N. 37 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 maggio 2002

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  25  maggio  2002  (del  Presidente del Consiglio dei
ministri)

Imposte  e  tasse  in  genere - Sanzioni per violazioni in materia di
  tasse  automobilistiche - Devoluzione delle controversie, con legge
  regionale,  al  giudice  ordinario  -  Denunciato  contrasto con il
  principio  della legislazione statale sulla devoluzione di tutte le
  controversie  tributarie  (anche regionali) al giudice tributario -
  Violazione   della  competenza  legislativa  esclusiva  statale  in
  materia  di giurisdizione e norme processuali o, per ipotesi, della
  competenza  legislativa  concorrente  in  materia  di coordinamento
  della finanza pubblica e sistema tributario.
- Legge della Regione Toscana 7 marzo 2002, n. 9, art. 8 (sostitutivo
  dell'art. 9, comma 1, della legge regionale 1 luglio 1999, n. 37).
- Costituzione,  art.  117,  commi  secondo,  lettera l), e terzo (in
  relazione  all'art.  119, comma secondo, della Costituzione); legge
  28  dicembre  2001,  n. 448,  art.  12 (sostitutivo dell'art. 2 del
  d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
(GU n.29 del 24-7-2002 )
    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  - giusta
deliberazione  9  maggio  2002  del Consiglio dei ministri (doc. 1) -
rappresentato   e  difeso  dalla  Avvocatura  generale  dello  Stato,
domiciliataria per legge;
    Nei   confronti  della  Regione  Toscana,  e  per  essa  del  suo
Presidente  della giunta regionale pro tempore per la declaratoria di
illegittimita'   costituzionale   e   l'annullamento   in  parte  qua
dell'art. 8  della  legge  regionale  toscana  del  7 marzo 2002 n. 9
(pubbl.  in  Boll. uff. Regione Toscana n. 6 del 18 maggio 2002 n. 6)
recante  "Disposizioni  in  materia  di  sanzioni  amministrative per
violazioni  di  norme  tributarie.  Modifiche alle leggi regionali 15
maggio 1980 n. 54; 29 Luglio 1996 n. 60; 1 luglio 1999 n. 37".

                           P r e m e s s a

    1.  -  Il consiglio regionale della Regione Toscana, nella seduta
del  31  ottobre  2000  ha  approvato il disegno di legge n. 67/2000,
contenente  disposizioni  modificative  alle  ll.rr.  15  maggio 1980
n. 54,  29  luglio  1996  n. 60  e  1 luglio 1999 n. 37 in materia di
sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie.
    Tale delibera legislativa ha formato oggetto di rinvio, per nuovo
esame,  al  consiglio regionale da parte del Governo (giusta delibera
23 novembre 2000 del Consiglio dei ministri) come da comunicazione 23
novembre   2000   n. 200/9085  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri.
    2.  - Il Consiglio regionale della Toscana, con delibera adottata
nella  seduta  del  19  dicembre  2000, comunicata al Commissario del
Governo  in  data  23  dicembre  2000 e pervenuta alla Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  il  27  dicembre  2000, ha (ri)approvato la
stessa  legge apportando marginali e non sostanziali modifiche al suo
testo.
    3.  - Per l'annullamento in parte qua (e specificatamente nel suo
art. 3)  della suindicata delibera legislativa riapprovata, in quanto
costituzionalmente   illegittima,  il  Governo  della  Repubblica  ha
proposto  in  data  11 gennaio 2001, ricorso (n. 11/2000 R.R.) avanti
l'ecc.ma  Corte  ai sensi dell'allora vigente art. 127, quarto comma,
della della Costituzione e dell'art. 31 della legge n. 87/1953.
    Con   sentenza   17/2002   la  Corte  ha  dichiarato,  a  seguito
dell'intervenuta  modifica  del tit. V della Costituzione di cui alla
legge  Cost. n. 3/2001 della intervenuta trasformazione del controllo
governativo  sulle  leggi  regionali  da preventivo a successivo - la
improcedibilita' di tale ricorso.
    A  seguito  di  tale  sentenza e' stata promulgata dal Presidente
della  regione  e  pubblicata  nel Bollettino ufficiale della regione
n. 6 del 18 marzo 2002, la l.r. 7 marzo 2002 n. 9, il cui art. 8 - in
quanto costituzionalmente illegittimo - viene con il presente ricorso
impugnato  dal  Governo  ai  sensi  del  vigente art. 127 Cost. per i
seguenti

