N. 227 ORDINANZA 22 - 29 maggio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Infortuni  sul lavoro e malattie professionali - Infortuni sul lavoro
  -  Trattamenti assicurativi di previdenza e assistenza - Divieto di
  cumulo  di pensioni e assegni (a carico dell'assicurazione generale
  obbligatoria    INPS)    con    rendita    vitalizia    (a   carico
  dell'assicurazione  INAIL)  -  Prospettata  menomazione del diritto
  alla tutela previdenziale, nonche' irragionevolezza e disparita' di
  trattamento - Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 43.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 38.
(GU n.22 del 5-6-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio  ONIDA,  Fernanda  CONTRI,  Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 43,
della  legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio  e  complementare), promossi con due ordinanze emesse il
27 marzo 2001 dal Tribunale di Pisa, iscritte ai numeri 465 e 466 del
registro  ordinanze  2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di  Angiolo Martini, di Piero
Pugliesi  e  dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS)
nonche'  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 2002 il giudice relatore
Franco Bile;
    Uditi   l'avvocato   Domenico  Concetti  per  Angiolo  Martini  e
l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
    Ritenuto  che,  con  due ordinanze emesse il 27 marzo 2001 in due
giudizi promossi da pensionati contro l'INPS, il Tribunale di Pisa ha
ritenuto  rilevante  e  non  manifestamente infondata, in riferimento
agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  comma  43,  della  legge 8 agosto 1995,
n.335    (Riforma    del   sistema   pensionistico   obbligatorio   e
complementare),  nella  parte  in  cui  prevede  che  le  pensioni di
inabilita',  di reversibilita' o l'assegno ordinario di invalidita' a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia  e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul
lavoro  o  malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita
vitalizia  liquidata  per  lo  stesso  evento invalidante a norma del
testo   unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni  sul lavoro e le malattie professionali, fino a concorrenza
della rendita stessa;
        che  nella  specie  i  ricorrenti erano titolari di rendita a
carico   dell'Istituto   nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  nonche',  in relazione alla medesima
patologia, anche di trattamenti a carico dell'INPS (assegno ordinario
di invalidita' in un caso, pensione di inabilita' nell'altro);
        che  -  essendo  state queste ultime prestazioni soppresse in
ragione  del  divieto  di  cumulo posto dalla norma censurata - i due
ricorrenti chiedevano la condanna dell'INPS alla loro corresponsione;
        che, secondo il tribunale rimettente, la citata norma viola:
          a)   gli  artt. 2,  3  e  38  della  Costituzione,  perche'
l'esigenza   di   contenimento   della   finanza  pubblica  non  puo'
sacrificare  il  diritto  costituzionalmente  garantito  alla  tutela
previdenziale,  ne'  incidere su attribuzioni patrimoniali ispirate a
criteri  di solidarieta' sociale e di garanzia del reddito in caso di
invalidita', essendo il nostro ordinamento costituzionale ispirato ai
principi dello Stato sociale;
          b)   l'art. 3   della   Costituzione,   sotto   il  profilo
dell'irragionevolezza  intrinseca  (perche'  il  divieto di cumulo in
questione  opera  solo  se l'invalidita' deriva dal medesimo evento e
non gia' se gli eventi invalidanti sono distinti, onde possono aversi
due  soggetti entrambi privi di capacita' lavorativa ai quali saranno
attribuiti  trattamenti  quantitativamente diversi solo perche' in un
caso  gli  eventi  invalidanti  sono stati diversi e nell'altro si e'
trattato di un unico evento;
          c)  ancora  l'art. 3  della  Costituzione, sotto il profilo
della  disparita'  di trattamento, perche' - dopo che l'art. 73 della
legge  23 dicembre  2000,  n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio  annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001)
ha  stabilito  che a decorrere dal 1 luglio 2001 il divieto di cumulo
in  questione non opera tra il trattamento di reversibilita' a carico
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia e i superstiti, nonche' delle forme esclusive esonerative e
sostitutive  della  medesima,  e  la  rendita  ai  superstiti erogata
dall'INAIL,  spettante  in caso di decesso del lavoratore conseguente
ad  infortunio  sul  lavoro  o malattia professionale - ne risulta, a
parita' di condizioni, una disciplina privilegiata dei trattamenti di
reversibilita' rispetto ai trattamenti diretti;
        che  i pensionati ricorrenti si sono costituiti aderendo alle
prospettazioni   dell'ordinanza   di   rimessione   e   chiedendo  la
dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  della disposizione
censurata;
        che  si  e'  costituito  anche  l'INPS  (solo in un giudizio)
contrastando  le  argomentazioni  del  tribunale  e  chiedendo che la
questione sia dichiarata infondata;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per la manifesta infondatezza della questione.
