N. 228 ORDINANZA 22 - 29 maggio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Regione  Piemonte  - Assistenza sanitaria e ospedaliera - Trattamenti
  di   psicochirurgia   -   Terapia  elettroconvulsivante,  lobotomia
  prefrontale  e  transorbitale,  e  altri  interventi - Disposizioni
  limitative - Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio
  dei ministri -- Prospettata compressione dell'autonomia scientifica
  e professionale dei sanitari, del principio della natura volontaria
  dei  trattamenti  sanitari,  nonche'  invasivita'  delle competenze
  statali in materia - Sopravvenuta modifica costituzionale in ordine
  al  controllo governativo di leggi regionali - Improcedibilita' del
  ricorso.
- Legge Regione Piemonte riapprovata il 29 febbraio 2000.
- Costituzione,  artt. 2, 32, 117 e 127; legge cost. 18 ottobre 2001,
  n. 3,  art. 8;  legge  13 maggio  1978,  n. 180, artt. 1, 2, 3 e 5;
  legge   23 dicembre   1978,  n. 833,  artt. 33,  34  e  35;  d.lgs.
  30 dicembre  1992,  n. 502,  artt. 1  e  14;  d.lgs. 31 marzo 1998,
  n. 112, artt. 112, 113, 114 e 115.
(GU n.22 del 5-6-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK, Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel   giudizio   di   legittimita'   costituzionale   della  delibera
legislativa  della Regione Piemonte, riapprovata il 29 febbraio 2000,
recante    "Regolamentazione    sull'applicazione    della    terapia
elettroconvulsivante,  la  lobotomia  prefrontale  e transorbitale ed
altri   interventi  di  psicochirurgia",  promosso  con  ricorso  del
Presidente  del  Consiglio  dei ministri notificato il 17 marzo 2000,
depositato  in  cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 11 del
registro ricorsi 2000.
    Visto  l'atto  di  costituzione  della  Regione  Piemonte nonche'
l'atto  di  intervento  del  Comitato  dei  cittadini  per  i diritti
dell'uomo (C.C.D.U.) di Milano;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 10 aprile 2002 il giudice
relatore Valerio Onida.
    Ritenuto   che,   con  ricorso  notificato  il  17 marzo  2000  e
depositato  in  cancelleria il successivo 25 marzo, il Presidente del
Consiglio   dei   ministri  ha  promosso  questione  di  legittimita'
costituzionale nei confronti della delibera legislativa della Regione
Piemonte  recante  "Regolamentazione  sull'applicazione della terapia
elettroconvulsivante,  la  lobotomia  prefrontale  e transorbitale ed
altri  interventi  di  psicochirurgia",  gia' approvata dal Consiglio
regionale  nella  seduta del 30 dicembre 1999 e - a seguito di rinvio
governativo   -   riapprovata,   a maggioranza   assoluta   e   senza
modificazioni, nella seduta del 29 febbraio 2000;
        che  nel  ricorso si sostiene che tale delibera, introducendo
nella   sola  Regione  Piemonte  disposizioni  limitative  di  alcune
pratiche terapeutiche, contrasterebbe con gli artt. 2, 32 e 117 della
Costituzione, e con le norme interposte contenute negli artt. 1, 2, 3
e  5  della  legge 13 maggio 1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti
sanitari  volontari  e  obbligatori),  negli  artt. 33, 34 e 35 della
legge  23 dicembre  1978,  n. 833 (Istituzione del servizio sanitario
nazionale),  negli  artt. 1  e 14 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino   della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a  norma
dell'articolo  1  della  legge  23 ottobre  1992,  n. 421),  e  negli
artt. 112,   113,   114  e  115  del  d.lgs.  31 marzo  1998,  n. 112
(Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59);
        che  le disposizioni in essa contenute, ed in particolare gli
artt. 4    (Limiti   di   utilizzo)   e   5   (Deontologia   medica),
comprimerebbero  in  modo  "dirigistico"  l'autonomia  scientifica  e
professionale dei sanitari e delle strutture preposti alla cura della
salute,  contrasterebbero  con il principio secondo cui i trattamenti
sanitari  sono  volontari  salvo tassative eccezioni consentite dalla
