N. 295 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 2002

Ordinanza  emessa  il  20  marzo  2002  dal  tribunale amministrativo
regionale  del  Lazio  sul  ricorso  proposto da D'Arcangelo Giovanna
contro Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata"

Universita' - Concorsi riservati a posti di ricercatore universitario
  -  Limitazione  della  riserva  al solo personale (in servizio alla
  data  di  entrata  in  vigore  della  legge e che abbia svolto alla
  stessa  data  almeno  tre  anni di attivita' di ricerca) assunto in
  ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie che
  prevedevano  quale  requisito  d'accesso  il  diploma  di  laurea -
  Incidenza  sui  principi  di  eguaglianza e di imparzialita' e buon
  andamento dalla pubblica amministrazione.
- Legge 14 gennaio 1999, n. 4, art. 1, comma 10.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.25 del 26-6-2002 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 3326/2001
proposto  da  D'Arcangelo  Giovanna  rappresentata e difesa dall'avv.
Augusta  Massima  Cucina,  con  domicilio  eletto  nello  studio  del
difensore, in Roma, via Paola Falconieri n. 55;
    Contro,   Universita'   degli   studi   di  Roma  "Tor  Vergata",
rappresentata  e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, ex lege
domiciliata  in  Roma,  Via  dei Portoghesi n. 12; e nei confronti di
Tavazzi  Barbara, non costituita in giudizio; per l'annullamento, del
decreto di esclusione dalla valutazione comparativa riservata, per la
copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facolta'
di  medicina  e  chirurgia  dell'universita' degli studi di Roma "Tor
Vergata",  per  il settore scientifico disciplinare E04B, bandita con
decreto  rettorale  in  data  7  luglio  2000, il cui avviso e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 14 luglio 2000, decreto
di  esclusione  notificato  alla ricorrente in data 6 marzo 2001 e di
ogni  altro atto ad esso connesso, conseguente o presupposto; nonche'
per  l'accertamento  del  diritto  della ricorrente a rientrare tra i
beneficiari della legge 14 gennaio 1999, n. 4.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'amministrazione
intimata;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato relatore, per la pubblica udienza del 9 gennaio 2002, il
consigliere Bruno Mollica;
    Udito, altresi', l'avv. Cucina;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

                              F a t t o

    La  ricorrente  espone di essere in servizio presso l'universita'
degli studi di Roma "Tor Vergata" in posizione di funzionario tecnico
-  VIII  qualifica  funzionale dal 1994 e di essere stata assunta nel
1990  in  esito  a  concorso  a  posti  di collaboratore tecnico (VII
livello).
    Espone  altresi'  di  essere  in possesso dei requisiti richiesti
dall'art. 1,  comma  10,  legge  n. 4/1999  per l'accesso ai concorsi
riservati  a  posti  di  ricercatore  universitario;  di essere stata
inserita  con  riserva  negli  elenchi  dei  destinatari  della legge
medesima;  di  essere  stata ritenuta idonea per l'espletamento delle
prove  concorsuali;  di essere stata peraltro esclusa dalla procedura
di  valutazione in corso in quanto "assunta a seguito di concorso che
non prevedeva come requisito di accesso il diploma di laurea".
    Il  provvedimento  di esclusione viene impugnato dall'interessata
con  l'odierno  ricorso;  viene  inoltre  chiesto  l'accertamento del
diritto a rientrare tra i beneficiari della detta norma.
    A   sostegno  dell'impugnativa  la  ricorrente,  premesse  alcune
considerazioni  sulla  sussistenza  nella specie, della giurisdizione
del giudice amministrativo, deduce:
        1) Violazione e falsa applazione dell'art. 1, comma 10, legge
14  gennaio  1999 n. 4. Eccesso di potere per difetto di istruttoria;
illogicita', contraddittorieta', difetto di motivazione.
        2)  Contrasto  dell'art. 1,  comma  10  legge  4/1999 con gli
artt. 3 e 97 Cost.
    Con   memoria  difensiva  depositata  in  vista  dell'udienza  di
discussione  della  causa,  la  ricorrente  illustra ulteriormente la
prospettazione contenuta nell'atto introduttivo.
    Resiste   l'intimata  Universita'  ed  eccepisce  preliminarmente
l'inammissibilita'  del ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei
controinteressati;  nel  merito, sostiene diffusamente l'infondatezza
del gravame e ne chiede il rigetto.
