N. 345 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio - 28 marzo 2002
Ordinanza del 13 maggio 2002 emessa da T.A.R. della Lombardia sul ricorso proposto da Bluvacanze S.p.a. contro comune di Macerata Turismo e industria alberghiera - Regione Marche - Disciplina delle agenzie di viaggio e di turismo - Previsione di denuncia di inizio attivita' (d.i.a.) e di integrazione eventuale del deposito cauzionale gia' versato dall'agenzia principale per le filiali delle imprese, ivi comprese quelle aventi sede in altre regioni - Esorbitanza dei limiti della competenza regionale e violazione dei limiti stabiliti dalla legge quadro n. 217/1983 - Incidenza sul principio di liberta' di iniziativa economica privata - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 362/1998 e 54/2001. - Legge della Regione Marche 14 luglio 1997, n. 41, artt. 5 e 14, come modificato dalla legge della Regione Marche 14 febbraio 2000, n. 8. - Costituzione, artt. 41 e 120.(GU n.33 del 21-8-2002 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 241 del 2002 proposto da Bluvacanze S.p.a., con sede in Milano, c.so Garibaldi n. 49, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Quadrio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Milano, c.so Magenta n. 45. Contro il comune di Macerata, in persona del sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Gasparrini del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Andrea Vischi - Studio Rucellai & Raffaelli - in Milano, via Montenapoleone n. 18; Per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento in data 21 novembre 2001, notificato il successivo 28 novembre 2001, con il quale il comune di Macerata ha dichiarato la decadenza della societa' ricorrente dal diritto di esercitare l'attivita' di agenzia di viaggi e turismo nella filiale sita in via Velluti presso il centro commerciale Val di Chienti ed ha ordinato alla stessa di chiudere detta filiale. Fatto La Bluvacanze S.p.a. e' proprietaria dell'agenzia di viaggi e turismo denominata "Multi Level Travel", la quale ha ottenuto dalla regione Lombardia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di agenzia viaggi. Da ultimo la Bluvacanze S.p.a. aveva avviato le pratiche per l'apertura di una propria filiale stia in Via Velluti presso il centro commerciale Val di Chienti, nel territorio del comune di Macerata. Con nota del 15 novembre 2000 il servizio attivita' produttive del comune di Macerata richiedeva alla Bluvacanze S.p.a. l'invio di alcune informazioni, tra le quali gli estremi di deposito cauzionale gia' versato presso la regione Lombardia, dove e' situata l'agenzia principale. La legge reg. Marche 14 luglio 1997 n. 41, nel testo vigente, introdotto dall'art. 4, comma 1, legge regionale 14 febbraio 2000 n. 8, prevede infatti, all'art. 5, comma 5, lett. e), che "l'apertura di succursali, filiali e punti informativi, anche da parte di agenzie con sede principale in altre regioni, deve essere comunicata al comune nel cui territorio si intendono ubicare i relativi locali, indicando... gli estremi del deposito cauzionale gia' versato nella regione in cui ha sede l'agenzia principale nonche' qualora tale importo fosse inferiore a quello stabilito dal comma 7 dell'art. 14, gli estremi della fideiussione in favore del comune nel cui territorio viene aperta la filiale o succursale, di importo pari alla differenza tra i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 74, determinati sulla base delle caratteristiche dell'agenzia e l'importo del deposito cauzionale gia' versato". Tale differenza e' di L. 100.000.000. In data 19 febbraio 2001, la Bluvacanze S.p.a. faceva pervenire all'amministrazione le informazioni richieste, rilevando pero' che "la richiesta di ulteriori e diverse fideiussioni in relazione all'attivita' delle filiali, non appare conforme a quanto sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 362/1998", avendo gia' la Multi Level Travel provveduto a versare il deposito cauzionale previsto dall'art. 13 della legge regionale Lombardia del 16 settembre 1997 n. 27. Secondo il comune di Macerata pero' la legge regionale Marche 14 luglio 1997 n. 41 impone che tale deposito sia integrato