N. 265 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 2002

Ordinanza  emessa  il  20  marzo  2002  dal  tribunale amministrativo
regionale  del  Lazio  sul  ricorso  proposto da Egidi Stefano contro
Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma ed altra

Universita' - Concorsi riservati a posti di ricercatore universitario
  -  Limitazione  della  riserva  al solo personale (in servizio alla
  data  di  entrata  in  vigore  della  legge e che abbia svolto alla
  stessa  data  almeno  tre  anni di attivita' di ricerca) assunto in
  ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie che
  prevedevano  quale  requisito  d'accesso  il  diploma  di  laurea -
  Incidenza  sui  principi  di  eguaglianza e di imparzialita' e buon
  andamento dalla pubblica amministrazione.
- Legge 14 gennaio 1999, n. 4, art. 1, comma 10.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.22 del 5-6-2002 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 6995/2001
proposto  da Egidi Stefano, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
Maria  Antonio Alma, con domicilio eletto nello studio del difensore,
in Roma, via Caio Mario n. 14/A;
    Contro   Universita'   degli   studi   "La   Sapienza"  di  Roma,
rappresentata  e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege
domiciliata  in Roma, via dei Portoghesi n. 12; e nei confronti della
facolta'  di  architettura dell'Universita' degli studi "La Sapienza"
di Roma, n.c.;
    Per  l'annullamento della nota del rettore dell'Universita' degli
studi  "La  Sapienza"  di  Roma  datata 1 dicembre 1999 prot. G129757
(rip.  II  -  sett.  personale  -  Sett. IV), appresa solo in data 17
maggio  2001  e di ogni altro provvedimento antecedente, connesso e/o
collegato  e/o  presupposto  e/o conseguente e/o esecutivo, avente ad
oggetto:   "applicazione   legge   n. 4/1999   art.   1,   comma   X,
comunicazioni",   con  la  qual  nota  e'  stata  respinta  l'istanza
inoltrata  dall'architetto  Stefano Egidi, con lettera racc. a.r. del
14  ottobre 2000, reiterata, per mancato riscontro, con lettera racc.
a.r.  del  20  febbraio  2001,  volta alla ricognizione della propria
posizione  al fine della "... partecipazione al concorso riservato da
bandire  in attuazione della legge in oggetto" (legge 14 gennaio 1999
n. 4,  art. 1,  comma  10), "e per il riconoscimento del diritto alla
partecipazione al concorso riservato ruolo ricercatori confermati".
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'amministrazione
intimata;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato relatore, per la pubblica udienza del 9 gennaio 2002, il
consigliere Bruno Mollica;
    Udito, altresi', l'avv. Alma;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

                              F a t t o

    Il  ricorrente  espone di essere in servizio presso l'Universita'
degli studi "La Sapienza" di Roma in posizione di funzionario tecnico
-  VIII  qualifica  funzionale dal 1993 (successivamente in categoria
EP1)  e  di essere stato assunto nel 1972 in esito a concorso a posti
di sesta qualifica funzionale.
    Espone  altresi'  di  essere  in possesso dei requisiti richiesti
dall'art. 1,  comma  10,  legge  n. 4/1999  per l'accesso ai concorsi
riservati  a  posti  di  ricercatore  universitario e di essere stato
peraltro  escluso  dalle  procedure  medesime  in  quanto  assunto in
servizio "in una qualifica per la quale non era richiesto, tra i vari
requisiti, il possesso del diploma di laurea".
    Il  provvedimento  di esclusione viene impugnato dall'interessato
con  l'odierno  ricorso;  viene  inoltre  chiesto  l'accertamento del
diritto a rientrare tra i beneficiari della detta norma.
    A sostegno dell'impugnativa il ricorrente deduce:
        questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma
10,  della legge 14 gennaio 1999 n. 4, per violazione e contrasto con
gli artt. 3 e/o 36 e/o 97 della Costituzione;
        diritto   del  ricorrente  alla  ricognizione  della  propria
posizione  al  fine dell'inserimento nell'elenco degli aventi diritto
all'applicazione  dell'art. 1,  comma 10, della legge 14 gennaio 1999
n. 4,  ed  al  fine  della  partecipazione al concorso riservato "per
ricercatore confermato";
        riconoscimento del diritto del ricorrente alla partecipazione
al  detto  concorso  riservato,  anche  con  riserva, in attesa della
definizione del procedimento.