    Alla  pubblica  udienza  del  9 gennaio 2002, sentiti i difensori
delle parti, la causa e' stata ritenuta in decisione.

                            D i r i t t o

    1. - L'impugnativa proposta dalla dr.ssa D'Arcangelo, funzionario
tecnico  in  servizio  presso  l'Universita' degli studi di Roma "Tor
Vergata",   e'  intesa  all'annullamento  del  decreto  rettorale  di
esclusione  dalla  valutazione comparativa riservata per la copertura
di  un  posto  di  ricercatore  universitario  presso  la facolta' di
medicina  e  chirurgia  nonche'  all'accertamento  del  diritto  alla
inclusione tra i beneficiari della legge 4 gennaio 1999 n. 4.
    2.  - Va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilita'
del  ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati,
identificabili, secondo la resistente amministrazione, in coloro che,
avendone  pieno diritto, sono stati ammessi a partecipare al concorso
per cui e' causa.
    Basti   in   proposito  richiamare  il  consolidato  orientamento
giurisprudenziale  - da cui il collegio non ha ragione di discostarsi
-  in  ordine  alla  inconfigurabilita' di controinteressati in senso
tecnico  con riguardo al ricorso proposto avverso il provvedimento di
esclusione  dalla procedura di concorso, attesa l'insussistenza della
lesione  di  un  interesse  protetto  e  attuale,  in capo agli altri
concorrenti,   derivante   dall'eventuale  accoglimento  del  ricorso
medesimo  (cfr.,  in tal senso, Cons. Stato, V Sez. 26 settembre 2000
n. 5092;  Cons.  Giust.  Amm.  28  gennaio 1998 n. 19; Cons Stato, IV
Sez.,  14  novembre  1997 n. 1283; Tribunale amministrativo regionale
Puglia, Sez. I, 23 gennaio 2001 n. 168).
    3.  -  Nel  merito, osserva il collegio, sul piano normativo, che
l'art. 1,  comma  10,  legge  n. 4  del  1999  cit.  prevede  che  le
Universita'  sono autorizzate a bandire, nell'arco di cinque esercizi
finanziari  a  decorrere  dal 1999, concorsi per posti di ricercatore
universitario   riservati   al  personale  delle  stesse  Universita'
"assunto   in  ruolo  per  lo  svolgimento  di  funzioni  tecniche  o
socio-sanitarie,  a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come
requisito  di  accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  e  che abbia svolto alla
predetta data almeno tre anni di attivita' di ricerca".
    Alla   stregua   del  provvedimento  in  questa  sede  impugnato,
l'odierna  ricorrente  e'  stata esclusa dalla precitata procedura in
quanto  "assunta  a  seguito  di  concorso  che  non  prevedeva  come
requisito di accesso il diploma di laurea".
    Tale circostanza e' pacifica in causa.
    La necessita' del detto requisito viene peraltro contestata dalla
ricorrente,  che  sostiene di avere comunque titolo all'ammissione al
concorso  riservato  in  virtu'  della previsione di cui alla seconda
parte  del  comma  10,  in  quanto  tecnico  laureato in possesso del
requisito  di  almeno  tre  anni di attivita' didattica e scientifica
comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facolta'
risalenti  al  periodo  di  svolgimento  delle attivita' medesime: in
questo  caso,  purche'  vi  sia  il requisito di fatto dell'attivita'
didattica  e  scientifica,  sarebbe sufficiente, nella prospettazione
dell'istante, l'attuale possesso di laurea.
    L'assunto non appare condivisibile.
    Quanto  alla  prima  parte del comma 10, non sembra revocabile in
dubbio che il legislatore richieda espressamente che il personale che
ne  occupa  - per fruire del beneficio - deve essere stato assunto in
ruolo  a  seguito  di  concorsi  che  prevedevano  "come requisito di
accesso il diploma di laurea".
    Il  senso  della  disposizione e' assolutamente inequivoco; e non
puo'  ad  essa  darsi altro significato se non quello emergente dalle
parole  utilizzate dal legislatore medesimo secondo la connessione di
esse.
