N. 229 ORDINANZA 22 - 29 maggio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Previdenza  e  assistenza  -  Impiegati delle imprese di spedizione e
  agenzie  marittime  -  Contributi  versati  all'apposito  Fondo  di
  previdenza  -  Esonero,  per  la  quota  a  carico  dei lavoratori,
  dall'obbligo  contributivo  nei confronti della previdenza generale
  obbligatoria   -   Prospettato  privilegio,  in  contrasto  con  il
  principio   di  ragionevolezza  e  di  solidarieta'  -  Difetto  di
  motivazione  in  ordine  alla rilevanza della questione - Manifesta
  inammissibilita'.
- D.L.   1   marzo   1985,   n. 44  (convertito,  con  modificazioni,
  dall'art. 1  della  legge  26 aprile  1985, n. 155), art. 1, quarto
  comma.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 38.
(GU n.22 del 5-6-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Valerio  ONIDA, Carlo
MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  quarto
comma,   del   decreto-legge  1  marzo  1985,  n. 44  (Proroga  della
fiscalizzazione  degli  oneri sociali e degli sgravi contributivi nel
Mezzogiorno   ed   immediate   misure   in   materia  previdenziale),
convertito,  con  modificazioni,  dall'art. 1  della  legge 26 aprile
1985,  n. 155,  promosso  con  ordinanza  emessa il 9 luglio 1997 dal
Pretore  di  Bolzano  nel  procedimento  civile vertente tra Gasperat
S.r.l.  e  l'INPS,  iscritta  al n. 650 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1a serie
speciale, dell'anno 2001.
    Visto l'atto di costituzione dell'INPS;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  23 aprile  2002  il  giudice
relatore Francesco Amirante;
    Udito l'avvocato Fabio Fonzo per l'INPS.
    Ritenuto che nel corso di una controversia previdenziale promossa
da  una  societa' di spedizioni nei confronti dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale, a seguito della notificazione di un decreto
ingiuntivo   relativo   ad   una  presunta  omissione  di  versamenti
contributivi,  il Pretore di Bolzano, con ordinanza del 9 luglio 1997
(pervenuta  alla  Corte  il 9 luglio 2001), ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  agli  artt. 2, 3 e 38
Cost.,  dell'art. 1,  quarto  comma,  del decreto-legge 1 marzo 1985,
n. 44  (Proroga  della  fiscalizzazione  degli  oneri sociali e degli
sgravi  contributivi  nel  Mezzogiorno ed immediate misure in materia
previdenziale),  convertito,  con  modificazioni,  dall'art. 1  della
legge 26 aprile 1985, n. 155;
        che  nei  confronti  della societa' opponente e' stato emesso
decreto  ingiuntivo  per  lire 64. 553. 592 a titolo, tra l'altro, di
omesso  versamento,  nei  confronti  del  Fondo di previdenza per gli
impiegati  delle  imprese  di  spedizione  ed  agenzie  marittime, di
contributi  (sulla  quota a carico dei lavoratori) per il periodo che
va dal maggio 1985 all'ottobre 1990;
        che la norma impugnata prevede espressamente che i contributi
versati  in  favore  del  Fondo  suddetto  siano  esclusi "dalla base
imponibile  dei  contributi  di  previdenza e di assistenza sociale",
senza fare alcuna distinzione (come invece sostiene l'INPS nei propri
atti  difensivi)  tra  quota  a carico dei datori di lavoro e quota a
carico dei lavoratori;
        che a favore dell'interpretazione estensiva che il remittente
fa  propria  -  secondo  cui,  appunto,  l'esclusione da ogni obbligo
contributivo  nei confronti della previdenza "generale" riguarderebbe
tutti i versamenti compiuti in favore del Fondo in questione, sia per
la  quota  a  carico dei datori di lavoro che per quella a carico dei
lavoratori  - non osta la sentenza n. 427 del 1990 di questa Corte; e
la  struttura stessa di detto Fondo, che si alimenta sulla base di un
contributo  del  cinque  per cento dello stipendio suddiviso in parti
uguali  tra  datore  di  lavoro e lavoratore, conferma indirettamente
tale ricostruzione;
        che  il  Pretore  di  Bolzano  osserva, tuttavia, che proprio
detta  esclusione  globale da ogni obbligo di contribuzione in favore
della  previdenza  obbligatoria  appare in contrasto con gli invocati
parametri  costituzionali,  almeno  per  la parte che e' a carico del
lavoratore;
        che  infatti,  poiche'  i  versamenti  compiuti  al  Fondo in
questione   vengono   accreditati   su  conti  individuali,  che  poi
restituiranno  gli  importi, con gli interessi, ai singoli lavoratori
al  momento  della  cessazione dell'attivita' lavorativa, ne consegue
che  la  quota  a carico del lavoratore non e' altro che una quota di
retribuzione  a lui sottratta ed accantonata e, come tale, certamente
rientrante nel concetto di retribuzione imponibile di cui all'art. 12
della legge 30 aprile 1969, n. 153;
        che  questa Corte, con la citata sentenza n. 427 del 1990, ha
rilevato  che  l'esonero  di cui alla norma impugnata e' un'ulteriore
deroga  al  menzionato art. 12, ponendo in dubbio la plausibilita' di
tale  ratio,  mentre  nella  successiva  sentenza  n. 421 del 1995 ha
chiarito  che  il  rispetto  del  principio di uguaglianza puo' anche
tradursi,  in certi casi, nell'eliminazione della norma di privilegio
piuttosto che nell'estensione della medesima a tutti gli altri casi;
        che  secondo il giudice a quo quindi, l'art. 1, quarto comma,
del  decreto-legge  n. 44  del  1985 viola da un lato l'art. 3 Cost.,
poiche'  detta  una  disposizione  di  favore  nei confronti dei soli
versamenti relativi al Fondo in questione, e dall'altro gli artt. 2 e
38  della Carta fondamentale, perche' detti parametri non consentono,
anche   in   nome   del  principio  di  solidarieta',  che  quote  di
retribuzione   vengano   totalmente   esentate  da  ogni  obbligo  di
contribuzione in favore della previdenza obbligatoria;
        che la rilevanza della questione non puo' considerarsi venuta
meno,  a  parere  del  remittente,  a  seguito dell'entrata in vigore
dell'art. 4,  comma  undicesimo,  della legge 29 maggio 1982, n. 297,
secondo cui sono nulle tutte le clausole dei contratti collettivi che
regolano la materia del trattamento di fine rapporto;
        che  il  pretore  di  Bolzano  sollecita  una declaratoria di
illegittimita'  costituzionale  della norma impugnata "nella parte in
cui  esclude  dalla  base  imponibile  dei contributi di previdenza e
assistenza  sociale  la  quota a carico dei lavoratori dei contributi
versati  al  Fondo  nazionale  di  previdenza per gli impiegati delle
imprese di spedizione e delle agenzie marittime";
        che  si  e'  costituito  in giudizio l'INPS, chiedendo che la
questione venga dichiarata inammissibile o infondata.
