N. 269 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 marzo 2002

Ordinanza  emessa  il  21  marzo  2002  dal  tribunale di Firenze nel
procedimento  civile  vertente  tra Amministrazione Finanziaria dello
Stato e Soc. Italiana Presse S.p.a.

Imposte  e tasse - Tasse sulle concessioni governative - Tassa per il
  mantenimento  dell'iscrizione  nel registro delle imprese - Diritto
  al  rimborso  -  Assoggettamento a termine di decadenza triennale -
  Mancata   diversificazione   del   diritto   al  rimborso  sorgente
  dall'indebito, rispetto a quello sorgente dall'errore.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13, comma secondo.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.22 del 5-6-2002 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al  n. 3542/95  R.G.  promossa  da  amministrazione finanziaria dello
Stato,  in  persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex
lege  dalla  Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, presso i
cui uffici domicilia in via degli Arazzieri n. 4, attrice opponente;
    Contro  Soc.  Italiana  Presse  S.p.a.,  con sede in Capalle, via
Fratelli  Cervi,  68,  in  persona  del  Presidente  del Consiglio di
Amministrazione  legale  rappresentante,  sig. Riccardo  Gualchierani
rappresentato  e  difeso  dall'avv. Alessandro Billi ed elettivamente
domiciliato presso il di lui studio in Firenze, via Duca d'Aosta, 10,
convenuta   opposta;   avente  per  oggetto:  opposizione  a  decreto
ingiuntivo in materia tributaria.

                      Svolgimento del processo

    Con citazione notificata in data 4 aprile 1995, l'amministrazione
finanziaria  dello  Stato proponeva tempestiva opposizione avverso il
decreto  provvisoriamente  esecutivo  con  il quale il Presidente del
Tribunale  di  Firenze  aveva ingiunto alla stessa amministrazione la
restituzione  delle  somme pagate dalla Soc. Italiana Presse S.p.a. a
titolo  di  tassa  di  concessione governativa per gli anni 1985-1992
successivi a quelli della prima iscrizione al registro delle societa'
- c.d. "tassa di mantenimento".
    Il   Ministero  opponeva  tra  l'altro  l'improponibilita'  della
domanda  per  l'intervenuta  decadenza  di  cui  all'art. 13, secondo
comma, d.P.R. n. 641/1972, secondo il quale dovendosi assimilare - in
materia  tributaria  -  il pagamento d'indebito al pagamento erroneo,
anche  la  richiesta  di  rimborso  della  tassa  di cui si tratta e'
soggetta  alla  decadenza triennale ivi prevista (Cass. Civ. Sez. U.,
sent. n. 3458 del 12 aprile 1996).
    In  proposito,  richiamato  il  principio  elaborato  dalla Corte
costituzionale  nelle  sentenza  20  febbraio 1995, n. 56, secondo il
quale  "non  vi  sono  ragioni che giustifichino il privilegio di una
disciplina   speciale,   in   favore  del  debitore,  dell'azione  di
ripetizione  dell'indebito  contro  il Fisco", questo giudice ritiene
rilevante  in processo e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita'  dell'art. 13, comma secondo d.P.R. 26 ottobre 1972
n. 641,  per  contrasto  con l'art. 3 della Costituzione, nella parte
nella  quale  non  prevede  una  diversificazione del trattamento del
diritto  al  rimborso  tributario  sorgente  dall'indebito rispetto a
quello dell'errore.
                              P. Q. M.
    Dispone:
        1) l'immediata    trasmissione    degli   atti   alla   Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio;
        2) che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti
costituite  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
          Firenze, addi' 16 marzo 2002
                        Il giudice: Chiellini
02C0505