N. 233 ORDINANZA 3 - 7 giugno 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Impiego  pubblico  - Controversie relative al rapporto di lavoro alle
  dipendenze    delle    amministrazioni    pubbliche   -   Questione
  interpretativa di clausole contrattuali - Procedura di accertamento
  pregiudiziale  rimessa,  su  iniziativa  del  giudice,  alle  parti
  stipulanti (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
  amministrazioni  - ARAN e organizzazioni sindacali) - Decisione con
  sentenza   non   definitiva,  in  caso  di  mancato  accordo  sulla
  interpretazione   -   Difetto   di   motivazione   in  ordine  alla
  applicabilita'  della  norma censurata - Manifesta inammissibilita'
  della questione.
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 64, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 39, 76, 101, 102 e 111.
(GU n.23 del 12-6-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK, Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 64, commi 1, 2
e  3,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche),  promosso, con ordinanza emessa il 19 settembre 2001, dal
Tribunale  di  Genova,  nel  procedimento  civile  vertente tra Mosca
Michelina  e  l'Azienda  Ospedaliera  Ospedale  S. Martino di Genova,
iscritta  al  n. 895  del  registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n. 44,  prima serie speciale,
dell'anno 2001.
    Visti l'atto di costituzione di Mosca Michelina nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  23 aprile  2002  il  giudice
relatore Massimo Vari;
    Uditi l'avvocato Enrico Bastreri per Mosca Michelina e l'avvocato
dello  Stato  Paolo  Gentili  per  il  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
    Ritenuto che, con la predetta ordinanza del 19 settembre 2001, il
Tribunale   di   Genova   dubita  della  legittimita'  costituzionale
dell'art. 64,  commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche);
        che  il  giudizio  nel  corso  del  quale  la questione viene
sollevata  concerne  la  domanda avanzata, da parte di una dipendente
ospedaliera,  inquadrata  nella  categoria C del contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al
biennio economico 1998-1999 del personale del comparto "Sanita'", per
il  riconoscimento  della  superiore qualifica, sul presupposto dello
svolgimento  delle  mansioni  corrispondenti  alla  categoria  D,  e,
comunque,   per   la   condanna  del  convenuto  al  pagamento  delle
conseguenti differenze retributive;
        che  il  rimettente  muove  dalla premessa di una "plausibile
sovrapponibilita'"  delle  declaratorie  attinenti alle due categorie
sopra   indicate,   in   particolare   per  il  profilo  relativo  al
coordinamento di altro personale, che e' previsto in entrambe;
        che, sulla base di tale postulato contrastante peraltro, come
lo  stesso  rimettente  non  manca  di  precisare,  con  la posizione
assunta, sia pure implicitamente, dalle parti l'ordinanza ritiene che
esista  un  problema  di interpretazione del contratto collettivo, da
risolvere  attraverso  la procedura prevista dall'art. 64 del decreto
legislativo  n. 165  del  2001,  il  quale  rimette l'interpretazione
autentica    delle   clausole   contrattuali   all'Agenzia   per   la
rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni  (ARAN),
insieme alle organizzazioni sindacali firmatarie;
        che  il  giudice  a  quo  e',  tuttavia,  dell'avviso  che il
predetto  art. 64,  nella  parte  in  cui prevede, ai commi 1 e 2, un
"temporaneo  arresto  del processo per consentire una interpretazione
autentica,   od   una  modifica  in  sede  sindacale  delle  clausole
controverse",  si  pone  in contrasto con gli artt. 101, 102, 111, 3,
24,   39,   commi   primo,  secondo,  terzo  e  quarto,  e  76  della
Costituzione;
        che  -  ad  avviso  del rimettente - l'eventuale accoglimento
della   sollevata   questione   renderebbe  applicabile  il  comma  3
dell'art. 64, il quale, per l'ipotesi in cui non intervenga l'accordo
sulla  interpretazione  autentica,  stabilisce  che il giudice decida
"con sentenza non definitiva" la questione interpretativa e disponga,
con separata ordinanza, l'ulteriore trattazione della causa, salva la
sospensione  del  processo in caso del ricorso per cassazione avverso
la sentenza non definitiva;
        che  tale disposizione sarebbe in contrasto, a sua volta, con
gli artt. 76, 3 e 111 della Costituzione;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha  concluso  per  la  inammissibilita'  o  per  l'infondatezza della
questione;
        che  si  e' costituita la ricorrente nel giudizio principale,
concludendo   per   l'illegittimita'   costituzionale   della   norma
denunciata;
        che,  in prossimita' dell'udienza, sia la difesa erariale che
la  parte  privata  hanno  depositato  memorie con le quali insistono
nelle conclusioni gia' formulate;
    Considerato  che l'art. 64 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle   amministrazioni   pubbliche)  prevede,  per  le  controversie
individuali  relative  ai  rapporti  di  lavoro alle dipendenze delle
pubbliche    amministrazioni,    una    procedura   di   accertamento
pregiudiziale  in  ordine all'efficacia, validita' ed interpretazione
dei  contratti  collettivi rimessa, su iniziativa del giudice innanzi
al quale pende la causa, alle parti stipulanti (commi 1 e 2);
        che    presupposto   per   l'applicazione   della   procedura
disciplinata  dalla  norma  oggetto  di censura e', come e' evidente,
l'esistenza di un reale dubbio interpretativo concernente la clausola
contrattuale  della  quale  il  giudice  deve fare applicazione nella
controversia;
        che  il  rimettente, pur assumendo che si pone, nella specie,
un  "delicato  problema di interpretazione" del contratto collettivo,
non  motiva  ne' argomenta, in alcun modo, in ordine alle ragioni che
avvalorano    un   siffatto   dubbio,   limitandosi   ad   affermare,
apoditticamente,  la sovrapponibilita' delle declaratorie di cui alle
categorie  C  e  D  del  citato  contratto  collettivo  nazionale, ed
evidenziando,  anzi, un elemento di contraddizione con la prospettata
esistenza  del  dubbio  interpretativo,  rappresentato  dalla diversa
posizione assunta, sul punto, dalle parti della controversia;
        che,  in tal modo, egli non fornisce una adeguata motivazione
circa  la  necessita'  in cui si trova di dover fare applicazione, al
caso sottoposto alla sua cognizione, della norma censurata;
        che,   per   queste   ragioni,  la  questione  va  dichiarata
manifestamente inammissibile.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 64, commi 1, 2 e 3, del decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n. 165 (Norme generali sull'ordinamento
del   lavoro   alle   dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),
sollevata,  in  riferimento  agli artt. 3, 24, 39, 76, 101, 102 e 111
della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Vari
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 7 giugno 2002.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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