    Considerato  che  il Pretore di Bolzano dubita della legittimita'
costituzionale,   in   riferimento   agli   artt. 2,  3  e  38  della
Costituzione,  dell'  art. 1, comma quarto, del decreto-legge 1 marzo
1985,  n. 44  (Proroga  della  fiscalizzazione  degli oneri sociali e
degli  sgravi  contributivi  nel  Mezzogiorno  ed immediate misure in
materia  previdenziale),  convertito,  con modificazioni, dall'art. 1
della  legge 26 aprile 1985, n. 155, nella parte in cui esclude dalla
base  imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale la
quota  a  carico  dei  lavoratori  dei  contributi  versati  al Fondo
nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione
e delle agenzie marittime;
        che  il giudice a quo richiamando la sentenza di questa Corte
n. 427 del 1990, ritiene la questione non manifestamente infondata in
quanto,  considerata  la  natura retributiva delle quote a carico dei
lavoratori   e  della  prestazione  a  loro  erogata,  l'esonero  dal
pagamento   dei   contributi  in  favore  della  previdenza  generale
obbligatoria  si  risolve  in  un  privilegio  in  contrasto  con  il
principio  di  ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di solidarieta-equita'
(artt. 2 e 38, secondo comma Cost.);
        che  sulla  rilevanza il giudice remittente osserva anzitutto
che  la  norma suindicata esonera dalla contribuzione alla previdenza
obbligatoria  tutti  i contributi versati al Fondo in questione senza
distinguere la quota a carico dei datori di lavoro da quella gravante
sui  lavoratori, alla quale, secondo l'opinione non accoglibile della
difesa dell'INPS, non sarebbe riferibile l'esonero;
        che  il  giudice  a  quo,  sempre  al  fine  del  giudizio di
rilevanza,  osserva  che,  se  anche  le somme in questione dovessero
essere  restituite  ai  lavoratori  per effetto della nullita' di cui
all'art. 4,  comma  undicesimo,  della  legge 29 maggio 1982, n. 297,
esse dovrebbero costituire parte integrante della base imponibile per
il   calcolo   dei   contributi   dovuti   alla  previdenza  generale
obbligatoria;
        che,  con  tale  motivazione,  il  remittente manifesta dubbi
sull'applicabilita'  della  norma denunciata alla controversia al suo
esame  perche', se le clausole relative al finanziamento del Fondo ed
alla  erogazione  della  prestazione  a favore degli iscritti fossero
colpite  dalla  nullita' di cui al comma undicesimo dell'art. 4 della
legge  n. 297  del  1982, come ritiene una parte della giurisprudenza
ordinaria, la norma oggetto del dubbio di legittimita' costituzionale
non avrebbe modo di operare e l'assoggettamento a contribuzione delle
somme  trattenute  deriverebbe in via immediata dall'applicazione dei
principi  generali,  senza  necessita' di espunzione dall'ordinamento
della norma di esonero;
        che,  motivando  nel  modo  suindicato, il giudice remittente
implicitamente  demanda  a  questa  Corte  di risolvere una questione
interpretativa sulla quale egli ritiene a torto di non dover prendere
posizione;
        che   il  Pretore  di  Bolzano,  pertanto,  si  e'  sottratto
all'obbligo  incombente sul giudice remittente di motivare in maniera
univoca e non perplessa sulla necessita' di risolvere la controversia
mediante l'applicazione della norma denunciata;
        che  tale  vizio  della  motivazione  determina  la manifesta
inammissibilita' della questione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'    costituzionale   dell'art. 1,   quarto   comma,   del
decreto-legge  1  marzo  1985,  n. 44  (Proroga della fiscalizzazione
degli  oneri  sociali  e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed
immediate   misure   in   materia   previdenziale),  convertito,  con
modificazioni,   dall'art. 1  della  legge  26 aprile  1985,  n. 155,
sollevata,  in  riferimento  agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione,
dal Pretore di Bolzano con l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                       Il redattore: Amirante
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 29 maggio 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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