N. 276 ORDINANZA 17 - 24 giugno 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Previdenza  e  assistenza  -  Dipendenti  postelegrafonici - Servizio
  preruolo  -  Condizioni  per  il  riscatto  a  fini pensionistici -
  Requisito dello svolgimento dell'attivita' lavorativa presso uffici
  locali   di  "maggiore  importanza"  -  Prospettata  disparita'  di
  trattamento - Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 9 gennaio 1973, n. 3, art. 11.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.26 del 3-7-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK, Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge
9 gennaio  1973,  n. 3  (Integrazioni  e modificazioni al testo unico
approvato  con  d.P.R.  9 agosto  1967, n. 1417, concernenti la nuova
disciplina  degli  iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti),
promosso  con  ordinanza  emessa  il  18 maggio  2001 dalla Corte dei
conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sull'istanza
proposta   da   Ignazio  Piazza  contro  l'Istituto  postelegrafonici
(IPOST),  iscritta al n. 706 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica, 1a serie speciale, n. 38
dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 10 aprile 2002 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto  che con ordinanza emessa il 18 maggio 2001 la Corte dei
conti,  sezione  giurisdizionale  per  la  regione  siciliana  -  nel
giudizio    promosso    da    Piazza    Ignazio   contro   l'Istituto
postelegrafonici  (IPOST)  ed  avente  ad oggetto la legittimita' del
diniego  opposto  dall'IPOST  alla richiesta di riscatto del servizio
non  di  ruolo  prestato  dal  Piazza,  nella  qualita' di prestatore
d'opera  addetto  al recapito di telegrammi ed espressi - ha ritenuto
rilevante  e  non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3
della  Costituzione,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 11   della  legge  9 gennaio  1973,  n. 3  (Integrazioni  e
modificazioni  al  testo  unico  approvato  con d.P.R. 9 agosto 1967,
n. 1417, concernenti la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi
provinciali  dei  sostituti)  nella  parte  in cui limita il servizio
riscattabile  a  quello prestato presso gli uffici locali di maggiore
importanza;
        che,  secondo  la  Corte  rimettente,  il periodo di servizio
pre-ruolo  svolto  dal  Piazza  dal 1 ottobre 1952 sino alla nomina a
fattorino  contrattista  ai sensi dell'art. 2 della legge 27 febbraio
1958,  n. 120,  effettivamente  non  avrebbe potuto essere riscattato
perche' prestato in un ufficio non ricompreso tra quelli di "maggiore
importanza";
        che   -   tenuto  conto  della  finalita'  dell'istituto  del
riscatto,  che  mira  a  valorizzare  un'attivita'  lavorativa  (o di
studio)  prestata  dal  dipendente  prima  della  costituzione di uno
stabile   rapporto  di  lavoro,  per  consentirgli  un  piu'  agevole
raggiungimento  del  minimo  contributivo  per  la  pensione - non e'
giustificabile  che  la  sede dello svolgimento di tale attivita' sia
scriminante  quanto  alla  sussistenza,  o  meno,  della  facolta' di
riscatto;
        che quindi - secondo la Corte rimettente - e' ipotizzabile la
violazione  del  principio  di eguaglianza (art. 3 Cost.) perche', in
presenza  di eguale prestazione lavorativa, la disposizione censurata
consente  il  riscatto  dell'attivita'  lavorativa  pre-ruolo solo se
prestata presso uffici postali genericamente qualificati di "maggiore
importanza" e non invece se prestata in altri uffici minori;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
    Considerato  che  la  norma censurata - che si connota per il suo
carattere  di  specialita' rispetto alle disposizioni del testo unico
delle  leggi  sull'ordinamento  degli  uffici  locali e delle agenzie
postali  e  telegrafiche  e  sullo  stato giuridico e sul trattamento
economico  del  relativo  personale (d.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417) -
prevede   l'eccezionale   possibilita'  per  gli  iscritti  al  Fondo
aziendale  di  riscattare  un particolare periodo di servizio, quello
prestato   presso  gli  uffici  locali  "di maggiore  importanza"  in
qualita'  di  addetto  al  recapito dei telegrammi dal 1 ottobre 1952
fino  alla nomina a fattorino contrattista ai sensi dell'art. 2 della
legge 27 febbraio 1958, n. 120;
        che  la  distinzione  tra  tali  uffici  di minore importanza
(agenzie  rette  da  un  titolare  )  e quelli di maggiore importanza
(uffici   locali   retti  da  un  direttore)  non  e'  lasciata  alla
discrezionalita'   dell'istituto   previdenziale  destinatario  della
domanda  di  riscatto,  perche'  e'  la  risultante della valutazione
dell'"entita'  del lavoro" (art. 2 del d.P.R. 3 agosto 1968, n. 1505)
calcolata e misurata secondo criteri di classificazione molto precisi
risultanti  da  uno  specifico  "punteggio" (criteri dettagliatamente
previsti   dal   d.P.R.   n. 1505  del  1968,  cit.,  e  segnatamente
dall'art. 3);
        che quindi la facolta' di riscatto del servizio pre-ruolo dei
fattorini   contrattisti   e'   riconosciuta   solo   in  riferimento
all'attivita' svolta in uffici caratterizzati da un maggior carico di
lavoro,  nei  quali  anche  l'attivita'  di recapito di telegrammi ed
espressi  e'  verosimilmente maggiore  rispetto  a  quella  svolta in
uffici di minore importanza;
        che  questo  criterio  distintivo  non appare irragionevole o
ingiustificatamente  discriminatorio,  in  quanto  il requisito della
prestazione  del servizio pre-ruolo presso uffici locali di "maggiore
importanza"  rappresenta  un  criterio  indiretto  di  verifica della
continuita' e della consistenza del lavoro svolto;
        che  comunque  la  facolta'  di  riscatto di tale servizio ha
carattere   di   beneficio   eccezionale   e   derogatorio   rispetto
all'ordinario  regime  del  riscatto  previsto  per  il  personale in
questione (artt. 157 e 158 del d.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417, cit.) e
quindi non e' suscettibile di estensione ad altre ipotesi;
        che   questa   Corte  (sentenza  n. 227  del  1993)  ha  gia'
affermato,  con  riferimento  ad altra fattispecie di riscatto a fini
pensionistici,  che  "trattandosi di un "beneficio , la sua misura e'
rimessa   alla   discrezionalita'   del   legislatore,  ai  fini  del
bilanciamento   dell'interesse   della   categoria  protetta  con  le
disponibilita' finanziarie";
        che  tale  discrezionalita'  e'  ampia  in riferimento sia ai
periodi  che  ai servizi da ammettere al riscatto (sentenza n. 52 del
2000)  e si estende fino a "stabilire il se ed il quanto del relativo
onere da porre a carico del dipendente" (sentenza n. 112 del 1996);
        che  pertanto  l'invocato  principio  di  eguaglianza (art. 3
Cost.)  non  puo'  dirsi  leso,  sicche'  la  questione  deve  essere
dichiarata manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1973,
n. 3  (Integrazioni  e  modificazioni  al  testo  unico approvato con
d.P.R.  9 agosto 1967, n. 1417, concernenti la nuova disciplina degli
iscritti  negli  elenchi  provinciali  dei  sostituti), sollevata, in
riferimento  all'art. 3  della  Costituzione,  dalla Corte dei conti,
sezione  giurisdizionale  nella  regione  siciliana,  con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Bile
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
02C0616