con la prestazione di un'ulteriore cauzione fino alla concorrenza di L. 200.000.000 - importo che l'art. 14, comma 1, lett. a) legge regionale n. 14/1997 dispone sia versato a titolo di cauzione per tutte le agenzie che esercitano l'attivita' di organizzazione, intermediazione e vendita diretta al pubblico, ivi compresa l'assistenza e la consulenza ai turisti. In data 28 novembre 2001 veniva notificata alla Bluvacanze S.p.a. l'ordinanza impugnata, con la quale si dichiarava la decadenza della societa' ricorrente dal diritto ad esercitare l'attivita' di agenzia di viaggi e turismo nella filiale sita in via Velluti del comune di Macerata, disponendo altresi' la chiusura della filiale entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento. L'atto impugnato ritenuto illegittimo e gravemente lesivo dei diritti della societa' ricorrente, e' stato impugnato per i seguenti motivi: a) violazione degli articoli 5 e 14 legge regionale Marche 14 luglio 1997 n. 41; Violazione del principio di tipicita' degli atti amministrativi. Il provvedimento del comune di Macerata che si impugna dispone "la decadenza dal diritto di esercitare l'attivita' di agenzia di viaggi" della Bluvacanze, e cio' in ragione della mancata costituzione di un deposito cauzionale a favore del comune di Macerata pari alla differenza tra la cauzione gia' versata al momento del rilascio dell'autorizzazione da parte della provincia di Milano e l'importo previsto dalla legge regionale delle Marche. Questa sanzione non e' prevista ne' dalla legge regionale Marche 14 luglio 1997 n. 41 ne' da alcuna altra norma regionale o nazionale. La legge cioe' non sanziona in alcun modo la mancata integrazione del deposito cauzionale. L'art. 5 della legge regionale si limita a inserire l'integrazione della cauzione tra i contenuti della comunicazione da inviare al comune al momento di aprire la filiale di un agenzia di viaggio gia' autorizzata in altra regione, senza stabilire alcuna conseguenza in caso di mancata ottemperanza. D'altra parte l'art. 14, che riguarda specificamente il deposito cauzionale, punisce con decadenza dell'autorizzazione il mancato versamento dello stesso da parte del "titolare della istituenda agenzia di viaggio e turismo" sanzione evidentemente dettata con riferimento al rilascio dell'autorizzazione ad esercitare l'attivita' di viaggi e turismo e non all'apertura di una filiale, e comunque inapplicabile da parte di un ente diverso rispetto a quello che ha rilasciato l'autorizzazione. Nemmeno l'art. 26, dedicato alle sanzioni pecuniarie, prevede alcuna multa in caso di mancata integrazione della cauzione. Il precetto dell'art. 5 risulta quindi del tutto sprovvisto di sanzione; b)illegittimita' costituzionale dell'articoli 5 e 14, della legge regionale Marche 14 luglio 1997 n. 41, cosi' come modificato dall'art. 4, comma 1, legge regionale Marche 14 febbraio 2000 n. 8. Con le sentenze n. 362 del 6 novembre 1998 e n. 54 del 13 marzo 2001 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale rispettivamente della legge della regione Lombardia n. 27 del 16 settembre 1996 e della legge della regione Sardegna n. 13 del 13 luglio 1988, nella parte in cui sottoponevano al regime autorizzatorio anche la creazione di filiali delle agenzie di viaggio gia' munite di autorizzazione rilasciata da altra regione. Secondo il comune di Macerata, la disciplina prevista dalla legge regionale delle Marche sarebbe coerente con l'interpretazione della Corte costituzionale in quanto, non considerando la succursale un soggetto distinto dalla sede principale, non prescrive ne' il rilascio di una nuova distinta autorizzazione ne' il versamento per intero del deposito cauzionale nella misura prescritta dalla legge. Questa tesi pero' non puo' essere condivisa. Se si dovesse ritenere che il comune nel cui territorio viene aperta la filiale di un'agenzia di viaggio autorizzata in un'altra regione ha il potere di impedire l'esercizio dell'attivita' della filiale, in mancanza dell'integrazione della cauzione, l'art. 5 della legge regionale Marche 14 luglio 1997 n. 41 violerebbe i medesimi principi che hanno condotto alla dichiarazione di incostituzionalita' delle leggi della