N. 254 SENTENZA 17 - 20 giugno 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Poste  e  telecomunicazioni  - Servizio telegrafico - Responsabilita'
  dell'amministrazione  -  Estraneita'  della  norma  denunciata alla
  fattispecie  dedotta  nel  giudizio  a quo - Difetto di rilevanza -
  Inammissibilita' della questione.
- D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 249, primo inciso.
- Costituzione, art. 3.
Poste  e telecomunicazioni - Servizio telegrafico - Danni agli utenti
  -  Esonero  di qualsiasi responsabilita' dell'amministrazione e dei
  concessionari  per  mancato recapito di telegramma - Violazione del
  canone   di   ragionevolezza  e  del  principio  di  eguaglianza  -
  Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 6.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.25 del 26-6-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio  ONIDA,  Fernanda  CONTRI,  Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 6 e 249,
primo  inciso,  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973,   n. 156  (Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    in    materia    postale,    di    bancoposta   e   di
telecomunicazioni),  promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1999
dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra
Gioffre'  Salvatore  e  Poste Italiane S.p.a., iscritta al n. 124 del
registro  ordinanze  2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 15, 1a serie speciale, dell'anno 2000.
    Visti  l'atto di costituzione delle Poste Italiane S.p.a. nonche'
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 2002 il giudice relatore
Annibale Marini;
    Udito  l'avvocato  dello  Stato Giorgio D'Amato per il Presidente
del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1. -   Con  ordinanza  emessa il 12 ottobre 1999, il Tribunale di
Reggio   Calabria  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art. 3  della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6
e  249,  primo  inciso,  del  decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo   1973,   n. 156   (Approvazione   del   testo  unico  delle
disposizioni  legislative  in  materia  postale,  di  bancoposta e di
telecomunicazioni),  "nella  parte  in  cui  escludono  l'obbligo del
risarcimento  a  carico della societa' Poste Italiane S.p.a. nel caso
di mancato recapito di telegramma".
    Espone  il  rimettente  - quanto alla rilevanza della questione -
che  nel giudizio a quo l'attore ha avanzato una pretesa risarcitoria
nei  confronti  della societa' Poste Italiane per il mancato recapito
del  telegramma  -  regolarmente  inviato  - con il quale la societa'
Ferrovie  dello  Stato gli comunicava l'avvenuto superamento dei test
selettivi  di un concorso per l'assunzione di personale con contratto
di  formazione  e lavoro, convocandolo per le visite mediche previste
ai  fini  dell'accertamento  del  possesso  dei  necessari  requisiti
fisici.
    La  vicenda  -  considerato  che  l'azione  promossa dal medesimo
attore  nei confronti delle Ferrovie dello Stato, al fine di ottenere
una nuova convocazione, aveva avuto esito negativo, non essendo stato
ravvisato  alcun  profilo  di  colpa a carico del mittente - andrebbe
ricostruita,  ad  avviso  del  medesimo  rimettente,  secondo il noto
paradigma  della  responsabilita' delle Poste Italiane per perdita di
chance.
    L'accoglimento  della  domanda risarcitoria risulterebbe peraltro
precluso,  nella specie, dal disposto dell'art. 6 del codice postale,
applicabile anche nei confronti del destinatario della comunicazione.
    Tale  norma,  unitamente all'art. 249, primo inciso, dello stesso
codice  postale,  sarebbe  infatti  integrata da fonti secondarie che
escludono  qualunque  indennita' o risarcimento e prevedono soltanto,
in casi determinati, il diritto al rimborso della tassa integrale del
telegramma.
    Ritiene,  peraltro,  il  giudice  a  quo  - anche sulla scorta di
enunciazioni  rinvenibili  nella giurisprudenza di questa Corte - che
siffatta  disciplina  si  porrebbe  in  contrasto con il principio di
eguaglianza,  per  la  ingiustificata  disparita'  di trattamento che
verrebbe  a  determinare  tra  la  societa'  che gestisce il servizio
telegrafico  e  gli  utenti  (mittenti  e  destinatari)  del servizio
stesso,  tale  da  alterare  la  natura  privatistica  del rapporto e
pregiudicare   irragionevolmente   l'equilibrato  componimento  degli
interessi pubblici e privati connessi alla gestione del servizio.
    2. -   Si  e'  costituita  in  giudizio  la S.p.a. Poste Italiane
concludendo,    in   via   principale,   per   la   declaratoria   di
inammissibilita'  della  questione  e,  in  via  subordinata,  per la
declaratoria di infondatezza.
