N. 311 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 aprile 2002
Ordinanza emessa il 9 aprile 2002 dal tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra Ragusa Francesco e Consorzio per le Autostrade Siciliane Impiego pubblico - Sospensione cautelare dei dipendenti pubblici a seguito di condanna penale, anche non definitiva, per determinati delitti - Efficacia, salvo il caso di sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, fino alla prescrizione del reato - Lamentata eccessiva durata - Irragionevolezza - Lesione dei principi del carattere rieducativo della pena, di imparzialita' e buon andamento della pubblica Amministrazione, di tutela del lavoro e di adeguata retribuzione. - Legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 4. - Costituzione, artt. 3, 4, 24, 25, 35, 36 e 97.(GU n.26 del 3-7-2002 )
IL TRIBUNALE Sciogliendo la riserva formulata all'udienza svoltasi in data 8 aprile 2002 nel procedimento n. 1378/2002 r.g. cont. vertente fra Francesco Ragusa e Consorzio autostrade siciliane, osserva quanto segue. Francesco Ragusa, premesso di essere dipendente del Consorzio per le autostrade siciliane, lamenta di essere stato sospeso dal servizio con provvedimento notificatogli in data 9 febbraio 2002 in esecuzione dell'art. 4 legge n. 97 del 2001, essendo stato egli condannato in primo grado da questo tribunale, seconda sezione penale, alla pena di tre anni e due mesi di reclusione per il delitto di peculato. Precisato di avere interposto appello, il ricorrente sostiene che il provvedimento e' illegittimo perche' dovrebbe essere applicato per fatti commessi nel 1994, quali quelli contestatigli in sede penale. Premesso di non disconoscere il disposto dell'art. 10 della predetta legge n. 97 del 2001, che prevede l'applicazione della sospensione cautelare a tutti i procedimenti ancora in corso evidenzia che tale norma contrasta con l'art. 11 preleggi e g1i articoli 25, 27 e 3 Cost. In quanto al riferimento all'art. 11 preleggi, l'argomento e' manifestamente inconsistente perche' il contrasto fra due atti aventi forza di legge si risolve, in ossequio ai criteri informanti la gerarchia delle fonti, con la prevalenza di quello temporalmente successivo. In quanto alle norme costituzionali, il ricorrente solleva una questione incidentale di legittimita' dell'art. 4 legge n. 97 del 2001. Consta che il Tribunale amministrativo regionale Campania con ordinanza 13 giugno 2001 (pubblicata in G.U. n. 38 del 3 ottobre 2001) ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' della medesima norma in relazione agli articoli 3, 4, 24, 25, 35, 36 e 97 Cost., e che il procedimento sia ancora pendente. A legislazione immutata, la domanda del ricorrente e' sprovvista di fondamento, giacche' il disposto dell'art. 10 legge n. 97 del 2001 e' tale da non lasciare spazio a interpretazioni alternative a quelle di un'automatica applicazione della sospensione, provvedimento cautelare e non disciplinare, per il caso di condanna non definitiva. Non puo' essere pertanto allo stato accolta la richiesta di adozione del provvedimento cautelare. Va tuttavia constatata la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' della norma applicata dalla parte resistente, e cio' non tanto in relazione ai profili addetti dal ricorrente, quanto rispetto a quelli con la predetta ordinanza Tribunale amministrativo regionale Campania 13 giugno 2001 (pubblicata anche in Tribunale amministrativo regionale 2001, I, 2060) cui per brevita', ci si puo' riportare considerandoli qui trascritti. D'altro canto, e' palese che il presente procedimento non possa essere deciso prescindendo dalla valutazione di costituzionalita' del predetto art. 4 legge n. 97 del 2001, non essendo individuabili profili di illegittimita' della condotta del Consorzio ove la norma da questo applicata sia conforme alla Costituzione. Cio' comporta, secondo la prevalente giurisprudenza e dottrina condivisa dallo scrivente, la sospensione del presente procedimento cautelare e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale (cfr. Dini-Mammone "I provvedimenti d'urgenza" VI cd., Milano 199, pagine 321 e ss., con segnalazione di numerose pronunce giurisprudenziali cui si puo' aggiungere, piu' recente, Pretore di Genova ord. 9 aprile 1990).
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 legge n. 97 del 2001 in relazione agli articoli 3, 4, 24, 25, 35, 36 e 97 Cost. Sospende il presente procedimento ordinando alla cancelleria la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica del presente procedimento alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Messina, addi' 9 aprile 2002. Il giudice: Conti 02C0589