Lombardia e della Sardegna. Attribuire ai comuni il potere di revocare il diritto di esercitare l'attivita' di agenzia di viaggio alle filiali aperte sul proprio territorio equivarrebbe infatti a reintrodurre una forma di autorizzazione, ancora una volta in violazione del principio di unitarieta' delle imprese, categoria in cui rientrano a pieno titolo le agenzie di viaggi e turismo, ai sensi dell'art. 9 della legge quadro sul turismo e quindi del principio di liberta' di iniziativa economica sancito dall'art. 41 della Costituzione. Diritto L'eccezione di incompetenza territoriale e' stata proposta tardivamente e non nelle forme del regolamento di competenza. Essa e' pertanto irricevibile. Nel merito si osserva che, secondo la legge regionale Marche 14 luglio 1997, n. 41 modificata dalla legge regionale 14 febbraio 2000, l'apertura di una filiale di una agenzia di viaggio e turismo avente sede in altra regione e' soggetta a denuncia d'inizio attivita', nella quale - fra le altre indicazioni richieste - devono essere precisati gli estremi del deposito cauzionale gia' versato nella regione in cui ha sede l'agenzia principale, opportunamente integrato nel caso in cui la cauzione versata sia inferiore a quella prevista nella regione Marche per le agenzie principali. Avendo la ricorrente presentato la d.i.a. prescritta per la filiale da essa aperta nelle Marche senza pero' provvedere alla integrazione del deposito cauzionale la regione Marche, con il provvedimento impugnato, ha disposto la chiusura della filiale. Ai fini del decidere e' dunque rilevante stabilire se sia costituzionalmente corretta la previsione di una d.i.a. per l'apertura della filiale di un'agenzia di viaggio e turismo unitamente alla eventuale integrazione della cauzione gia' versata dall'agenzia principale nella regione ove essa ha la propria sede. Non vi e' dubbio che il sistema della d.i.a. differisce strutturalmente dal sistema autorizzatario, tanto che le situazioni giuridiche soggettive assoggettate a d.i.a. vengono correttamente qualificate dalla dottrina come diritti soggettivi a regime amministrativo, mentre le autorizzazioni si correlano a situazioni giuridiche soggettive di interesse legittimo, con tutte le conseguenti ben note differenze. Il sistema autorizzatario introdotto dalle leggi regionali Sardegna 13 luglio 1988, n. 13 e Lombardia 16 settembre 1996, n. 27, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 6 novembre 1998, n. 362 e 13 marzo 2001, n. 54, e' dunque radicalmente diverso da quello vigente nella regione Marche. Anche di quest'ultimo e' lecito pero' dubitare che sia costituzionalmente corretto. Anch'esso, infatti, contrasta con la regola per cui la legislazione regionale nell'esercizio della competenza esclusiva e' tenuta ad osservare i principi costituzionali. Nel caso, il contrasto si pone con l'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, che si ispira ad una configurazione unitaria delle agenzie di viaggio e turismo, definite come imprese senza discostarsi dalle comuni nozioni del diritto commerciale, alla luce delle quali gli uffici, le filiali, le sedi secondarie non costituiranno entita' separate dall'azienda, ne' centro autonomo di imputazione di interessi economici distinti da quelli che fanno capo all'imprenditore; pertanto l'autorizzazione conseguita da un'impresa si estende alle filiali ed alle succursali che l'imprenditore intende aprire sul territorio nazionale. In questa ottica, a tutto concedere, puo' ammettersi ai fini dell'apertura di una filiale una pura e semplice d.i.a., cui non si accompagnino pero' ulteriori oneri procedimentali; non, invece, l'imposizione di integrazioni del deposito cauzionale. Si impone, pertanto, la sospensione del presente giudizio e l'invio degli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 5 e 14 della legge regionale Marche 14 luglio 1997, n. 41 come modificata dalla legge regionale Marche 14 febbraio 2000, n. 8 in relazione all'art. 41 e 120 Cost. Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al presidente del consiglio regionale della regione Marche. Cosi' deciso in Milano il 28 marzo 2002 Il Presidente, relatore ed estensore: Barbieri 02C0712