    Con   memoria  difensiva  depositata  in  vista  dell'udienza  di
discussione  della  causa,  il  ricorrente  illustra ulteriormente la
prospettazione contenuta nell'atto introduttivo.
    Resiste   l'intimata  universita'  ed  eccepisce  preliminarmente
l'inammissibilita'  del ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei
controinteressati;  nel  merito, sostiene diffusamente l'infondatezza
del gravame e ne chiede il rigetto.
    Alla  pubblica  udienza  del  9 gennaio 2002, sentiti i difensori
delle parti, la causa e' stata ritenuta in decisione.

                            D i r i t t o

    1. -  L'impugnativa proposta dal dott. Egidi, funzionario tecnico
in  servizio  presso l'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma,
e'  intesa  all'annullamento  del  provvedimento  di esclusione dalle
valutazioni  comparative  riservate  per  la  copertura  di  posti di
ricercatore  universitario  ai sensi della legge 14 gennaio 1999 n. 4
nonche'   all'accertamento   del   diritto   alla  inclusione  tra  i
beneficiari della legge medesima.
    2.  - Va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilita'
del  ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati,
identificabili, secondo la resistente amministrazione, in coloro che,
avendone  pieno diritto, sono stati ammessi a partecipare al concorso
per cui e' causa.
    Basti   in   proposito  richiamare  il  consolidato  orientamento
giurisprudenziale  - da cui il collegio non ha ragione di discostarsi
-  in  ordine  alla  inconfigurabilita' di controinteressati in senso
tecnico  con riguardo al ricorso proposto avverso il provvedimento di
esclusione  dalla procedura di concorso, attesa l'insussistenza della
lesione  di  un  interesse  protetto  e  attuale,  in capo agli altri
concorrenti,   derivante   dall'eventuale  accoglimento  del  ricorso
medesimo  (cfr.  in tal senso, Cons. Stato, V Sez., 26 settembre 2000
n. 5092;  Cons.  Giust.  Amm.  28 gennaio 1998 n. 19; Cons. Stato, IV
Sez.,  14  novembre  1997 n. 1283; Tribunale amministrativo regionale
Puglia, Sez. I, 23 gennaio 2001 n. 168).
    3.  -  Nel  merito, osserva il collegio, sul piano normativo, che
l'art.  1,  comma  10,  legge  n. 4  del  1999  cit.  prevede  che le
universita'  sono autorizzate a bandire, nell'arco di cinque esercizi
finanziari  a  decorrere  dal 1999, concorsi per posti di ricercatore
universitario   riservati   al  personale  delle  stesse  universita'
"assunto   in  ruolo  per  lo  svolgimento  di  funzioni  tecniche  o
socio-sanitarie,  a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come
requisito  di  accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e che abbia svolto alla
predetta data almeno tre anni di attivita' di ricerca".
    Alla   stregua   del  provvedimento  in  questa  sede  impugnato,
l'odierno  ricorrente  e'  stato escluso dalla precitata procedura in
quanto  assunto  in  servizio  "in una qualifica per la quale non era
richiesto, tra i vari requisiti, il possesso del diploma di laurea".
    Tale circostanza e' pacifica in causa.
    La  necessita'  del detto requisito viene peraltro contestata dal
ricorrente,  che  sostiene  altresi'  la  non  conformita'  ai canoni
costituzionali  di  cui  agli  artt. 3,  36 e 97 Cost. della indicata
disposizione dell'art. 4.
    L'interpretazione  della  norma  non  lascia  margini  di  dubbio
sull'effettiva portata della stessa.
    Quanto  alla  prima  parte del comma 10, sembra incontrovertibile
che  il  legislatore  richieda  espressamente che il personale che ne
occupa  -  per  fluire  del  beneficio - deve essere stato assunto in
ruolo  a  seguito  di  concorsi  che  prevedevano  "come requisito di
accesso il diploma di laurea".
    Il  senso  della  disposizione e' assolutamente inequivoco; e non
puo'  ad  essa  darsi altro significato se non quello emergente dalle
parole  utilizzate dal legislatore medesimo secondo la connessione di
esse.
