N. 248 ORDINANZA 5 - 14 giugno 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Regione  Liguria  -  Aree  protette  - Istituzione di area denominata
  "paesaggio  protetto"  -  Ritenuta  elusione  delle norme di tutela
  contenute   nella   legislazione   statale  di  principio  e  della
  classificazione ivi prevista - Ricorso del Presidente del Consiglio
  dei  ministri - Sopravvenuta modifica costituzionale - Soppressione
  del   controllo  preventivo  della  costituzionalita'  delle  leggi
  regionali - Improcedibilita' del ricorso.
- Legge Regione Liguria riapprovata il 10 ottobre 2000.
- Costituzione,  artt.  9  e  127; legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3,
  art.  8;  legge 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 2, 12 e 22; legge 11
  febbraio 1992, n. 157, art. 21.
(GU n.24 del 19-6-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK, Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Liguria,  riapprovata  il  10 ottobre  2000,  recante "Modifiche alla
legge  regionale  22 febbraio  1995,  n. 12  e successive modifiche e
integrazioni  e  individuazione  di  ulteriori  forme  di  tutela del
territorio",  promosso  con  ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 27 ottobre 2000, depositato in cancelleria il
6 novembre 2000 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2000.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 10 aprile 2002 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
    Ritenuto  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, con
ricorso  notificato  il  27 ottobre  2000,  depositato  il successivo
6 novembre,  ha  sollevato  questione  di legittimita' costituzionale
della  delibera  legislativa  della  Regione  Liguria  approvata  dal
Consiglio   regionale  l'11 agosto  2000,  riapprovata  a maggioranza
assoluta,  a  seguito  di  rinvio  governativo,  il  10 ottobre 2000,
recante  "Modifiche  alla  legge  regionale 22 febbraio 1995, n. 12 e
successive  modifiche  e  integrazioni  e individuazione di ulteriori
forme di tutela del territorio", in riferimento alla legge 6 dicembre
1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
        che,  secondo  la  difesa  erariale, la delibera legislativa,
unitamente  ad  altra  pure  impugnata  dal Governo, realizzerebbe un
"assetto  normativo regionale in materia di tutela del territorio" in
contrasto con l'art. 9 della Costituzione;
        che, in particolare, ad avviso dell'Avvocatura, l'istituzione
- con il comma 1-bis dell'art. 3 della legge regionale n. 12 del 1995
- di una area tutelata denominata "paesaggio protetto" si porrebbe in
contrasto con gli artt. 2 e 12 della legge n. 394 del 1991, in quanto
sottrarrebbe  alla protezione ambientale una parte del territorio che
dovrebbe invece goderne;
        che,  secondo  il  ricorrente,  le  aree  che  ricadono nella
categoria  del  "paesaggio  protetto"  sarebbero  gia' comprese nelle
"aree  protette" di cui al comma 1, cosicche' il termine servirebbe a
"dare  una dignita' alla volonta' legislativa enunciata nella rubrica
("altre  forme  di  tutela  del  territorio"),  ma costituirebbe solo
un'operazione  di cosmesi legislativa, in quanto, sostanzialmente, il
requisito  costituisce un'eco della finalita' della tutela delle aree
specificata  nel  comma 3, lettera b), dell'art. 1 della legge n. 294
del 1991" e confermerebbe l'intento elusivo della legge-quadro;
        che,   ad   avviso  della  difesa  erariale,  il  riferimento
contenuto nel comma 1-bis dell'art. 3 della legge regionale n. 12 del
1995  -  introdotto dalla delibera legislativa impugnata - alle Linee
guida  per  le  categorie  di  gestione delle aree protette elaborate
dall'IUCN  (The  World Conservation Union) realizzerebbe una elusione
delle  norme  di  salvaguardia  recate  dalla  legge n. 394 del 1991,
giacche' dette Linee guida non potrebbero costituire parametri per la
tutela ambientale e paesaggistica delle aree protette;
        che,   secondo   il   ricorrente,   la  delibera  legislativa
diminuirebbe  la  soglia di tutela ambientale, sottraendo alla stessa
aree  altrimenti  riconducibili  all'art. 3,  comma  1,  della  legge
regionale  n. 12  del  1995, mentre "l'art. 1, comma 3", introducendo
"il  comma  6-bis  dell'art. 47" della legge regionale n. 12 del 1995
farebbe si' che l'elenco ufficiale delle aree protette possa derogare
ai  principi  fissati  nel  titolo  III  della legge n. 394 del 1991,
mediante  la sottrazione al regime di protezione di aree classificate
come "parco naturale" in base alla precedente legge;
        che,  inoltre,  il  divieto  di  caccia  nelle aree protette,
stabilito  dalle  leggi  n. 394  del 1991 e 11 febbraio 1992, n. 157,
sarebbe  eluso  dall'art. 1,  comma  7,  e la "nuova formulazione del
comma   6   dell'art. 47"  della  legge  regionale  n. 12  del  1995,
