N. 37 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 maggio 2002
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 25 maggio 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Imposte e tasse in genere - Sanzioni per violazioni in materia di tasse automobilistiche - Devoluzione delle controversie, con legge regionale, al giudice ordinario - Denunciato contrasto con il principio della legislazione statale sulla devoluzione di tutte le controversie tributarie (anche regionali) al giudice tributario - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di giurisdizione e norme processuali o, per ipotesi, della competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e sistema tributario. - Legge della Regione Toscana 7 marzo 2002, n. 9, art. 8 (sostitutivo dell'art. 9, comma 1, della legge regionale 1 luglio 1999, n. 37). - Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo (in relazione all'art. 119, comma secondo, della Costituzione); legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12 (sostitutivo dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.(GU n.29 del 24-7-2002 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - giusta deliberazione 9 maggio 2002 del Consiglio dei ministri (doc. 1) - rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge; Nei confronti della Regione Toscana, e per essa del suo Presidente della giunta regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale e l'annullamento in parte qua dell'art. 8 della legge regionale toscana del 7 marzo 2002 n. 9 (pubbl. in Boll. uff. Regione Toscana n. 6 del 18 maggio 2002 n. 6) recante "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie. Modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980 n. 54; 29 Luglio 1996 n. 60; 1 luglio 1999 n. 37". P r e m e s s a 1. - Il consiglio regionale della Regione Toscana, nella seduta del 31 ottobre 2000 ha approvato il disegno di legge n. 67/2000, contenente disposizioni modificative alle ll.rr. 15 maggio 1980 n. 54, 29 luglio 1996 n. 60 e 1 luglio 1999 n. 37 in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie. Tale delibera legislativa ha formato oggetto di rinvio, per nuovo esame, al consiglio regionale da parte del Governo (giusta delibera 23 novembre 2000 del Consiglio dei ministri) come da comunicazione 23 novembre 2000 n. 200/9085 della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. - Il Consiglio regionale della Toscana, con delibera adottata nella seduta del 19 dicembre 2000, comunicata al Commissario del Governo in data 23 dicembre 2000 e pervenuta alla Presidenza del Consiglio dei ministri il 27 dicembre 2000, ha (ri)approvato la stessa legge apportando marginali e non sostanziali modifiche al suo testo. 3. - Per l'annullamento in parte qua (e specificatamente nel suo art. 3) della suindicata delibera legislativa riapprovata, in quanto costituzionalmente illegittima, il Governo della Repubblica ha proposto in data 11 gennaio 2001, ricorso (n. 11/2000 R.R.) avanti l'ecc.ma Corte ai sensi dell'allora vigente art. 127, quarto comma, della della Costituzione e dell'art. 31 della legge n. 87/1953. Con sentenza 17/2002 la Corte ha dichiarato, a seguito dell'intervenuta modifica del tit. V della Costituzione di cui alla legge Cost. n. 3/2001 della intervenuta trasformazione del controllo governativo sulle leggi regionali da preventivo a successivo - la improcedibilita' di tale ricorso. A seguito di tale sentenza e' stata promulgata dal Presidente della regione e pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione n. 6 del 18 marzo 2002, la l.r. 7 marzo 2002 n. 9, il cui art. 8 - in quanto costituzionalmente illegittimo - viene con il presente ricorso impugnato dal Governo ai sensi del vigente art. 127 Cost. per i seguenti M o t i v i Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma, in relazione all'art. 119, della Costituzione. L'art. 8 della l.r. n. 9 del 2002, nel sostituire il comma 1 della l.r. n. 37 del 1999, cosi' dispone: "1. le sanzioni per violazioni in materia di tasse automobilistiche sono irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica emesso dal dirigente regionale competente. Nel termine di 60 giorni dalla notifica, avverso l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni, e' ammesso ricorso amministrativo in alternativa all'azione avanti l'autorita' giudiziaria ordinaria, che puo' comunque essere adita anche dopo la decisione amministrativa ed entro 180 giorni dalla sua notificazione". Anteriormente