N. 36 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 maggio 2002

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  25  maggio  2002  (del  Presidente del Consiglio dei
ministri)

Regione  Calabria - Scioglimento del Consiglio regionale - Prorogatio
  degli organi regionali (ivi compreso lo stesso Consiglio regionale)
  nell'esercizio  delle loro funzioni fino all'insediamento del nuovo
  Presidente  della Regione e del nuovo Consiglio regionale - Preteso
  contrasto con la competenza del legislatore statale ad integrare ed
  attuare   le   previsioni  costituzionali  riguardanti  i  casi  di
  scioglimento del Consiglio regionale o con questi assimilabili.
In via   subordinata:   Preteso   contrasto  della  legge  regionale,
  approvata   con   procedimento   ordinario,   con   la   previsione
  costituzionale   che  riserva  allo  Statuto  la  disciplina  della
  materia.
In via    ulteriormente    subordinata:    Asserita    illegittimita'
  costituzionale della legge regionale per la mancata distinzione dei
  differenti  casi  di  scioglimento del Consiglio regionale e per la
  mancata  riferibilita' dell'esercizio delle funzioni "prorogate" ai
  soli atti urgenti ed improrogabili, nonche' per l'estensibilita' al
  Consiglio   regionale   di   una  "misura"  temporanea  applicabile
  eventualmente solo alla Giunta regionale
- Legge della Regione Calabria 15 marzo 2002, n. 14.
- Costituzione, artt. 123, primo comma, e 126.
(GU n.27 del 10-7-2002 )
    Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentanto  dall'Avvocatura  generale  dello Stato, nei confronti
della  Regione  Calabria,  in  persona del Presidente in carica della
giunta regionale;
    Avverso   la  legge  regionale  Calabria  15  marzo  2002  n. 14,
pubblicata  il  21  marzo  2002 nel supplemento straordinario n. 3 al
Bollettino ufficiale n. 5 del 16 marzo 2002.
    La  proposizione  del  presente  ricorso  e' stata deliberata dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 9 maggio 2002.
    La  predetta  legge  regionale,  intitolata  "Disposizioni  sulla
prorogatio degli organi regionali", riguarda il "caso di scioglimento
del consiglio regionale". Tale scioglimento puo' essere:
        disposto  ex  art. 126  comma  primo  Cost.  con  decreto del
Presidente  della  Repubblica per il compimento di atti contrari alla
Costituzione  o  per  gravi  violazioni  di  legge  o  per ragioni di
sicurezza nazionale;
        conseguente  alla  morte,  all'impedimento permanente od alle
dimissioni  volontarie  del  Presidente  della giunta regionale, od a
mozione di sfiducia nei confronti del medesimo approvata dallo stesso
consiglio regionale;
        conseguente alle dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti il consiglio regionale.
    Inoltre  un  effetto  assimilabile  allo  scioglimento  di  detto
consiglio si produce nel caso di sentenza di annullamento di atti del
procedimento elettorale.
    La  legge  regionale  in  esame prevede, senza distinguere tra le
differenti  vicende  cui  si e' accennato, che non soltanto la giunta
regionale  ed  il  suo  Presidente  ma  anche  il consiglio regionale
"continuano  ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento del
nuovo  Presidente  della regione e del nuovo consiglio regionale". La
legge stessa e' palesemente affetta da illegittimita' costituzionale,
e per piu' ragioni.
    Anzitutto,  non  spetta al legislatore regionale integrare l'art.
126  Cost.;  dovra' a cio' provvedere una legge statale di attuazione
della  Costituzione.  La  necessita'  di  una  legge  statale  appare
particolarmente  evidente  per  il  caso di pronuncia giurisdizionale
esecutiva  od alla quale debba darsi leale ottemperanza e per il caso
di scioglimento disposto con decreto del Presidente della Repubblica;
in  questi  casi la disposizione in esame sostanzialmente produrrebbe
una   assurda,   ancorche'   temporanea,  sospensione  e  limitazione
dell'efficacia dell'atto statale. L'appartenenza allo Stato di queste
funzioni  comporta la competenza statale a disciplinarne effetti e in
genere conseguenze (anche immediati).
    In  via  logicamente subordinata la legge regionale "sub judice",
approvata  in  esito a procedimento legislativo "ordinario" contrasta
con  la  riserva  di Statuto posta dall'art. 123 comma primo Cost. in
quanto  concorre  a  disciplinare  la  forma  di governo e i principi
fondamentali  di  organizzazione  e  funzionamento. In via ancor piu'
subordinata, la legge regionale appare costituzionalmente illegittima
in  quanto  non  distingue  tra i differenti casi di scioglimento del
consiglio  regionale,  in  quanto  non  circoscrive l'esercizio delle
funzioni  "prorogate"  ai  soli  atti urgenti ed improrogabili, ed in
quanto estende al consiglio regionale una "misura" temporanea a tutto
concedere applicabile soltanto alla giunta regionale.
    La  legge  calabra intenderebbe assicurare al consiglio regionale
una  seppur  temporanea sopravvivenza malgrado vicende che questa non
permettono.  La  presente  controversia presenta qualche analogia con
altra   controversia   -   nei   confronti  della  Regione  Marche  -
recentemente esaminata da codesta Corte (reg. ric. n. 38 del 2001).
                              P. Q. M.
    Si  chiede  di  dichiarare la illegittimita' costituzionale della
legge regionale menzionata.
    Si esibira' la deliberazione del Consiglio dei ministri.
        Roma, addi' 14 maggio 2002
        Il vice avvocato generale dello Stato: Franco Favara
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