N. 239 ORDINANZA 5 - 14 giugno 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Prescrizione  e  decadenza  -  Prescrizione in materia assicurativa -
  Diritto derivante dal contratto di assicurazione contro infortuni -
  Prescrizione  -  Termine  annuale  dal  verificarsi  del sinistro -
  Lamentata  incongruita'  -  Carenza  di  motivazione  dell'atto  di
  rimessione - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Cod. civ., art. 2952, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.24 del 19-6-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Massimo VARI;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 2952, secondo
comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio
2001  dal  giudice  istruttore  presso  il  tribunale  di  Milano nel
procedimento civile vertente tra Fienga Ugo e le R.A.S. Assicurazioni
s.p.a.,  iscritta  al n. 269 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 16, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Fernanda Contri.
    Ritenuto che il giudice istruttore presso il tribunale di Milano,
nel   corso   di  un  processo  civile,  ha  sollevato  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice
civile,  nella  parte  in  cui  fissa  in un anno dal verificarsi del
sinistro  il  termine  di  prescrizione  del  diritto alla indennita'
assicurativa, per violazione degli artt. 3, secondo comma e 24, primo
e secondo comma, della Costituzione;
        che  il  rimettente  ritiene  "che  la  presente causa appare
passibile  di essere decisa sulla scorta dell'eccezione pregiudiziale
di  prescrizione  annuale  -  sollevata dalla convenuta ex art. 2952,
secondo   comma   cod.   civ.   -  del  diritto  alla  corresponsione
dell'indennita' assicurativa azionato dall'attore";
        che  il  giudice  a quo, dopo aver considerato che l'istituto
della  prescrizione  e'  fondato  sull'esigenza  della  certezza  dei
rapporti  giuridici, rileva che il termine fissato nella disposizione
impugnata  e'  "incongruente,  vessatorio e giugulatorio" dal momento
che  e'  "circostanza notoria" che la liquidazione assicurativa di un
danno  alla  persona  comporta  necessariamente  una  lunga attivita'
istruttoria anche al fine di attendere lo stabilizzarsi delle lesioni
e del processo morboso;
        che    il    rimettente   osserva   che   nella   valutazione
"comparativo-sistematica"   dei   diversi   termini  di  prescrizione
stabiliti  dal  codice,  la  disposizione  impugnata  mostra  la  sua
irragionevolezza  ed  iniquita',  specie  se messa a raffronto con il
termine previsto per un semplice danno al parafango, per risarcire il
quale e' sufficiente la fattura del carrozziere".
    Considerato  che il Tribunale di Milano dubita della legittimita'
costituzionale  dell'art. 2952,  secondo  comma,  del  codice civile,
nella  parte  in  cui  prevede il termine annuale di prescrizione dei
diritti  di  credito  derivanti dai contratti di assicurazione contro
gli  infortuni,  per  violazione  degli  artt. 3, secondo comma e 24,
primo e secondo comma, della Costituzione;
        che  nell'ordinanza  di  rimessione non sono indicati ne' gli
elementi  del giudizio a quo ne' le ragioni per le quali si ritengono
violate    le   disposizioni   costituzionali,   che   vengono   solo
apoditticamente evocate;
        che  in  mancanza  di tali elementi, la questione deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  secondo  comma,  delle  Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice
civile,   sollevata,   in   riferimento   agli  artt. 3  e  24  della
Costituzione,  dal  Tribunale  di  Milano con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.
                         Il Presidente: Vari
                        Il redattore: Contri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 14 giugno 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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