    Preliminarmente,  la parte privata assume che "la specialita' del
trattamento  normativo riservato dal legislatore al servizio postale"
porterebbe  ad  escludere  la  stessa configurabilita' di un danno da
perdita   di   chance   imputabile,   a   titolo  di  responsabilita'
contrattuale  o  extracontrattuale,  al  gestore  del  servizio,  con
conseguente irrilevanza della questione.
    Nel  merito, la disciplina censurata troverebbe giustificazione -
ad   avviso  della  stessa  parte  -  negli  oggettivi  caratteri  di
complessita' ed onerosita' del servizio, del tutto indipendenti dalla
natura  pubblica  o  privata  del  gestore.  Ricorda, al riguardo, la
S.p.a. Poste Italiane come questa stessa Corte, nella sentenza n. 463
del 1997, abbia escluso la illegittimita' costituzionale del medesimo
art. 6  del  codice postale, nella parte in cui esclude l'obbligo del
risarcimento  del danno in caso di mancato recapito di corrispondenza
raccomandata,    proprio    in    considerazione    delle   peculiari
caratteristiche del servizio postale.
    La  medesima  Corte  del resto, anche in altre occasioni, avrebbe
affermato  che  il  carattere privatistico del rapporto intercorrente
tra  il  gestore  e  l'utente  del  servizio  postale  non esclude la
possibilita'  di  configurare  una  disciplina  speciale,  ispirata a
criteri piu' restrittivi di quella ordinaria.
    3. - E'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,   concludendo   a   sua   volta   per   la   declaratoria   di
inammissibilita' o infondatezza della questione.
    Ad  avviso  della  parte  pubblica,  non potrebbe qualificarsi in
termini  di  irragionevolezza  una  norma che escluda in via generale
qualsiasi   responsabilita'   per  i  servizi  postali  che  non  sia
specificamente  prevista  dalla  particolare  normativa  del  singolo
servizio,  "in  relazione alle condizioni anche economiche alle quali
il servizio stesso viene offerto al pubblico". Una diversa disciplina
della  responsabilita'  per  l'espletamento  del  servizio  verrebbe,
infatti,  ad alterare - secondo l'Avvocatura - l'equilibrio economico
del  contratto,  "fissato  attraverso  il  prezzo  richiesto  per  la
prestazione del servizio".

                       Considerato in diritto

    1. - Il  Tribunale  di  Reggio  Calabria  dubita,  in riferimento
all'art. 3  della  Costituzione,  della  legittimita'  costituzionale
degli  articoli  6  e  249,  primo inciso, del decreto del Presidente
della  Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni), nella parte in cui prevedono la irresponsabilita'
della   S.p.a  Poste  Italiane,  in  caso  di  mancato  recapito  del
telegramma.
    Siffatta  esclusione  di responsabilita', secondo quanto ritenuto
dal  rimettente,  sarebbe in contrasto con la natura privatistica del
rapporto    e    comporterebbe    una    irragionevole    alterazione
dell'equilibrio   tra  i  contrapposti  interessi  delle  parti,  non
giustificata   dalle   caratteristiche   proprie  del  servizio,  con
conseguente  violazione  sia  del  canone  di  ragionevolezza che del
principio di eguaglianza garantiti dall'art. 3 della Costituzione.
    2. - La   questione   riguardante   l'art. 249  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 e' inammissibile.
    La   norma   sancisce,   infatti,  l'esonero  da  responsabilita'
dell'Amministrazione  postale  (e  del  concessionario)  "per i danni
arrecati  a persone od a cose, che possano derivare o incidentalmente
essere   causati   da  contatti  di  conduttori  con  apparecchiature
terminali installate presso gli utenti dei servizi telegrafici".
    La diversita' di tale fattispecie da quella, dedotta nel giudizio
a  quo,  di  mancato  recapito  del  telegramma,  rende, pertanto, la
questione, seppure proposta limitatamente al primo inciso della norma
denunciata  ("fermo restando quanto disposto nel precedente art. 6"),
priva di qualsiasi rilevanza in quel giudizio.
    3. - La  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, nei termini
proposti, e' fondata.
    3.1. - Il   citato  articolo  contiene  una  regola  generale  di
irresponsabilita'  dell'Amministrazione (e quindi, attualmente, delle
Poste  Italiane  S.p.a.) per i servizi postali, di bancoposta e delle
telecomunicazioni   "fuori   dei  casi  e  dei  limiti  espressamente
stabiliti dalla legge".