legge,  e  comunque  sarebbero  invasive  della competenza statale da
ultimo  puntualizzata  dall'art. 115,  comma  1,  lett. b, d ed e del
decreto legislativo n. 112 del 1998;
        che  le  medesime  disposizioni  contenute  negli artt. 4 e 5
della  delibera  regionale atterrebbero alla preferibilita', qualita'
ed  "appropriatezza"  di alcune cure (cosi' nell'art. 1, comma 2, del
d.lgs.  n. 502 del 1992, come sostituito dal d.lgs. n. 229 del 1999),
e  quindi  al  diritto  sostanziale alla salute dell'individuo, e non
agli  aspetti  strumentali  quali  l'organizzazione  e la gestione di
presidi  e  strutture  sanitari  e  piu'  in  generale  del  servizio
sanitario;
        che,  invece,  i compiti conferiti alle regioni in materia di
assistenza  sanitaria  ed  ospedaliera  riguarderebbero  la  concreta
prestazione   dell'assistenza,  e  quindi  "verrebbero  dopo"  quelli
relativi  all'area concettuale dei diritti fondamentali della persona
paziente  e  alla contigua area delle responsabilita' degli esercenti
le   professioni   sanitarie  e  della  ricerca  medica,  che  invece
spetterebbe allo Stato disciplinare in modo uniforme;
        che si e' costituita la Regione Piemonte, la quale, riservate
ulteriori  deduzioni  e  memorie,  chiede  alla  Corte  di dichiarare
inammissibile e infondata la questione di legittimita' costituzionale
sollevata dal Presidente del Consiglio, rigettando il ricorso;
        che,  dopo avere notato che non vi sarebbe corrispondenza tra
i  motivi  del rinvio e quelli dell'impugnazione, poiche' nel ricorso
governativo  e'  presente,  in  aggiunta  al  rilievo  gia' formulato
nell'atto di rinvio, il riferimento alle norme interposte di cui agli
artt. 1,  2, 3 e 5 della legge n. 180 del 1978, la regione rileva che
l'assunto  del  ricorrente  appare  basato  su  una visione riduttiva
dell'autonomia  legislativa  regionale  nella materia dell'assistenza
sanitaria  e  ospedaliera,  che  non  corrisponderebbe ne' al dettato
costituzionale   ne'   all'assetto   complessivo  delle  attribuzioni
spettanti allo Stato e alle regioni;
        che,  secondo  la resistente, non vi sarebbe nessun contrasto
con  le  norme costituzionali ed interposte invocate nel ricorso, che
sarebbero  anzi  pienamente attuate dalla regolamentazione voluta dal
consiglio  regionale piemontese, la quale non atterrebbe al contenuto
tecnico  di  determinate attivita' sanitarie, bensi' si prefiggerebbe
di  rafforzare  la  tutela  dell'individuo  soggetto  al  trattamento
mediante  il  consenso  informato,  e,  quanto al divieto di utilizzo
della  terapia  elettroconvulsivante  su  bambini  ed  anziani  e  di
utilizzo  degli  interventi di lobotomia prefrontale e transorbitale,
costituirebbe attuazione della legge n. 180 del 1978;
        che  con  "comparsa di intervento" depositata il 24 settembre
2001,  e  quindi  oltre  il termine previsto dall'art. 23 delle Norme
integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte costituzionale, ha
depositato  domanda  di  intervento  il  Comitato dei cittadini per i
diritti  dell'uomo  (C.C.D.U.)  di  Milano,  chiedendo il rigetto del
ricorso governativo;
        che, nell'imminenza dell'udienza pubblica del 9 ottobre 2001,
ha   presentato  memoria  il  Presidente  del  Consiglio  ricorrente,
segnalando,  fra  l'altro, che con l'art. 11 del decreto legge n. 217
del 2001, convertito nella legge n. 317 del 2001, e' stato nuovamente
istituito   il   Ministero   ora   denominato  della  salute,  e  che
l'art. 47-ter,  cosi'  inserito  nel  decreto  legislativo n. 300 del
1999,  conferma  il  permanere della competenza statale in materia di
"prevenzione  diagnosi cura e riabilitazione delle malattie umane"; e
osservando  che,  per quanto non disposto dallo Stato, in ordine agli
interventi terapeutici devono valere solo le regole dell'arte medica,
eventualmente  evidenziate e convalidate da documenti ufficiali delle
autorita' sanitarie;
