N. 260 ORDINANZA 17 - 20 giugno 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Avvocato  e  procuratore  -  Consiglio  dell'ordine  degli avvocati -
  Sostituzione    dei    componenti   deceduti   o   dimissionari   -
  Reintegrazione  del  collegio  con elezioni suppletive anziche' con
  recupero del candidato primo dei non eletti - Prospettato contrasto
  con il canone di ragionevolezza, con il principio di economicita' e
  buon  andamento  dell'amministrazione  e  con  il diritto di voto -
  Manifesta infondatezza della questione.
- D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, art. 15, terzo comma.
- Costituzione, artt. 3, 48 e 97.
(GU n.25 del 26-6-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco
AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  15, terzo
comma,  del  decreto  legislativo  luogotenenziale  23 novembre 1944,
n. 382 (Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni
centrali  professionali),  promosso  con ordinanza emessa il 5 luglio
2000  dal  Tribunale  amministrativo regionale del Lazio, iscritta al
n. 108  del  registro  ordinanze  2001  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 8, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visto   l'atto   di  costituzione  del  ricorrente  nel  giudizio
principale;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  15 gennaio  2002  il  giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
    Udito  l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per il ricorrente
nel giudizio principale.
    Ritenuto che, nel corso del giudizio instaurato dal primo dei non
eletti al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma per il biennio
2000-2001,   escluso   dalla   surrogazione   a  uno  dei  componenti
dell'organo,  nel  frattempo  deceduto,  il  Tribunale amministrativo
regionale  del  Lazio,  sezione  III,  con ordinanza in data 5 luglio
2000,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3, 48 e 97 della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15,
terzo  comma,  del  decreto  legislativo  luogotenenziale 23 novembre
1944,  n. 382  (Norme  sui  Consigli  degli  ordini e collegi e sulle
Commissioni  centrali  professionali), nella parte in cui prevede che
alla   sostituzione   dei  componenti  deceduti  o  dimissionari  del
Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati  si proceda mediante elezioni
suppletive;
        che  il  remittente - premesso che, in base alla disposizione
censurata,  alla  sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari
del  Consiglio  dell'ordine degli avvocati si deve procedere mediante
elezioni  suppletive,  sottoposte  alle  medesime  regole  di  quelle
ordinarie,  con  particolare  riferimento  al  quorum  assembleare  -
osserva  che  l'inutilizzabilita' dell'esito del ballottaggio avrebbe
un  fondamento  logico-giuridico  solo  se il procedimento elettorale
previsto  dal  decreto  legislativo  luogotenenziale  n. 382 del 1944
fosse  un  sistema maggioritario uninominale, in quanto, in tal caso,
non  potrebbe  riconoscersi  alcuna  rappresentativita'  al candidato
perdente  nel  collegio,  essendo risultato sconfitto da un confronto
diretto ed esclusivo con il prescelto dal corpo elettorale;
        che invece, secondo il giudice a quo nei sistemi basati sullo
scrutinio  di  lista, dall'ordinamento si ricaverebbe il principio in
base  al  quale alla surrogazione dei membri venuti a mancare si deve
provvedere  mediante il recupero del primo dei non eletti all'interno
della  stessa  lista,  in  quanto  la  scelta dell'elettorato sarebbe
orientata  a quest'ultima, sicche' risulterebbe rispettata pienamente
la volonta' degli elettori;
        che  -  prosegue  il  remittente  -  la stessa presunzione di
rappresentativita' si riscontrerebbe quando, come nel caso di specie,
la  scelta del corpo elettorale non venga indirizzata verso le liste,
bensi'   verso   singoli   individui,   nell'ambito  di  un  collegio
plurinominale,  con  possibilita'  di  esprimere  una  pluralita'  di
preferenze,  in  quanto in questo tipo di procedimento non vi sarebbe
alcuna  contrapposizione  di un candidato all'altro, e dunque il voto
non  esprimerebbe  una  volonta'  contraria  ad  uno  di  essi, ma ne
determinerebbe semplicemente la "posposizione" nella graduatoria;
        che  le conclusioni sopra esposte troverebbero conferma nella
legislazione  in  materia elettorale, alla quale sarebbe immanente il
principio   di   salvaguardia,  fin  dove  possibile,  del  risultato