    Quanto  alla seconda parte del comma 10, secondo cui "e' comunque
fatta  salva,  per  i  tecnici  laureati  in  possesso  dei requisiti
previsti  dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio  1980  n. 382,  anche  se maturati successivamente al 1 agosto
1980,  l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 1,
della legge 19 novembre 1990 n. 341", non puo' ad essa attribuirsi la
portata  di  individuazione di una "seconda" categoria di destinatari
del concorso riservato, limitandosi a "confermare", nei confronti dei
tecnici  laureati  ex art. 50 cit. - che, in ipotesi, restino esclusi
dal  beneficio  medesimo  -  la "applicazione" dell'art. 16, comma 1,
legge  n. 341/1990,  disposizione,  questa, che stabilisce che "nella
presente legge, nelle dizioni ricercatori o ricercatori confermati si
intendono comprese anche quelle di assistenti di ruolo ad esaurimento
e di tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382,
alla data di entrata in vigore del predetto decreto".
    E   la   "presente   legge"   specificava,   all'art. 12,  che  i
ricercatori,  ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 30, 31 e
32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382"
adempiono  ai  compiti  didattici in tutti i corsi di studio previsti
dalla  legge, secondo le modalita' di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del
presente articolo" (id est: affidamenti e supplenze, anche di corsi e
moduli,   partecipazione   alle  commissioni  d'esame,  copertura  di
insegnamenti sdoppiati).
    Per  effetto  di  tale  norma,  quindi,  ai  tecnici  laureati in
possesso  dei  requisiti ex art. 50 d.P.R. n. 382/1980 all'entrata in
vigore  del  decreto  sono  stati  attribuiti  i precitati compiti di
docenza  e, deve ritenersi, avuto riguardo ai richiamo ai compiti dei
ricercatori ex artt. 30, 31 e 32 d.P.R. cit., contenuto nell'art. 12,
che   anche   sifatti   compiti   (compiti   didattici   integrativi,
esercitazioni,  cicli  di  lezioni  interne e attivita' di seminario)
siano  ricompresi  nel  rinvio,  costituendo  essi  funzioni  di piu'
limitato  spessore rispetto a quelle individuate dall'art. 12 cit., e
quindi  un  prius  logico,  prima  che  giuridico, della disposizione
stessa.
    Cio'  nel  quadro  di  una  progressiva  evoluzione  normativa di
assimilazione  funzionale  dei tecnici laureati ai ricercatori (cfr.,
sul  punto,  anche, ordinanza di questa sezione n. 4050 del 10 maggio
2001).
    Per effetto della norma di salvaguardia di cui alla seconda parte
del  richiamato  comma  10  dell'art. 1,  legge  n. 4/1999, i tecnici
laureati  ivi indicati "conservano" quindi l'attivita' di docenza pur
se non inquadrati, per effetto del concorso riservato di cui al comma
10 medesimo, nella posizione di ricercatore.
    Questo,  e  non  altro, in definitiva, e' il senso della indicata
disposizione:  certamente  non  quello  di  individuare una "seconda"
categoria di beneficiari del concorso riservato.
    4.  - Le conclusioni cui e' pervenuto il collegio comporterebbero
quindi   il  rigetto  dell'impugnativa,  siccome  infondata,  essendo
l'odierno ricorrente privo del requisito per cui e' causa.
    Il che rende rilevante la proposta questione di costituzionalita'
dell'art. 1,  comma  10, legge n. 4 del 1999 cit., nella parte in cui
contempla la necessita' del detto requisito ai fini dell'applicazione
del beneficio previsto dalla disposizione medesima, per contrasto con
gli artt. 3 e 97 Cost.
    Cio'  in quanto l'eliminazione dal testo normativo della indicata
previsione  consentirebbe  al ricorrente, avuto riguardo alle ragioni
della disposta esclusione, l'ammissione alla controversa procedura.
    5. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata.
    Ed invero, va ricordato che l'odierno ricorrente e' stato escluso
dalla  procedura  concorsuale  per  cui e' causa in quanto assunto in
servizio "in una qualifica per la quale non era richiesto, fra i vari
requisiti, il possesso del diploma di laurea".