        che   ha   presentato  memoria  anche  la  Regione  Piemonte,
depositando   alcuni  documenti  e  insistendo  innanzitutto  per  la
declaratoria  di  inammissibilita' della questione per la genericita'
delle censure e per la mancata corrispondenza tra i motivi del rinvio
e quelli dell'impugnazione;
        che, nel merito, la difesa regionale sostiene che gli artt. 2
e  32  della  Costituzione  sarebbero  pienamente attuati dalla legge
impugnata  e, in relazione all'art. 117 della Costituzione, che tutti
gli  articoli  della  legge  atterrebbero  alla  materia  "assistenza
sanitaria  ed  ospedaliera",  nei  limiti  dei  principi fondamentali
stabiliti  dalle  leggi dello Stato, senza alcuna interferenza con la
ricerca  scientifica  e  medica,  ma  anzi  con  intento di specifico
ausilio  per gli studi clinici e in consonanza con le indicazioni del
Ministro  della  sanita'  fornite  con circolare 15 febbraio 1999; e,
ancora,  che la delibera legislativa regionale non interferirebbe con
le   funzioni   mediche  diagnostiche  e  curative,  ma  stabilirebbe
particolari  e  legali  cautele,  indispensabili  anche  per  evitare
responsabilita'   risarcitorie   a   carico  dell'ente  pubblico  per
interventi lesivi;
        che, a seguito dell'udienza del 9 ottobre 2001, con ordinanza
del 28 novembre 2001, e' stato disposto il rinvio della causa a nuovo
ruolo;
        che,  con  atto del 28 febbraio 2002, notificato alla Regione
Piemonte,  il  Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di
rinunciare  al  ricorso in considerazione della sopravvenuta modifica
del  titolo  V  della parte seconda della Costituzione, ma che non e'
pervenuta, da parte della regione, accettazione della rinuncia.
    Considerato  che  l'art. 8  della legge costituzionale 18 ottobre
2001,   n. 3  (Modifiche  al  titolo  V  della  parte  seconda  della
Costituzione),  ha sostituito l'art. 127 della Costituzione, il quale
ora  stabilisce,  al primo comma, che "il Governo, quando ritenga che
una   legge  regionale  ecceda  la  competenza  della  regione,  puo'
promuovere  la  questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla
Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione";
        che   e'   stata  dunque  soppressa  la  fase  del  controllo
governativo   sulla   legge   regionale   deliberata  ma  non  ancora
promulgata, che si esplicava mediante il rinvio della legge stessa al
consiglio  regionale  e  la  successiva  eventuale impugnazione della
stessa  davanti  a  questa Corte, sulla base di motivi gia' enunciati
nel rinvio, con effetto preclusivo della promulgazione fino all'esito
del giudizio: onde oggi l'unica ipotesi, prevista dalla Costituzione,
di giudizio di legittimita' costituzionale promosso in via principale
nei confronti della legge regionale e' quella del giudizio instaurato
dal   Governo  con  l'impugnazione  della  legge  gia'  promulgata  e
pubblicata;
        che, pertanto, per effetto della indicata modificazione della
norma  costituzionale,  come questa Corte ha gia' statuito, i ricorsi
in precedenza introdotti, ai sensi del testo originario dell'art. 127
della   Costituzione,  nei  confronti  di  deliberazioni  legislative
regionali,   sono  divenuti  improcedibili,  mentre  resta  salva  la
facolta'   del  Governo  di  promuovere  nei  confronti  della  legge
regionale,   una   volta   promulgata   e  pubblicata,  questione  di
legittimita'  costituzionale nei termini previsti dal nuovo testo del
medesimo art. 127 (sentenza n. 17 del 2002; ordinanza n. 65 del 2002;
ordinanza n. 182 del 2002);
        che,  conseguentemente,  il  ricorso in epigrafe, proposto ai
sensi  del  testo  originario  dell'art. 127 della Costituzione, deve
essere dichiarato improcedibile.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Onida
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 29 maggio 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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