    Quanto  alla seconda parte del comma 10, secondo cui "e' comunque
fatta  salva,  per  i  tecnici  laureati  in  possesso  dei requisiti
previsti  dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio  1980  n. 382,  anche  se maturati successivamente al 1 agosto
1980,  l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 1,
della legge 19 novembre 1990 n. 341", non puo' ad essa attribuirsi il
significato che intende assegnare alla disposizione parte ricorrente.
    La  norma, invero, lungi dall'individuare una "seconda" categoria
di  destinatari del concorso riservato, si limita a "confermare", nei
confronti  dei  tecnici  laureati  ex art. 50 cit. - che, in ipotesi,
restino   esclusi   dal   beneficio   medesimo  -  la  "applicazione"
dell'art. 16,  comma  1, legge n. 341/1990, disposizione, questa, che
stabilisce  che  "nella  presente  legge, nelle dizioni ricercatori o
ricercatori   confermati   si  intendono  comprese  anche  quelle  di
assistenti  di ruolo ad esaurimento e di tecnici laureati in possesso
dei  requisiti previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente della
Repubblica  11 luglio 1980 n. 382, alla data di entrata in vigore del
predetto decreto".
    E   la   "presente   legge"   specificava,   all'art. 12,  che  i
ricercatori, ad integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31
e  32  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 11 luglio 1980
n. 382  "adempiono  ai  compiti  didattici in tutti i corsi di studio
previsti dalla legge, secondo le modalita' di cui ai commi 3, 4, 5, 6
e 7 del presente articolo" (id est: affidamenti e supplenze, anche di
corsi e moduli, partecipazione alle commissioni d'esame, copertura di
insegnamenti sdoppiati).
    Per  effetto  di  tale  norma,  quindi,  ai  tecnici  laureati in
possesso  dei  requisiti ex art. 50 d.P.R. n. 382/1980 all'entrata in
vigore  del  decreto  sono  stati  attribuiti  i precitati compiti di
docenza  e, deve ritenersi, avuto riguardo al richiamo ai compiti dei
ricercatori ex artt. 30, 31 e 32 d.P.R. cit., contenuto nell'art. 12,
che   anche   siffatti   compiti   (compiti   didattici  integrativi,
esercitazioni,  cicli  di  lezioni  interne e attivita' di seminario)
siano  ricompresi  nel  rinvio,  costituendo  essi  funzioni  di piu'
limitato  spessore rispetto a quelle individuate dall'art. 12 cit., e
quindi  un  prius  logico,  prima  che  giuridico, della disposizione
stessa.
    Cio'  nel  quadro  di  una  progressiva  evoluzione  normativa di
assimilazione  funzionale  dei tecnici laureati ai ricercatori (cfr.,
sul  punto,  anche, ordinanza di questa Sezione n. 4050 del 10 maggio
2001).
    Per effetto della norma di salvaguardia di cui alla seconda parte
del richiamato comma 10 dell'art. 1 legge 4/1999 tecnici laureati ivi
indicati  "conservano"  quindi  l'attivita'  di  docenza  pur  se non
inquadrati,  per  effetto  del  concorso riservato di cui al comma 10
medesimo, nella posizione di ricercatore.
    Questo,  e  non  altro;  e' il senso della indicata disposizione:
certamente  non  quello  di  individuare  una  "seconda" categoria di
beneficiari del concorso riservato, come sostenuto dalla ricorrente.
    4.  - Le conclusioni cui e' pervenuto il collegio comporterebbero
quindi   il  rigetto  dell'impugnativa,  siccome  infondata,  essendo
l'odierna ricorrente priva del requisito per cui e' causa.
    Il che rende rilevante la proposta questione di costituzionalita'
dell'art. 1  comma  10,  legge n. 4 del 1999 cit., nella parte in cui
contempla la necessita' del detto requisito ai fini dell'applicazione
del beneficio previsto dalla disposizione medesima, per contrasto con
gli artt. 3 e 97 Cost.
    Cio'  in quanto l'eliminazione dal testo normativo della indicata
previsione consentirebbe alla ricorrente, avuto riguardo alle ragioni
della disposta esclusione, l'ammissione alla controversa procedura.
    5 - La questione appare altresi' non manifestamente infondata.
    Ed invero, va ricordato che l'odierna ricorrente e' stata esclusa
dalla  controversa procedura concorsuale in quanto "assunta a seguito
di  concorso  che non prevedeva quale requisito di accesso il diploma
di laurea".