    Considerato  che  i  due giudizi devono essere riuniti, avendo ad
oggetto la stessa questione;
        che   il   giudice   rimettente   sottopone  alla  Corte,  in
riferimento  agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, la questione di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 1,  comma  43,  della  legge
8 agosto  1995, n.335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio
e  complementare),  nella  parte  in  cui  prevede che le pensioni di
inabilita',  di reversibilita' o l'assegno ordinario di invalidita' a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia  e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul
lavoro  o  malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita
vitalizia  liquidata  per  lo  stesso  evento invalidante a norma del
testo   unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni  sul lavoro e le malattie professionali, fino a concorrenza
della rendita stessa;
        che  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli infortuni sul
lavoro  e  le  malattie  professionali,  pur  avendo una connotazione
risarcitoria, appartiene comunque al complessivo sistema di sicurezza
sociale,   di   cui   l'assicurazione   generale   obbligatoria   per
invalidita',    vecchiaia   e   superstiti   costituisce   componente
fondamentale,    sicche'    l'esigenza    dell'indefettibile   tutela
previdenziale  di  cui  all'art. 38, comma 2, della Costituzione puo'
essere   soddisfatta   -  nel  bilanciamento  con  le  compatibilita'
economiche e le esigenze di equilibrio della finanza pubblica - anche
dall'approntamento  di  una  sola prestazione adeguata ad emendare la
situazione  di  bisogno  del  lavoratore  assicurato, determinata dal
verificarsi di un evento protetto;
        che  questa Corte (sentenza n. 218 del 1995) - nel dichiarare
non   fondata   la  questione  di  costituzionalita'  del  regime  di
incompatibilita'  (e  quindi del divieto di cumulo) tra indennita' di
mobilita' ed assegno o pensione di invalidita' - ha gia' ritenuto che
il  legislatore,  nel  porre  la  disciplina  di tutela in favore del
lavoratore  che  versiin  una situazione di bisogno, puo' tener conto
del  fatto  che  l'ordinamento  contempli  gia'  altro  intervento di
tutela,  ed  ha  affermato  in  particolare  che "(...) rientra nella
discrezionalita'   del   legislatore,  nel  prevedere  un  regime  di
incompatibilita'   o   divieto   di  cumulo,  catalogare  le  plurime
prestazioni  che  in tale regime ricadono" onde non e' irrilevante la
circostanza   che   "(...)   il   lavoratore  assicurato  abbia  gia'
beneficiato  di  una  prestazione  assicurativa e quindi gli sia gia'
stata  apprestata  una  provvista  che  astrattamente  lo  rende meno
vulnerabile di fronte al secondo possibile evento pregiudizievole";
        che  quindi il legislatore, nel dimensionare la prestazione a
carico  dell'INPS,  puo'  tener  conto  del  fatto  che il lavoratore
assicurato   benefici   gia'  -  in  ragione  di  uno  stesso  evento
inabilitante  -  di  una  rendita  a  carico  dell'INAIL,  mentre  la
pluralita'   di   prestazioni   previdenziali  ed  assistenziali  non
garantisce   di   per   se'   al  lavoratore  assicurato  una  tutela
sufficiente;
        che  questa  Corte  (ordinanze  n. 143  del 2001 e n. 174 del
1985)  ha  anche  ritenuto  manifestamente  infondata la questione di
costituzionalita'  del  regime  di  non  cumulabilita' della pensione
sociale  rispettivamente  con  le pensioni di guerra e con le rendite
erogate dall'INAIL;
        che  pertanto  non  puo' escludersi un intervento legislativo
che, per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica e
con  criteri  di  gradualita',  introduca  un  divieto  di cumulo tra
prestazioni previdenziali o assistenziali (sentenza n. 240 del 1994),
prima  non  previsto,  sempre  che,  nel  rispetto  del  principio di
solidarieta'  sociale  (art. 38  della Costituzione) e di eguaglianza
sostanziale   (art. 3,   secondo   comma,  della  Costituzione),  sia
garantito  il  soddisfacimento  delle  esigenze  di  vita  cui  erano
precedentemente commisurate le prestazioni considerate;
        che  il  presupposto  dell'unicita'  dell'evento inabilitante
vale  a  differenziare  la  fattispecie  della disposizione censurata
rispetto  all'ipotesi  (evocata  dal  giudice rimettente come tertium
comparationis) della sequenza di distinti eventi inabilitanti, cui il
divieto  di  cumulo in esame non si applica, sicche' la diversita' di
disciplina non e' ingiustificata;
        che  il  successivo intervento del legislatore (art. 73 della
legge  23 dicembre  2000, n. 388 cit.) - che ha rimosso il divieto di
cumulo  in  questione  tra  il trattamento di reversibilita' a carico
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  e i superstiti, nonche' delle forme esclusive, esonerative
e  sostitutive di essa, e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL
in  caso  di  decesso  del  lavoratore  conseguente ad infortunio sul
lavoro  o  malattia  professionale - non ha introdotto una disciplina
privilegiata  per  i  trattamenti  di  reversibilita' (come mostra di
ritenere  il  giudice  rimettente, che ne ricava argomenti a sostegno
del   dubbio   di   incostituzionalita'  della  norma  impugnata  per
ingiustificata   disparita'   di  trattamento),  ma  ha  solo  inteso
modificare   la   normativa   del   settore   tenendo   conto   della
giurisprudenza di legittimita' formatasi al riguardo;
        che pertanto la questione di costituzionalita' e', sotto ogni
profilo, manifestamente infondata.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
        dichiara   la   manifesta  infondatezza  della  questione  di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 1,  comma  43,  della  legge
8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio
e complementare) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della
Costituzione,  dal  Tribunale  di  Pisa  con le ordinanze indicate in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Bile
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 29 maggio 2002.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
02C0518