N. 224 ORDINANZA 22 - 29 maggio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Ambiente  (tutela  dell')  -  Inquinamento  -  Tutela  delle  acque -
  Depenalizzazione - Non retroattivita' della sanzione amministrativa
  -   Assunto   contrasto   con  i  criteri  direttivi  della  delega
  legislativa,   comportanti   il   divieto   di  degradare  condotte
  qualificate  come  reati  -  Sopravvenuta  normativa - Restituzione
  degli atti al giudice rimettente.
- D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, artt. 63 e 59, commi 5 e 6.
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma.
(GU n.22 del 5-6-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Massimo VARI;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel   giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli  articoli 59,
commi 5  e 6,  e 63  del  d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni
sulla  tutela  delle  acque  dall'inquinamento  e  recepimento  della
direttiva n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue
urbane  e  della  direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle
acque  dall'inquinamento  provocato  dai nitrati provenienti da fonti
agricole), promosso con ordinanza del 19 settembre 2000 dal Tribunale
di  Taranto,  iscritta  al  n. 515  del  registro  ordinanze  2001  e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1a serie
speciale, dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 marzo 2002 il giudice
relatore Valerio Onida.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza del 19 settembre 2000, pervenuta a
questa   Corte   il  25 maggio  2001,  il  Tribunale  di  Taranto  in
composizione  monocratica,  in  qualita'  di  giudice dell'esecuzione
penale - chiamato a decidere su una istanza di revoca di una sentenza
di  condanna  definitiva, a seguito della affermata abrogazione della
norma incriminatrice sulla cui base la condanna era stata pronunciata
-,   ha   sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale,  in
riferimento  agli  articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione,
dell'articolo  63  del  d.lgs.  11 maggio  1999, n. 152 (Disposizioni
sulla  tutela  delle  acque  dall'inquinamento  e  recepimento  della
direttiva n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue
urbane e della direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle
acque  dall'inquinamento  provocato  dai nitrati provenienti da fonti
agricole),  nella  parte  in  cui  abroga  l'articolo 21  della legge
10 maggio   1976,   n. 319   (Norme   per   la   tutela  delle  acque
dall'inquinamento)  e  le  tabelle  A  e  C ad essa allegate, nonche'
dell'articolo 59,  commi 5  e 6, del medesimo d.lgs. n. 152 del 1999,
nella  parte  in  cui, prevedendo, ai fini della configurazione della
fattispecie  penalmente  sanzionata  dello  scarico  di  acque reflue
industriali,  ovvero  di  una  immissione  occasionale,  soltanto  le
sostanze  indicate  nella  Tabella  5  dell'Allegato 5, e non anche i
coliformi   totali  e  fecali,  esclude  che  questi  ultimi  possano
costituire l'oggetto materiale della fattispecie incriminatrice;
        che  il  remittente  rileva  che  lo  scarico da insediamento
produttivo,  contenente  coliformi  totali e fecali in concentrazioni
superiori  ai  limiti fissati (n. 47 e n. 48 della Tabella C allegata
alla  legge  n. 319  del 1976), costituiva reato contravvenzionale ai
sensi  dell'art. 21, terzo comma, della stessa legge n. 319 del 1976;
che tale art. 21 e' stato abrogato dall'art. 63 del d.lgs. n. 152 del
1999; che l'art. 59, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 152 del 1999, invece,
prevede  una  sanzione  penale  solo  per  lo scarico o la immissione
occasionale  che  superi  "i  valori  limite  fissati nella tabella 3
dell'allegato  5 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5,
ovvero  i  limiti  piu'  restrittivi  fissati  dalle  regioni o dalle
province  autonome"; che tra le sostanze indicate nella tabella 5 non
