N. 311 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 aprile 2002

Ordinanza  emessa  il  9  aprile  2002  dal  tribunale di Messina nel
procedimento  civile vertente tra Ragusa Francesco e Consorzio per le
Autostrade Siciliane

Impiego  pubblico  -  Sospensione cautelare dei dipendenti pubblici a
  seguito  di  condanna penale, anche non definitiva, per determinati
  delitti - Efficacia, salvo il caso di sentenza di proscioglimento o
  di  assoluzione  anche  non  definitiva, fino alla prescrizione del
  reato - Lamentata eccessiva durata - Irragionevolezza - Lesione dei
  principi  del  carattere rieducativo della pena, di imparzialita' e
  buon andamento della pubblica Amministrazione, di tutela del lavoro
  e di adeguata retribuzione.
- Legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 4.
- Costituzione, artt. 3, 4, 24, 25, 35, 36 e 97.
(GU n.26 del 3-7-2002 )
                            IL TRIBUNALE

    Sciogliendo  la  riserva formulata all'udienza svoltasi in data 8
aprile  2002  nel  procedimento  n. 1378/2002 r.g. cont. vertente fra
Francesco  Ragusa  e  Consorzio  autostrade siciliane, osserva quanto
segue.
    Francesco Ragusa, premesso di essere dipendente del Consorzio per
le autostrade siciliane, lamenta di essere stato sospeso dal servizio
con provvedimento notificatogli in data 9 febbraio 2002 in esecuzione
dell'art. 4  legge  n. 97  del 2001, essendo stato egli condannato in
primo grado da questo tribunale, seconda sezione penale, alla pena di
tre anni e due mesi di reclusione per il delitto di peculato.
    Precisato di avere interposto appello, il ricorrente sostiene che
il provvedimento e' illegittimo perche' dovrebbe essere applicato per
fatti  commessi  nel 1994, quali quelli contestatigli in sede penale.
Premesso  di non disconoscere il disposto dell'art. 10 della predetta
legge  n. 97  del  2001, che prevede l'applicazione della sospensione
cautelare  a  tutti i procedimenti ancora in corso evidenzia che tale
norma  contrasta  con  l'art. 11  preleggi  e g1i articoli 25, 27 e 3
Cost.
    In  quanto  al  riferimento  all'art. 11 preleggi, l'argomento e'
manifestamente inconsistente perche' il contrasto fra due atti aventi
forza  di  legge  si  risolve,  in  ossequio ai criteri informanti la
gerarchia  delle  fonti,  con  la  prevalenza di quello temporalmente
successivo.
    In  quanto  alle  norme costituzionali, il ricorrente solleva una
questione  incidentale  di  legittimita'  dell'art. 4 legge n. 97 del
2001.  Consta  che il Tribunale amministrativo regionale Campania con
ordinanza  13  giugno  2001  (pubblicata  in G.U. n. 38 del 3 ottobre
2001)  ha  dichiarato  non  manifestamente  infondata la questione di
costituzionalita'  della medesima norma in relazione agli articoli 3,
4,  24,  25,  35,  36  e  97  Cost., e che il procedimento sia ancora
pendente.
    A  legislazione immutata, la domanda del ricorrente e' sprovvista
di fondamento, giacche' il disposto dell'art. 10 legge n. 97 del 2001
e' tale da non lasciare spazio a interpretazioni alternative a quelle
di   un'automatica   applicazione  della  sospensione,  provvedimento
cautelare e non disciplinare, per il caso di condanna non definitiva.
    Non  puo'  essere  pertanto  allo  stato  accolta la richiesta di
adozione del provvedimento cautelare.
    Va  tuttavia  constatata  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione   di   legittimita'   della  norma  applicata  dalla  parte
resistente,  e  cio'  non  tanto  in relazione ai profili addetti dal
ricorrente,  quanto  rispetto  a  quelli  con  la  predetta ordinanza
Tribunale   amministrativo   regionale   Campania   13   giugno  2001
(pubblicata  anche  in  Tribunale  amministrativo  regionale 2001, I,
2060)  cui  per  brevita',  ci  si  puo' riportare considerandoli qui
trascritti. D'altro canto, e' palese che il presente procedimento non
possa    essere    deciso    prescindendo    dalla   valutazione   di
costituzionalita'  del  predetto  art. 4  legge  n. 97  del 2001, non
essendo  individuabili  profili  di illegittimita' della condotta del
Consorzio  ove  la  norma  da  questo  applicata  sia  conforme  alla
Costituzione.
    Cio'  comporta,  secondo  la prevalente giurisprudenza e dottrina
condivisa  dallo  scrivente, la sospensione del presente procedimento
cautelare  e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale (cfr.
Dini-Mammone  "I  provvedimenti d'urgenza" VI cd., Milano 199, pagine
321  e  ss.,  con segnalazione di numerose pronunce giurisprudenziali
cui si puo' aggiungere, piu' recente, Pretore di Genova ord. 9 aprile
1990).
                              P. Q. M.
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 4  legge  n. 97  del  2001 in
relazione agli articoli 3, 4, 24, 25, 35, 36 e 97 Cost.
    Sospende  il  presente procedimento ordinando alla cancelleria la
trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale e la notifica del
presente  procedimento  alle parti in causa nonche' al Presidente del
Consiglio   dei  ministri  e  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento.
        Messina, addi' 9 aprile 2002.
                          Il giudice: Conti
02C0589