stabilendo  che alcuni parchi sono classificati come "parchi naturali
regionali"  ad  ogni  effetto  a  decorrere  dal 1 luglio 2001 e sino
all'approvazione  dei  relativi piani, priverebbe queste aree di ogni
tutela  ambientale  per  un tempo indefinito, permettendo l'attivita'
venatoria all'interno di aree protette;
        che, infine, ad avviso della difesa erariale, l'art. 1, comma
4,  disponendo  che  il  piano  del  parco  puo'  prevedere una nuova
perimetrazione del parco naturale regionale e del paesaggio protetto,
vincolando  la  pianificazione  territoriale  di  livello  regionale,
provinciale  e  comunale,  integrandola,  violerebbe  gli  artt. 22 e
seguenti  della  legge  n. 394 del 1991, in virtu' dei quali il piano
del  parco  ha  valore  di  piano paesistico e di piano urbanistico e
sostituisce  i piani paesistici ed i piani territoriali o urbanistici
di qualsiasi livello;
        che  nel  giudizio  si  e'  costituita  la  Regione  Liguria,
chiedendo  che  la  questione sia dichiarata inammissibile e comunque
infondata;
        che, secondo la resistente, l'istituzione della categoria del
"paesaggio  protetto"  non  violerebbe  gli  artt. 2 e 12 della legge
n. 394  del  1991, in quanto, ferma restando la classificazione delle
aree  naturali  protette  indicate  nella  legge-quadro,  la delibera
legislativa  sarebbe  strumentale rispetto allo scopo di garantire la
tutela  di  valori  ulteriori,  tra  essi  quelli  che  costituiscono
"testimonianze   dell'interazione   tra   attivita'  umane  e  valori
ambientali posti in relazione con l'area-parco vera e propria";
        che, ad avviso della regione, la censura riferita all'art. 1,
comma  3,  nella  parte in cui ha introdotto nell'art. 47 della legge
regionale  n. 12 del 1995 il comma 6-bis a suo avviso, sarebbe frutto
di   un   errore  materiale,  in  quanto  riguarderebbe  la  delibera
legislativa    impugnata    con    un    diverso    ricorso,   mentre
l'identificazione  di  ambiti  classificati come "paesaggio protetto"
escluderebbe  l'applicabilita'  del  divieto  di  caccia  soltanto in
quanto  i  valori  protetti  non  sarebbero  di tipo naturalistico e,
proprio  per  questo, non sussisterebbe una violazione degli artt. 22
della legge n. 394 del 1991 e 21 della legge n. 157 del 1992;
        che,  infine,  secondo  la resistente, l'art. 1, comma 4, non
violerebbe  l'art. 25,  comma 2, della legge n. 394 del 1991, poiche'
al   piano   dell'area   protetta   sarebbe   stata  riconosciuta  la
sovraordinazione  rispetto  agli  altri  strumenti  di pianificazione
territoriale,  sia pure mediante una formulazione propria del sistema
pianificatorio  regionale ligure, mutuata dall'art. 2, comma 5, della
legge urbanistica regionale 4 settembre 1997, n. 36;
        che  l'Avvocatura  generale dello Stato ha depositato atto di
rinuncia  al  ricorso,  in considerazione della sopravvenuta modifica
del  Titolo  V  della parte seconda della Costituzione, ma che non e'
pervenuta, da parte della Regione, accettazione della rinuncia.
    Considerato  che, nel corso del giudizio, e' entrata in vigore la
legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3 (Modifiche al titolo V
della parte seconda della Costituzione), che, tra l'altro, ha abolito
il  procedimento  di  controllo  della  costituzionalita' delle leggi
regionali   promosso,   anteriormente   alla  promulgazione  ed  alla
pubblicazione, dal Governo;
        che  il  nuovo  testo  dell'art.127  della Costituzione, come
riformulato dall'art. 8 della legge costituzionale n. 3 del 2001, ora
stabilisce  che  "il  Governo, quando ritenga che una legge regionale
ecceda  la  competenza della Regione, puo' promuovere la questione di
legittimita'  costituzionale  dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla sua pubblicazione";
        che,  secondo  quanto  affermato  da questa Corte, il ricorso
gia'  proposto  dal  Governo contro la delibera legislativa regionale
nell'osservanza     della     sequenza    procedimentale    stabilita
dall'originario  testo  dell'art. 127 della Costituzione, e' divenuto
improcedibile,  poiche'  non  e'  piu'  previsto  che il sindacato di
costituzionalita' sia esercitato sulla delibera legislativa regionale
prima  che  quest'ultima sia stata promulgata e pubblicata e, quindi,
sia divenuta legge in senso proprio (tra le molte, sentenza n. 17 del
2002; ordinanza n. 228 del 2002);
        che,  conseguentemente,  il  ricorso,  proposto  ai sensi del
testo   originario  dell'art. 127  della  Costituzione,  deve  essere
dichiarato improcedibile.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                       Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 14 giugno 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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