elettorale,   come   applicazione   del  generalissimo  principio  di
conservazione  degli  atti  giuridici,  nel  rispetto  della volonta'
espressa dagli elettori;
        che   segnatamente   la  disposizione  censurata  sarebbe  in
contrasto  con  il  canone  di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con il
principio  di economicita' e buon andamento dell'amministrazione, che
impone  al legislatore di prescegliere le soluzioni che consentono il
piu'  proficuo  svolgersi dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.),
ed  inoltre  violerebbe  l'art. 48 della Costituzione "per l'assoluta
irrilevanza  attribuita  a  quelle  che  risultano essere a tutti gli
effetti  manifestazioni  di  preferenza per un determinato candidato,
con  il  conseguente,  ingiustificato  sacrificio del diritto di voto
gia' espresso";
        che si e' costituito in giudizio il ricorrente nel giudizio a
quo  e  ha  chiesto  l'accoglimento  della  questione di legittimita'
costituzionale  con  argomentazioni  che  ricalcano  quelle contenute
nell'ordinanza di rimessione;
        che  la  parte privata ribadisce che nel sistema adottato per
l'elezione  dei  Consigli  degli  ordini professionali la surroga del
componente  dell'organo  collegiale  che  sia venuto a mancare con il
primo dei non eletti sarebbe l'unico metodo in grado di garantire, in
assenza   di   controindicazioni   sostanziali  (come  nel  caso  dei
sistemi maggioritari  uninominali),  il  pieno  rispetto dei principi
costituzionali   di   buon   andamento   dell'amministrazione,  della
valorizzazione  delle  scelte espresse dagli elettori e del canone di
ragionevolezza;
        che,  in  particolare,  la  parte  privata  sottolinea che la
previsione   di  un  quorum  assembleare  nelle  elezioni  suppletive
impedirebbe  di  fatto l'integrazione del Consiglio dell'ordine degli
avvocati  nel  suo  numero  legale  e  cio'  sarebbe  causa  di gravi
disfunzioni,  in  quanto  l'organo  collegiale, a fronte dell'aumento
delle  sue  funzioni  e del suo carico di lavoro, sarebbe costretto a
operare con un numero ridotto di membri.
    Considerato  che  il Tribunale amministrativo regionale del Lazio
dubita,  in  riferimento  agli  artt.  3, 48 e 97 della Costituzione,
della  legittimita'  costituzionale  dell'art.  15,  terzo comma, del
decreto  legislativo  luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, nella
parte  in  cui  impone  di  indire  le  elezioni  suppletive  per  la
sostituzione  del componente del Consiglio dell'ordine degli avvocati
venuto  a  mancare,  precludendo  la  surroga del candidato risultato
primo dei non eletti;
        che  il remittente assume che, nella fattispecie in esame, la
surrogazione    sia    costituzionalmente    imposta,    in    quanto
rappresenterebbe   l'unico  sistema  capace  di  garantire  il  pieno
rispetto  del canone di ragionevolezza delle scelte legislative e dei
principi  costituzionali  di buon andamento dell'amministrazione e di
valorizzazione delle scelte espresse dagli elettori;
        che,  quanto alla asserita violazione dell'art. 3 Cost., deve
osservarsi   che  la  determinazione  delle  formule  e  dei  sistemi
elettorali  costituisce un ambito nel quale si esprime con un massimo
di  evidenza  la politicita' della scelta legislativa, censurabile in
sede   di   giudizio   di   costituzionalita'   solo  quando  risulti
manifestamente irragionevole;
        che  dunque  una  pronuncia  quale  quella  che il remittente
sollecita  sarebbe  possibile  solo ove la scelta del legislatore del
1944  di  sostituire il componente del Consiglio dell'ordine venuto a
mancare  attraverso  apposite  elezioni  suppletive  presentasse quei
caratteri  di  assoluta arbitrarieta' che non sono nel caso di specie
riscontrabili;
        che  e' connaturato ad una societa' pluralistica il fatto che
anche  gli  avvocati possano raccogliersi attorno a concezioni comuni
circa il ruolo, le aspirazioni o gli interessi della classe forense e
che  i  fattori di aggregazione, come quelli di diversificazione e di
divisione  degli  iscritti  che intendano farsi eleggere al Consiglio
dell'ordine  possano  essere  i  piu'  diversi: ideologici, politici,
culturali in senso lato;
        che,   nel   raffrontare  il  sistema  elettorale  per  liste
concorrenti  e  quello maggioritario plurinominale, che il remittente
mostra di ritenere assimilabili, occorre considerare che sul sostrato