alla promulgazione ed alla pubblicazione della l.r. Toscana n. 9 del 2002 e', com'e' noto, entrata in vigore (con il 1 gennaio 2002) la legge n. 448 del 28 dicembre 2001 la quale, all'art. 12, nel sostituire l'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, dispone che "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali ... nonche' le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica". L'art. 8 della l.r. n. 9 del 2002 Toscana - nel devolvere alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al contestuale atto di accertamento e di irrogazione sanzioni in materia di tasse automobilistiche (immediatamente in via alternativa con il ricorso amministrativo ovvero dopo la decisione amministrativa) - si pone in inconciliabile contrasto con la previsione del gia' vigente art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostituito dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001, il quale esprime invece l'opposto principio della devoluzione di tutte le controversie tributarie, anche regionali, ivi comprese quelle relative alle relative sanzioni (salvo quelle controversie "marginali" espressamente eccettuate e sopra ricordate), alla esclusiva competenza giurisdizionale del giudice tributario, avanti al quale il giudizio deve svolgersi secondo lo schema, i termini e le regole del giudizio contenzioso tributario regolato appunto dal citato d.lgs. n. 546 del 1992 e succ. mod. La denunciata disposizione della legge regionale eccede, in ogni caso, i limiti della competenza della regione in quanto: a) il vigente art. 117 Cost., al secondo comma lett. l),attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa". Non vi ha dubbio che, sotto tale profilo, compete esclusivamente al legislatore statale la disciplina della "giurisdizione e delle norme processuali" e, pertanto, in primo luogo, la ripartizione della funzione giurisdizionale (anche) in ragione della materia tra i diversi organi giurisdizionali dello Stato nonche' la determinazione delle norme che regolano il processo destinato a svolgersi avanti al giudice individuato come competente. Al legislatore regionale e' precluso, pertanto - come ha invece fatto con il denunciato art. 8 della l.r. Toscana n. 9 del 2002 - attribuire la cognizione delle (sole) controversie ivi considerate alla giurisdizione del giudice ordinario (con la conseguente applicabilita' delle norme processuali ordinarie), anziche' al giudice tributario, secondo le specifiche norme proprie del contenzioso tributario, come invece previsto in termini generali dalla legge statale; b) anche a voler, per ipotesi, ricondurre la disciplina di cui al contestato art. 8 a materia ("coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario") oggetto di legislazione concorrente ai sensi del terzo comma, dell'art. 117 della Costituzione (cui fa riferimento anche il successivo art. 119, secondo comma), certo e' che la potesta' legislativa regionale potrebbe comunque esercitarsi solo nell'ambito dei principi fondamentali, la cui determinazione e' riservata alla legislazione statale, ed in coerenza con gli stessi. Non pare discutibile che l'art. 12 della legge n. 448 del 2001, nel sostituire l'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, esprime il principio della necessaria riconduzione ad unita', su tutto il territorio dello Stato, dell'intero contenzioso tributario (statale e non), pertanto riservato in via generale alla competenza giurisdizionale esclusiva del giudice tributario (salvi i limitati casi "eccettuati"): e cio' proprio in ossequio alle esigenze di coordinamento del sistema tributario di cui al terzo comma del cit. art. 117. La disciplina dettata dall'impugnato art. 8 della l.r. Toscana n. 9 del 2002 si pone chiaramente in contrasto con il principio fondamentale enunciato dalla legge statale: eppertanto, anche nella prospettiva qui in esame, la stessa non sfuggirebbe alla censura di (il)legittimita' costituzionale, per essere la norma regionale emanata comunque al di fuori dei limiti costituzionali segnati alla competenza legislativa della regione.
P. Q. M. Si chiede l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge regionale toscana 7 marzo 2002 n. 9, recante disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie. Si produrranno i seguenti documenti: 1) estratto verbale riunione Consiglio dei ministri 9 maggio 2002; 2) copia legge regionale toscana n. 9 del 7 marzo 2002. Roma, addi' 14 maggio 2002 L'Avvocato dello Stato: Mando' 02C0508