N. 264 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 febbraio 2002
Ordinanza emessa il 15 febbraio 2002 dal giudice di pace di Lecce nel procedimento civile vertente tra Di Napoli Federico e comune di Lecce ed altra Sanzioni amministrative - Sanzioni pecuniarie per infrazioni al codice della strada - Richiesta di pagamento a mezzo di cartella esattoriale - Possibilita', senza il dovuto provvedimento, in conseguenza dell'esecutivita' del verbale di accertamento - Dedotta violazione di parametri costituzionali numericamente indicati. - Costituzione, artt. 25, 101, 102 e 111.(GU n.22 del 5-6-2002 )
IL GIUDICE DI PACE Preso atto dei motivi di incostituzionalita' eccepiti dall'opponente, per i quali e' illegittima la richiesta di pagamento effettuata a mezzo della cartella esattoriale, in quanto tale richiesta si basa su una contravvenzione che non e' un titolo esecutivo, laddove la stessa doveva essere eseguita e convalidata da sanzione emessa dall'autorita' competente amministrativa proprio perche' non si tratta di tassa o tributo, ma di illecito amministrativo. Ritenuta fondata l'eccezione di incostituzionalita' per violazione degli artt. 25, 101, 102 e 111 della Corte costituzionale in quanto si chiede il pagamento tramite esattoria obbligando il cittadino ad opporsi ed in questa sede impropria; considerato che tutto cio' viola i principi costituzionali richiamati, dando esecutivita' ad una contravvenzione senza il giusto dovuto provvedimento, nella evidente fondatezza della eccezione avanzata dal ricorrente;
P. Q. M. Sospende il presente giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale, ordinando alla cancelleria gli adempimenti di rito. Lecce, addi' 9 febbraio 2002 Il giudice di pace: Tamburrano 02C0500