N. 222 ORDINANZA 22 - 29 maggio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale - Reati puniti con la pena dell'ergastolo - Giudizio
  abbreviato - Richiesta - Facolta' degli imputati di formularla alla
  prima  udienza  utile (successiva all'entrata in vigore della legge
  denunciata)    e    prima    della   conclusione   dell'istruttoria
  dibattimentale  - Lamentata disparita' di trattamento tra imputati,
  con  lesione  del  diritto  di  agire  e  resistere  in  giudizio -
  Questione  gia'  decisa  -  Assenza  di  profili  nuovi - Manifesta
  infondatezza.
- D.L.  7 aprile  2000,  n. 82  (convertito, con modificazioni, nella
  legge 5 giugno 2000, n. 144), art. 4-ter, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.22 del 5-6-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO
Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio
ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero
Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni Maria
FLICK, Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4-ter, comma 1
e  2,  del  d.l. 7 aprile 2000, n. 82, (Modificazioni alla disciplina
dei   termini   di   custodia   cautelare  nella  fase  del  giudizio
abbreviato),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 5 giugno
2000,  n. 144,  promosso  con ordinanza emessa il 26 gennaio 2001 dal
Tribunale  di  Rossano  nel  procedimento penale a carico di D. C. ed
altri,  iscritta  al  n. 663 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 37, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
    Udito  nella  camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  emessa  il  26 gennaio  2001,  il
Tribunale  di  Rossano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 4-ter,  commi  1  e  2, della legge 5 giugno 2000, n. 144 -
recte:  del  d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina
dei   termini   di   custodia   cautelare  nella  fase  del  giudizio
abbreviato),  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 5 giugno
2000, n. 144 -, nella parte in cui "concede la facolta' di richiedere
il   giudizio   abbreviato   alla   prima  udienza  utile  successiva
all'entrata   in   vigore  della  legge  e  prima  della  conclusione
dell'istruttoria   dibattimentale,  limitatamente  agli  imputati  in
processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo";
        che  il rimettente premette che, nel corso di un procedimento
penale instaurato per i reati di tentato omicidio pluriaggravato e di
violazione  della  normativa  sulle  armi,  alcuni  imputati  avevano
proposto,  alla  prima udienza successiva all'entrata in vigore della
legge  n. 144  del  2000,  istanza di giudizio abbreviato, reiterando
altra  istanza  gia'  proposta  in  sede  di  udienza  preliminare  e
rigettata per mancato consenso da parte del pubblico ministero;
        che  il  rimettente  rileva  come, dalla evoluzione normativa
della  materia  e dai lavori preparatori, emerga chiaramente che, con
la  disposizione del comma 2 dell'art. 4-ter del d.l. n. 82 del 2000,
"si e' inteso porre rimedio ad una lacuna determinata dal susseguirsi
di  differenti  normative ed interventi della Corte costituzionale in
materia   di   rito   abbreviato   nei   reati  puniti  con  la  pena
dell'ergastolo",  consentendo,  in  via transitoria, agli imputati di
tali  reati  di  accedere  al  rito  alternativo anche a dibattimento
iniziato,  pur con l'onere di formulazione della richiesta alla prima
udienza utile;
        che  tuttavia,  a parere del giudice a quo, da tale normativa
transitoria  deriverebbe  un'oggettiva  disparita' di trattamento tra
gli  imputati  di  reati  punibili  con  la pena dell'ergastolo e gli
imputati  di  reati  puniti con pena diversa (quali quelli per cui si
procede  nel  giudizio  a  quo),  dato  che  il  comma 1 dello stesso
art. 4-ter  consente  ai  secondi  di  formulare la richiesta di rito
alternativo   solo   se   non   sia   gia'   in  corso  l'istruttoria