    Risulta peraltro per tabulas il possesso, alla data di entrata in
vigore della legge n. 4/1999, della posizione formale e funzionale di
funzionario    tecnico    (ottava   qualifica),   laureato,   nonche'
l'espletamento  del  previsto  triennio  di attivita' di ricerca; per
quanto  rileva  in  questa sede, trattasi comunque di elementi la cui
sussistenza  e', allo stato, incontestata, giusta le indicate ragioni
dell'esclusione.
    La  posizione  dell'odierna  ricorrente  in nulla si differenzia,
quindi, rispetto a quella dei beneficiari della procedura conparativa
riservata,  se non con riguardo al dato estrinseco della "originaria"
(e risalente nel tempo) assunzione in ruolo mediante concorso che non
prevedeva,  quale  requisito  di  accesso, il possesso del diploma di
laurea.
    Il  discrimine,  cioe',  tra  i  beneficiari  e  gli  esclusi  e'
correlato  esclusivamente  ad  un  evento  la  cui  rilevanza,  in un
contesto  premiale  appare  ben  limitata (rectius: pressoche' nulla)
rispetto  alla  identica  posizione,  -  quantomeno, di pari dignita'
professionale  -  nel  tempo  conseguita  dagli interessati, ed in un
quadro  che  sembra  inteso  all'emersione  di profili meritocratici,
atteso  il  puntuale  riferimento all'attivita' di ricerca "attestata
dai  presidi  delle  facolta'" e "comprovata da pubblicazioni, lavori
originali e da atti della facolta'".
    E  cio',  in un contesto normativo di progressiva equiordinazione
funzionale  dei  tecnici  laureati  ai ricercatori universitari (cfr.
precedente  punto 3 e ordinanza di questa Sezione n. 4050/2001 cit.),
che  non  trova alcuna preclusione, ex se, in ragione del considerato
requisito di accesso.
    Sembra  allora  al  collegio viziata sul piano della logicita' la
indicata  scelta  del  legislatore  nella  parte  in cui ancora ad un
requisito  meramente  formale  e di alcuna rilevanza sostanziale - in
quanto  superato  dall'acquisito  identico status - la partecipazione
alla  procedura  valutativa  per  cui  e'  causa,  per  contrasto con
l'art. 3   Cost.,   inteso   come   generale  canone  di  coerenza  e
ragionevolezza  (Corte  cost.  n. 204/1982)  nonche' sotto il profilo
della  ingiustificata  discriminazione  con  riferimento a situazioni
sostanzialmente identiche.
    Il  collegio  dubita  nel contempo della conformita' ai parametri
costituzionali  ex  art. 97  Cost.  della norma in commento, sotto il
profilo  della  razionale  organizzazione  dei servizi e, quindi, del
buon  andamento  dell'amministrazione, avuto riguardo alla privazione
ingiustificata  - siccome scaturente da un elemento gia' definito dal
collegio come meramente estrinseco ed assolutamente ininfluente sulla
descritta  situazione  sostanziale,  -  per  i pubblici uffici, della
possibilita'   di   un  utile  apporto  di  competenze  professionali
consolidate in ragione delle pluriennali esperienze acquisite.
    La  valorizzazione  del  detto  requisito  formale,  in  danno di
profili  sostanziali,  ai  fini  del  conseguimento  di una superiore
posizione  di  status  da,  parte di pubblici impiegati, sembra porsi
altresi'    in    contrasto   col   parametro   della   imparzialita'
dell'amministrazione sancito dal precitato art. 97 Cost.
    6.  -  Per  le  considerazioni che precedono, va conseguentemente
sollevata,  anche  d'ufficio  per  i profili non trattati dalla parte
ricorrente,  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 10, legge 14 gennaio 1999 n. 4, in parte qua, per contrasto con
gli artt. 3 e 97 Cost.
    Va  disposta,  pertanto,  la  trasmissione  degli atti alla Corte
costituzionale,  con  conseguente  sospensione  del giudizio ai sensi
dell'art. 23  della legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla
legittimita' costituzionale della suindicata norma.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, comma 10, legge 14 gennaio
1999 n. 4, in parte qua, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio.
    Ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa  e al Presidente del Consiglio dei
ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella camera di consiglio del 9 gennaio
2002,
                        Il Presidente: Cossu
                 Il consigliere estensore: Mollica
02C0573