    Risulta peraltro per tabulas il possesso, alla data di entrata in
vigore della legge n. 4/1999, della posizione formale e funzionale di
funzionario    tecnico    (ottava   qualifica),   laureato,   nonche'
l'espletamento  del  previsto  triennio  di attivita' di ricerca; per
quanto  rileva  in  questa sede, trattasi comunque di elementi la cui
sussistenza  e', allo stato, incontestata, giusta le indicate ragioni
dell'esclusione.
    La  posizione  dell'odierno  ricorrente  in nulla si differenzia,
quindi, rispetto a quella dei beneficiari della procedura comparativa
riservata,  se non con riguardo al dato estrinseco della "originaria"
(e  risalente  nel  tempo), assunzione in ruolo mediante concorso che
non prevedeva, quale requisito di accesso, il possesso del diploma di
laurea.
    Il  discrimine,  cioe',  tra  i  beneficiari  e  gli  esclusi  e'
correlato  esclusivamente  ad  un  evento  la  cui  rilevanza,  in un
contesto  premiale,  appare  ben limitata (rectius: pressoche' nulla)
rispetto  alla  identica  posizione  -  quantomeno,  di pari dignita'
professionale  -  nel  tempo  conseguita  dagli interessati, ed in un
quadro  che  sembra  inteso  all'emersione  di profili meritocratici,
atteso  il  puntuale  riferimento all'attivita' di ricerca "attestata
dai  presidi  delle  facolta'" e "comprovata da pubblicazioni, lavori
originali e da atti della facolta'".
    E  cio',  in un contesto normativo di progressiva equiordinazione
funzionale  dei  tecnici  laureati  ai ricercatori universitari (cfr.
precedente  punto  3  e ordinanza di questa sezione n. 4050/01 cit.),
che  non  trova alcuna preclusione, ex se, in ragione del considerato
requisito di accesso.
    Sembra  allora  al  collegio viziata sul piano della logicita' la
indicata  scelta  del  legislatore  nella  parte  in cui ancora ad un
requisito  meramente  formale  e di alcuna rilevanza sostanziale - in
quanto  superato  dall'acquisito  identico status - la partecipazione
alla  procedura  valutativa  per  cui  e'  causa,  per  contrasto con
l'art. 3   Cost.,   inteso   come   generale  canone  di  coerenza  e
ragionevolezza  (Corte  cost.  n. 204/1982)  nonche' sotto il profilo
della  ingiustificata  discriminazione  con  riferimento a situazioni
sostanzialmente identiche.
    Il  collegio  dubita  nel contempo della conformita' ai parametri
costituzionali  ex  art. 97  Cost.  della norma in commento, sotto il
profilo  della  razionale  organizzazione  dei servizi e, quindi, del
buon  andamento  dell'amministrazione, avuto riguardo alla privazione
ingiustificata  - siccome scaturente da un elemento gia' definito dal
collegio come meramente estrinseco ed assolutamente ininfluente sulla
descritta  situazione  sostanziale  -  per  i  pubblici uffici, della
possibilita'   di   un  utile  apporto  di  competenze  professionali
consolidate in ragione delle pluriennali esperienze acquisite.
    La  valorizzazione  del  detto  requisito  formale,  in  danno di
profili  sostanziali,  ai  fini  del  conseguimento  di una superiore
posizione  di  status  da  parte  di pubblici impiegati, sembra porsi
altresi'    in    contrasto   col   parametro   della   imparzialita'
dell'amministrazione sancito dal precitato art. 97 Cost.
    6.  -  Per  le  considerazioni che precedono, va conseguentemente
sollevata,  anche  d'ufficio  per  i profili non trattati dalla parte
ricorrente,  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 10, legge 14 gennaio 1999 n. 4, in parte qua, per contrasto con
gli artt. 3 e 97 Cost.
    Va  disposta,  pertanto,  la  trasmissione  degli atti alla Corte
costituzionale,  con  conseguente  sospensione  del giudizio ai sensi
dell'art. 23  della legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla
legittimita' costituzionale della suindicata norma.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, comma 10, legge 14 gennaio
1999 n. 4, in parte qua, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio.
    Ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa  e al Presidente del Consiglio dei
ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella camera di consiglio del 9 gennaio
2002.
                        Il Presidente: Cossu
                 Il consigliere estensore: Mollica
02C0501