figurano  i  coliformi  totali  e fecali; che la sostanza "Esterichia
coli"   (corrispondente   a   quelle  precedentemente  indicate  come
coliformi  totali  e  fecali)  e'  prevista  solo nelle tabelle 3 e 4
dell'Allegato  5  del  decreto  legislativo  n. 152  del  1999,  e in
relazione  ad  essa  il  superamento  dei  limiti  e' punito con sola
sanzione amministrativa;
        che,   secondo   il  remittente,  la  depenalizzazione  della
fattispecie   in   esame,   cosi'   realizzata  -  cui  conseguirebbe
l'impossibilita'  di assoggettare il fatto pregresso a sanzione, dato
il carattere non retroattivo delle norme sanzionatorie amministrative
-,  sarebbe  in  contrasto con i criteri direttivi della delega sulla
cui  base  e'  stato  emanato il d.lgs. n. 152 del 1999, disposta dal
Parlamento   con   l'art. 1   della   legge   n. 146   del   1994,  e
successivamente  prorogata  dall'art. 6  della legge n. 52 del 1996 e
nuovamente  prorogata e integrata dall'art. 17 della legge n. 128 del
1998;
        che  tali  criteri,  contenuti negli articoli 2, 7 e 37 della
legge n. 146 del 1994, e ribaditi dagli artt. 2 e 7 della legge n. 52
del  1996  e  dagli  artt. 2, 8, 10 e 17 della legge n. 128 del 1998,
avrebbero  comportato,  secondo  il  giudice  a  quo,  il  divieto di
degradare  ad  illeciti  amministrativi  le  condotte,  in materia di
tutela  delle  acque  dall'inquinamento, qualificate come reati dalle
leggi previgenti;
        che  pertanto,  secondo  il  remittente,  le norme denunciate
sarebbero costituzionalmente illegittime per eccesso di delega;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto si
sostanzierebbe  nella  richiesta  di  una  non  consentita  pronuncia
additiva in malam partem in materia penale, e comunque infondata.
    Considerato  che, successivamente all'emissione dell'ordinanza di
rimessione (depositata il 19 settembre 2000), e' entrato in vigore il
d.lgs.  18 agosto 2000, n. 258 (Disposizioni correttive e integrative
del  d.lgs.  11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento,  a  norma  dell'articolo  1,  comma 4, della legge
24 aprile  1998,  n. 128), pubblicato nel supplemento ordinario della
Gazzetta  Ufficiale  del  18 settembre  2000,  il  cui art. 23 ha fra
l'altro  sostituito  il  comma  5  dell'art. 59 del d.lgs. n. 152 del
1999, assoggettando alla sanzione penale dell'arresto fino a due anni
e dell'ammenda da cinque a cinquanta milioni lo scarico che "supera i
valori  limite  fissati  nella  tabella  3 o, nel caso di scarico sul
suolo,   nella  tabella  4  dell'allegato  5  ovvero  i  limiti  piu'
restrittivi  fissati  dalle  regioni  o  dalle  province  autonome  o
dall'autorita'  competente  a  norma  degli  articoli 33, comma 1, in
relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5";
        che,  in relazione a tale sopravvenienza normativa, spetta al
giudice  remittente  pronunciarsi,  ai  fini  della  rilevanza  della
questione sollevata, sia sulla portata dell'innovazione, valutando se
essa    sia    eventualmente    tale    da    comportare   nuovamente
l'assoggettamento a sanzione penale della fattispecie considerata nel
giudizio  a  quo,  sia  sui  problemi  che  possono  porsi  in ordine
all'incidenza,  nel  giudizio  di revoca di una condanna definitiva a
seguito  di  abrogazione  della  norma  incriminatrice,  di una norma
sopravvenuta  che,  in ipotesi, ripristini la fattispecie penale gia'
abolita;
        che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice a
quo  per  un  nuovo  esame  della rilevanza della questione alla luce
della normativa sopravvenuta.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Taranto.
        Cosi'  deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2002.

                         Il Presidente: Vari
                         Il redattore: Onida
                      Il cancelliere:Di Paola,
    Depositata in cancelleria il 29 maggio 2002.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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