di  liberta'  individuale e associativa, che e' il comune presupposto
di  ogni  sistema elettorale, si innestano le scelte del legislatore,
le   quali   possono   essere  orientate  a  valorizzare  il  momento
organizzativo,  conferendo rilievo giuridico alla presentazione delle
candidature  e  alla  aggregazione  dei  candidati in liste, ovvero a
confinare  tali  attivita'  nella  sfera della pura fattualita', onde
esaltare  la  scelta  del  singolo  elettore,  a cui e' attribuita la
facolta'  di  indirizzare  il  numero  di  voti  di  cui  dispone nei
confronti di iscritti all'ordine, che, in quanto tali, hanno titolo e
legittimazione per essere eletti;
        che  il  peculiare sistema plurinominale previsto dalla legge
oggetto  di  censura  da'  luogo a questa seconda eventualita': nella
votazione  per  il  Consiglio dell'ordine degli avvocati non sussiste
alcuna divisione formale dei candidati in liste e l'intuitus personae
viene  a costituire il solo elemento giuridicamente rilevante ai fini
della  votazione,  libero  restando  l'elettore di fondare la propria
opzione sulle motivazioni le piu' diverse;
        che  e' da ritenere pertanto inesatta la premessa dalla quale
muove   il   giudice  a  quo,  secondo  cui  nel  sistema  elettorale
plurinominale  di  cui e' questione la possibilita' per l'elettore di
esprimere  una  pluralita' di preferenze porrebbe in ombra l'elemento
soggettivo  e  personale della elezione, attenuando, fino ad eliderla
del tutto, la contrapposizione di un candidato rispetto all'altro;
        che,  al contrario, avendo inteso imprimere alla votazione un
carattere   fortemente   personalistico,   il   legislatore   ha  non
irragionevolmente  ritenuto  di  privilegiare  il ricorso ad elezioni
suppletive per la sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari
rispetto  all'istituto  della  surrogazione, il quale, comportando il
subingresso  di  un  non  eletto  sulla  base  del criterio puramente
numerico dei voti riportati, postula una sostanziale fungibilita' tra
tutti  i  candidati  e  percio'  svaluta  l'elemento  personale della
scelta, che costituisce la ragione d'essere del sistema elettorale;
        che  nemmeno  potrebbe  dirsi  che  l'indizione  di  elezioni
suppletive  determini  lesione  del principio di eguaglianza del voto
sancito nell'articolo 48 della Costituzione;
        che  questa  Corte  ha  gia'  affermato che tale principio e'
diretto  ad  assicurare  la  parita'  di condizione dei cittadini nel
momento in cui il voto viene espresso, ma non si estende al risultato
concreto  della  votazione,  che  dipende  dalla  scelta  del sistema
elettorale,  rimessa  alla discrezionalita' del legislatore ordinario
(cfr. sentenze n. 107 del 1996; n. 429 del 1995; e n. 43 del 1961);
        che,  nella  specie,  lo  svolgimento di elezioni suppletive,
lungi   dal   determinare,   come   prospetta   il   remittente,   un
"ingiustificato sacrificio del diritto di voto gia' espresso", appare
coerente   con  il  sistema  elettorale  previsto  per  il  Consiglio
dell'ordine   degli   avvocati,   poiche'   assicura,  attraverso  la
reiterazione  della  consultazione  elettorale,  la rispondenza della
scelta del nuovo consigliere alla volonta' espressa dagli elettori;
        che   quanto   infine  agli  inconvenienti  -  denunciati  in
riferimento all'art. 97 Cost. - che deriverebbero dall'elevato quorum
strutturale  richiesto  anche  per  le  elezioni suppletive, essi non
possono   essere   addebitati   alla   scelta   di  tale  sistema  di
reintegrazione  del collegio, ma semmai alla specifica disciplina del
quorum  che non forma di per se' oggetto di censura e che costituisce
comunque  un punto di equilibrio tra le istanze di rappresentativita'
degli  eletti  e  quelle  di  permanente completezza dell'organo, che
spetta al legislatore eventualmente riconsiderare;
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente infondata.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  15, terzo comma, del decreto
legislativo  luogotenenziale  23 novembre  1944,  n. 382  (Norme  sui
Consigli   degli  ordini  e  collegi  e  sulle  Commissioni  centrali
professionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 48 e 97 della
Costituzione,  dal  Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                      Il redattore: Mezzanotte
                      Il cancelliere: Di Paola
      Depositata in cancelleria il 20 giugno 2002.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
02C0600