                             M o t i v i

    Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma,
in relazione all'art. 119, della Costituzione.
    L'art. 8  della  l.r.  n. 9  del  2002, nel sostituire il comma 1
della  l.r.  n. 37  del  1999,  cosi'  dispone:  "1.  le sanzioni per
violazioni  in  materia  di  tasse automobilistiche sono irrogate con
atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica emesso dal
dirigente  regionale  competente.  Nel  termine  di  60  giorni dalla
notifica, avverso l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione
delle  sanzioni,  e'  ammesso  ricorso  amministrativo in alternativa
all'azione   avanti   l'autorita'  giudiziaria  ordinaria,  che  puo'
comunque essere adita anche dopo la decisione amministrativa ed entro
180 giorni dalla sua notificazione".
    Anteriormente alla promulgazione ed alla pubblicazione della l.r.
Toscana  n. 9  del  2002 e', com'e' noto, entrata in vigore (con il 1
gennaio  2002)  la  legge  n. 448  del  28  dicembre  2001  la quale,
all'art. 12,  nel  sostituire  l'art. 2  del  d.lgs.  n. 546  del  31
dicembre   1992,   dispone   che   "appartengono  alla  giurisdizione
tributaria  tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni
genere  e  specie,  compresi quelli regionali, provinciali e comunali
...   nonche'   le   sovrimposte   e   le  addizionali,  le  sanzioni
amministrative  comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi
ed   ogni  altro  accessorio.  Restano  escluse  dalla  giurisdizione
tributaria  soltanto  le  controversie  riguardanti  gli  atti  della
esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella
di  pagamento  e,  ove  previsto,  dell'avviso di cui all'art. 50 del
d.P.R.   29  settembre  1973  n. 602,  per  le  quali  continuano  ad
applicarsi  le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica".
    L'art.  8  della  l.r. n. 9 del 2002 Toscana - nel devolvere alla
giurisdizione  del  giudice  ordinario  le  controversie  relative al
contestuale atto di accertamento e di irrogazione sanzioni in materia
di  tasse  automobilistiche (immediatamente in via alternativa con il
ricorso  amministrativo ovvero dopo la decisione amministrativa) - si
pone  in  inconciliabile contrasto con la previsione del gia' vigente
art. 2  del  d.lgs.  n. 546  del  1992, sostituito dall'art. 12 della
legge  n. 448  del  2001, il quale esprime invece l'opposto principio
della   devoluzione   di  tutte  le  controversie  tributarie,  anche
regionali, ivi comprese quelle relative alle relative sanzioni (salvo
quelle  controversie  "marginali"  espressamente  eccettuate  e sopra
ricordate),  alla  esclusiva  competenza  giurisdizionale del giudice
tributario,  avanti  al  quale  il giudizio deve svolgersi secondo lo
schema,  i  termini  e  le regole del giudizio contenzioso tributario
regolato appunto dal citato d.lgs. n. 546 del 1992 e succ. mod.
    La  denunciata disposizione della legge regionale eccede, in ogni
caso, i limiti della competenza della regione in quanto:
        a)   il  vigente  art. 117  Cost.,  al  secondo  comma  lett.
l),attribuisce  alla  competenza legislativa esclusiva dello Stato la
materia  "giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento civile e
penale;  giustizia  amministrativa". Non vi ha dubbio che, sotto tale
profilo,  compete esclusivamente al legislatore statale la disciplina
della "giurisdizione e delle norme processuali" e, pertanto, in primo
luogo,  la  ripartizione  della  funzione  giurisdizionale (anche) in
ragione  della  materia  tra  i  diversi organi giurisdizionali dello
Stato  nonche' la determinazione delle norme che regolano il processo
destinato  a svolgersi avanti al giudice individuato come competente.
Al legislatore regionale e' precluso, pertanto - come ha invece fatto
con  il  denunciato  art. 8  della  l.r.  Toscana  n. 9  del  2002  -
attribuire  la  cognizione  delle (sole) controversie ivi considerate
alla   giurisdizione   del  giudice  ordinario  (con  la  conseguente
applicabilita'   delle  norme  processuali  ordinarie),  anziche'  al
giudice   tributario,   secondo   le  specifiche  norme  proprie  del
contenzioso  tributario,  come  invece  previsto  in termini generali
dalla legge statale;
        b)  anche  a  voler, per ipotesi, ricondurre la disciplina di
cui  al  contestato  art. 8  a  materia ("coordinamento della finanza
pubblica   e   del   sistema  tributario")  oggetto  di  legislazione
concorrente   ai   sensi   del   terzo   comma,  dell'art. 117  della
Costituzione  (cui  fa  riferimento  anche  il  successivo  art. 119,
secondo  comma),  certo  e'  che  la  potesta'  legislativa regionale
potrebbe   comunque   esercitarsi   solo   nell'ambito  dei  principi
fondamentali,  la  cui  determinazione e' riservata alla legislazione
statale,  ed  in  coerenza  con  gli stessi. Non pare discutibile che
l'art. 12  della  legge  n. 448 del 2001, nel sostituire l'art. 2 del
d.lgs.  n. 546  del  1992,  esprime  il  principio  della  necessaria
riconduzione   ad   unita',  su  tutto  il  territorio  dello  Stato,
dell'intero   contenzioso   tributario   (statale  e  non),  pertanto
riservato  in  via generale alla competenza giurisdizionale esclusiva
del  giudice  tributario (salvi i limitati casi "eccettuati"): e cio'
proprio  in  ossequio  alle  esigenze  di  coordinamento  del sistema
tributario  di  cui  al  terzo comma del cit. art. 117. La disciplina
dettata  dall'impugnato  art. 8  della  l.r. Toscana n. 9 del 2002 si
pone chiaramente in contrasto con il principio fondamentale enunciato
dalla  legge  statale:  eppertanto,  anche  nella  prospettiva qui in
esame,  la  stessa  non  sfuggirebbe alla censura di (il)legittimita'
costituzionale,  per essere la norma regionale emanata comunque al di
fuori  dei  limiti costituzionali segnati alla competenza legislativa
della regione.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  l'ecc.ma  Corte  costituzionale,  in accoglimento del
presente  ricorso, voglia dichiarare la illegittimita' costituzionale
dell'art. 8  della legge regionale toscana 7 marzo 2002 n. 9, recante
disposizioni  in materia di sanzioni amministrative per violazioni di
norme tributarie.
    Si produrranno i seguenti documenti:
        1)  estratto verbale riunione Consiglio dei ministri 9 maggio
2002;
        2) copia legge regionale toscana n. 9 del 7 marzo 2002.
            Roma, addi' 14 maggio 2002
                   L'Avvocato dello Stato: Mando'
02C0508