dibattimentale (come, invece, nel caso di specie);
        che  tale disparita' di trattamento non sarebbe in alcun modo
giustificata  stante  l'omogeneita'  delle  situazioni,  tenuto conto
della   radicale   modifica  della  disciplina  operata  dalla  legge
16 dicembre  1999,  n. 479,  a  fronte della quale viene riconosciuto
"all'imputato   un   diritto   incondizionato   (simile   al  diritto
potestativo  in materia privatistica) alla scelta del rito e dei suoi
benefici,   diritto  che  il  legislatore,  contraddittoriamente,  ha
ritenuto di dover estendere solo ad alcuni procedimenti pendenti";
        che   tale   disparita'  di  trattamento  determinerebbe  una
concorrente  violazione  anche  dell'art. 24  Cost., tenuto conto del
fatto che la facolta' di accedere al rito abbreviato rappresenta "una
componente  importante del diritto di agire e resistere in giudizio",
nonche'  degli  effetti  di natura sostanziale derivanti da tale rito
alternativo;
    Considerato  che  questa  Corte,  con  ordinanza  n. 99 del 2001,
successiva  alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, nel delibare
identica  questione,  ha avuto modo di evidenziare come la disparita'
di  trattamento - denunciata dall'odierno rimettente come costitutiva
di  un  irragionevole  privilegio  a  favore  degli imputati di reati
punibili con la pena dell'ergastolo - risulti in realta' giustificata
dalla  diversa incidenza delle modifiche apportate dalla legge n. 479
del  1999,  rispetto  al  precedente  regime  di  accesso al giudizio
abbreviato;
        che,  infatti,  prima dell'intervento della legge ora citata,
mentre  la  fruibilita'  del  rito alternativo risultava radicalmente
preclusa agli imputati di reati punibili con pena detentiva perpetua,
di  esso  potevano  giovarsi  gli  imputati  di reati puniti con pena
diversa,  pur  se  con condizioni e limiti poi (parzialmente) rimossi
dalla citata novella;
        che,  pertanto,  "la  previsione  di  un  regime  transitorio
differenziato  per  le  due  categorie di imputati non puo' ritenersi
irragionevolmente   discriminatoria,   proprio   perche'  logicamente
correlata  alla  disomogeneita'  delle  situazioni  "di  partenza  ":
essendosi  stabilita,  in  conseguenza,  per  gli  imputati  di reati
punibili  con  l'ergastolo  -  i  quali non avrebbero potuto comunque
avanzare  in  precedenza  la  richiesta  di giudizio abbreviato - una
"rimessione  in  termini"  particolarmente  ampia; e nei confronti di
tutti  gli  altri  imputati  -  i quali avrebbero potuto formulare la
richiesta  di  rito  abbreviato  anche  in  precedenza, pur se con un
diverso  regime  normativo  - una "semplice estensione dell'ordinario
termine  di  proposizione,  fino  ad  uno  stadio  compatibile con la
funzione  alternativa  al  dibattimento  che  il  rito  abbreviato e'
istituzionalmente  chiamato  a  svolgere  (donde  il  limite  segnato
dall'inizio dell'istruttoria dibattimentale)";
        che  l'odierna  ordinanza di rimessione non prospetta profili
nuovi,  rispetto  a  quelli  gia'  esaminati  da  questa Corte con la
decisione dianzi richiamata;
        che non costituisce, in particolare, un aspetto di novita' la
dedotta,  concorrente  violazione  dell'art. 24  Cost.,  trattandosi,
secondo  la  stessa  prospettazione  del  giudice  a  quo, di profilo
derivato   dalla   ipotizzata   compromissione   del   principio   di
eguaglianza;
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 4-ter,  commi 1 e 2, del d.l.
7 aprile  2000,  n. 82  (Modificazioni alla disciplina dei termini di
custodia  cautelare  nella fase del giudizio abbreviato), convertito,
con  modificazioni,  nella legge 5 giugno 2000, n. 144, sollevata, in
riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di
Rossano con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redatore: Flick
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 29 maggio 2002.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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