordino della
disciplina  della  riscossione  mediante  ruolo,  a norma dell'art. 1
della  legge  28 settembre  1998,  n. 337),  "nella  parte in cui non
prevede  la  possibilita'  di accertamento del valore commerciale dei
beni  immobili  sottoposti  ad esecuzione esattoriale anche quando il
calcolo  aritmetico  o  riferito  alla rendita catastale determini un
valore notevolmente inferiore a quello reale";
        che,  ad avviso del rimettente, la norma denunciata - secondo
la  quale il prezzo base dell'incanto e' pari all'importo stabilito a
norma  dell'art. 52,  comma  4,  del  testo  unico delle disposizioni
concernenti   l'imposta   di  registro,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26 aprile  1986,  n. 131  - renderebbe
possibile la vendita all'incanto dei beni pignorati ad un prezzo base
di gran lunga inferiore al loro valore di commercio;
        che  sotto tale profilo la norma si porrebbe in contrasto con
l'art. 3  della  Costituzione per la palese disparita' di trattamento
che  introdurrebbe  tra il cittadino sottoposto a procedura esecutiva
ordinaria  e  quello  sottoposto  a  procedura  esecutiva  per debiti
tributari;
        che  la  possibilita'  di  vendita  del  bene  ad  un  prezzo
inferiore  al  valore di mercato sarebbe, d'altro canto, suscettibile
di  danneggiare  non  soltanto  il  debitore  ma anche lo stesso ente
impositore,   in   tal   modo maggiormente   esposto  al  rischio  di
incapienza;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  concludendo  per  la  declaratoria  di  non  fondatezza della
questione;
        che,  ad  avviso  della  parte  pubblica,  la norma impugnata
troverebbe   una   ragionevole   giustificazione  nelle  esigenze  di
celerita'  del soddisfacimento del credito d'imposta, derivanti dalla
necessita'  di  assicurare  la  regolarita' del gettito delle entrate
tributarie;
        che,  sotto  altro  aspetto, la novella del 1999, richiamando
per   la   valutazione  automatica  del  bene  il  medesimo  criterio
utilizzato  ai  fini  impositivi,  risponderebbe  anche  ad  evidenti
ragioni sistematiche.
    Considerato  che  il rimettente dubita, in riferimento all'art. 3
della  Costituzione,  della  legittimita' costituzionale dell'art. 79
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul reddito), come
sostituito  dall'art. 16  del  decreto  legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46  (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a
norma  dell'art. 1  della legge 28 settembre 1998, n. 337), in quanto
non  prevede  -  diversamente  dalle  norme che regolano l'esecuzione
ordinaria - alcuna possibilita' di accertamento del valore venale dei
beni pignorati ai fini della fissazione del prezzo base dell'incanto;
        che  il  procedimento  amministrativo di riscossione coattiva
delle  imposte  non  pagate, improntato a criteri di semplicita' e di
speditezza, risponde all'esigenza di pronta realizzazione del credito
fiscale  a  garanzia  del regolare svolgimento della vita finanziaria
dello  Stato  (sentenze  n. 351 del 1998, n. 415 del 1996, n. 444 del
1995 e n. 358 del 1994; ordinanza n. 455 del 2000);
        che  non puo', quindi, ritenersi ingiustificata la diversita'
di  disciplina,  rispetto  all'esecuzione  ordinaria,  riguardante le
modalita'  di  determinazione del prezzo base dell'incanto, in quanto
il  riferimento, in ogni caso, al valore catastale dell'immobile, con
esclusione  di  qualsiasi  indagine  -  e  possibili  contestazioni -
riguardo  all'effettivo  valore  commerciale  del bene, e' pienamente
coerente  con  l'indicata  finalita'  di  tempestiva  riscossione dei
crediti  tributari  e  d'altro  canto  si  fonda  su  una ragionevole
presunzione di congruita' del suddetto valore catastale;
        che   questa   Corte  ha  dichiarato  non  fondate  questioni
sostanzialmente  analoghe a quella in esame, riferite alla previgente
disciplina,  di non difforme contenuto precettivo (sentenze n. 66 del
1986 e n. 83 del 1966);
        che  la  questione  va,  pertanto,  dichiarata manifestamente
infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 79 del decreto del Presidente
della   Repubblica  29 settembre  1973,  n. 602  (Disposizioni  sulla
riscossione  delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 16
del  decreto  legislativo  26 febbraio  1999,  n. 46  (Riordino della
disciplina  della  riscossione  mediante  ruolo,  a norma dell'art. 1
della  legge  28 settembre  1998,  n. 337), sollevata, in riferimento
all'art. 3   della  Costituzione,  dal  giudice  dell'esecuzione  del
Tribunale di Forli'.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Marini
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 23 maggio 2002.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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