    Per  quanto  concerne  il servizio telegrafico manca una speciale
disciplina della responsabilita' del gestore del servizio per il caso
di  mancato  recapito  del telegramma, essendo solo previsto da norme
secondarie,  per  l'ipotesi di inosservanza dei tempi di recapito, il
diritto   del   mittente  al  "rimborso  della  tassa  integrale  del
telegramma".  Rimborso  che,  per  il  suo carattere restitutorio del
corrispettivo pagato alle Poste, oltre che per la entita' della somma
che  ne  e'  oggetto,  non potrebbe, comunque, assolvere una funzione
risarcitoria del danno causato agli utenti del servizio, valendo solo
come  indiretta attestazione della mancanza di qualsiasi utilita' del
telegramma  il cui recapito avvenga oltre un certo termine e, quindi,
come qualificazione di quest'ultima fattispecie in termini appunto di
mancato  recapito.  Con  la  conseguenza che, in assenza di una norma
speciale, il mancato recapito del telegramma resta disciplinato dalla
regola generale, oggetto del presente scrutinio di costituzionalita',
dell'esonero  delle  Poste  da  responsabilita'  nei  confronti degli
utenti.
    3.2. - Secondo  la  giurisprudenza di questa Corte deve ritenersi
sempre  possibile  delineare, in materia di responsabilita' per danni
causati  agli  utenti  del  servizio postale, una disciplina speciale
ispirata  a criteri piu' restrittivi di quella ordinaria, in rapporto
alla complessita' tecnica della gestione del servizio ed all'esigenza
del  contenimento  dei  costi.  Nel  caso  del  mancato  recapito del
telegramma   viene,   tuttavia,   in   considerazione  non  gia'  una
limitazione,  ma  una  totale  esclusione  della  responsabilita' del
gestore nei confronti degli utenti del servizio.
    Ed e' proprio siffatta esclusione a risultare in aperto contrasto
con  la  definitiva  perdita del carattere autoritativo degli atti in
cui  si  estrinseca  il  rapporto  tra  il  gestore  e gli utenti del
servizio  postale  e  con la conseguente assimilazione della relativa
disciplina a quella di diritto comune.
    E'  appena,  poi,  il  caso di ricordare come in quest'ultima non
solo  manchi  una norma in qualche modo analoga alla citata regola di
irresponsabilita',  ma  sia testualmente colpito da nullita' il patto
di  esonero da responsabilita' per dolo o colpa grave (art. 1229 cod.
civ.).   E  cio'  in  quanto,  in  tal  caso,  essendo  l'adempimento
dell'obbligazione  rimesso alla mera volonta' dell'obbligato, sarebbe
esclusa  o,  comunque,  vanificata  la giuridicita' del vincolo inter
partes.
    Puo',  quindi,  conclusivamente  affermarsi  che  l'esclusione di
qualsiasi  responsabilita'  per  il  mancato recapito del telegramma,
rendendo   immune  da  qualsivoglia  conseguenza  pregiudizievole  il
soggetto  tenuto  al  recapito,  degrada il rapporto privatistico tra
Poste ed utenti del servizio telegrafico ad un rapporto di mero fatto
e    rappresenta,    quindi,    nell'attuale   fase   di   evoluzione
dell'ordinamento,  un  anacronistico privilegio, privo di connessione
con  obiettive  caratteristiche  del  servizio e, percio', lesivo, al
tempo  stesso,  del  canone  di  ragionevolezza  e  del  principio di
eguaglianza garantiti dall'art. 3 della Costituzione.
    3. - Va,  dunque,  dichiarata  la  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 6  del  codice  postale  nella  parte  in  cui  esclude, in
mancanza  di speciali norme di legge, qualsiasi responsabilita' delle
Poste per il mancato recapito del telegramma.
    Mentre  appartiene  alla sfera della discrezionalita' legislativa
apportare,  per  il caso suddetto, una deroga al diritto comune della
responsabilita'   civile   che   realizzi  un  ragionevole  punto  di
equilibrio   tra   le  esigenze  proprie  del  gestore  del  servizio
telegrafico  e quelle, non meno importanti, degli utenti del servizio
medesimo.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
        1)  Dichiara  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 del
decreto   del  Presidente  della  Repubblica  29 marzo  1973,  n. 156
(Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative in
materia  postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte
in  cui dispone che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio
telegrafico  non  incontrano  alcuna  responsabilita'  per il mancato
recapito di telegramma;
        2)   Dichiara  inammissibile  la  questione  di  legittimita'
costituzionale   dell'art. 249,   primo   inciso,   del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del
testo  unico  delle  disposizioni  legislative in materia postale, di
bancoposta   e   di  telecomunicazioni),  sollevata,  in  riferimento
all'art. 3  della  Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con
l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Marini
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 20 giugno 2002.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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