N. 264 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 febbraio 2002

Ordinanza emessa il 15 febbraio 2002 dal giudice di pace di Lecce nel
procedimento civile vertente tra Di Napoli Federico e comune di Lecce
ed altra

Sanzioni  amministrative  -  Sanzioni  pecuniarie  per  infrazioni al
  codice  della  strada  - Richiesta di pagamento a mezzo di cartella
  esattoriale  -  Possibilita',  senza  il  dovuto  provvedimento, in
  conseguenza dell'esecutivita' del verbale di accertamento - Dedotta
  violazione di parametri costituzionali numericamente indicati.
- Costituzione, artt. 25, 101, 102 e 111.
(GU n.22 del 5-6-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Preso   atto   dei   motivi   di   incostituzionalita'   eccepiti
dall'opponente,  per i quali e' illegittima la richiesta di pagamento
effettuata  a  mezzo  della  cartella  esattoriale,  in  quanto  tale
richiesta  si  basa  su  una  contravvenzione  che  non  e' un titolo
esecutivo,  laddove la stessa doveva essere eseguita e convalidata da
sanzione  emessa  dall'autorita'  competente  amministrativa  proprio
perche'   non   si   tratta  di  tassa  o  tributo,  ma  di  illecito
amministrativo.
    Ritenuta   fondata   l'eccezione   di   incostituzionalita'   per
violazione  degli artt. 25, 101, 102 e 111 della Corte costituzionale
in  quanto  si  chiede  il  pagamento tramite esattoria obbligando il
cittadino  ad  opporsi  ed  in questa sede impropria; considerato che
tutto   cio'   viola  i  principi  costituzionali  richiamati,  dando
esecutivita'   ad   una   contravvenzione   senza  il  giusto  dovuto
provvedimento, nella evidente fondatezza della eccezione avanzata dal
ricorrente;
                              P. Q. M.
    Sospende  il  presente  giudizio  e  rimette  gli atti alla Corte
costituzionale, ordinando alla cancelleria gli adempimenti di rito.
        Lecce, addi' 9 febbraio 2002
                   Il giudice di pace: Tamburrano
02C0500