N. 345 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio - 28 marzo 2002

Ordinanza  del  13  maggio  2002 emessa da T.A.R. della Lombardia sul
ricorso proposto da Bluvacanze S.p.a. contro comune di Macerata

Turismo  e  industria alberghiera - Regione Marche - Disciplina delle
  agenzie  di viaggio e di turismo - Previsione di denuncia di inizio
  attivita'   (d.i.a.)  e  di  integrazione  eventuale  del  deposito
  cauzionale  gia'  versato  dall'agenzia  principale  per le filiali
  delle  imprese,  ivi comprese quelle aventi sede in altre regioni -
  Esorbitanza  dei limiti della competenza regionale e violazione dei
  limiti  stabiliti  dalla  legge  quadro n. 217/1983 - Incidenza sul
  principio  di  liberta'  di iniziativa economica privata - Richiamo
  alle sentenze della Corte costituzionale nn. 362/1998 e 54/2001.
- Legge  della  Regione  Marche  14 luglio 1997, n. 41, artt. 5 e 14,
  come  modificato dalla legge della Regione Marche 14 febbraio 2000,
  n. 8.
- Costituzione, artt. 41 e 120.
(GU n.33 del 21-8-2002 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 241 del 2002
proposto  da  Bluvacanze  S.p.a.,  con sede in Milano, c.so Garibaldi
n. 49,  in  persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
dall'avvocato  Stefano Quadrio ed elettivamente domiciliata presso lo
studio dello stesso, in Milano, c.so Magenta n. 45.
    Contro il comune di Macerata, in persona del sindaco pro tempore,
costituitosi   in  giudizio,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato
Daniela  Gasparrini del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliato
presso  lo  studio  dell'avvocato  Andrea  Vischi - Studio Rucellai &
Raffaelli - in Milano, via Montenapoleone n. 18;
    Per  l'annullamento  previa  sospensione cautelare dell'efficacia
del  provvedimento in data 21 novembre 2001, notificato il successivo
28 novembre 2001, con il quale il comune di Macerata ha dichiarato la
decadenza   della  societa'  ricorrente  dal  diritto  di  esercitare
l'attivita'  di agenzia di viaggi e turismo nella filiale sita in via
Velluti  presso  il  centro commerciale Val di Chienti ed ha ordinato
alla stessa di chiudere detta filiale.

                                Fatto

    La  Bluvacanze  S.p.a.  e'  proprietaria dell'agenzia di viaggi e
turismo  denominata  "Multi Level Travel", la quale ha ottenuto dalla
regione  Lombardia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di
agenzia viaggi.
    Da  ultimo  la  Bluvacanze  S.p.a.  aveva avviato le pratiche per
l'apertura  di  una  propria  filiale  stia  in Via Velluti presso il
centro  commerciale  Val  di  Chienti,  nel  territorio del comune di
Macerata.
    Con  nota  del  15 novembre 2000 il servizio attivita' produttive
del  comune  di Macerata richiedeva alla Bluvacanze S.p.a. l'invio di
alcune  informazioni, tra le quali gli estremi di deposito cauzionale
gia'  versato  presso la regione Lombardia, dove e' situata l'agenzia
principale.
    La  legge  reg.  Marche  14 luglio 1997 n. 41, nel testo vigente,
introdotto  dall'art. 4,  comma  1,  legge regionale 14 febbraio 2000
n. 8, prevede infatti, all'art. 5, comma 5, lett. e), che "l'apertura
di succursali, filiali e punti informativi, anche da parte di agenzie
con  sede  principale  in  altre  regioni,  deve essere comunicata al
comune  nel  cui  territorio  si intendono ubicare i relativi locali,
indicando...  gli  estremi del deposito cauzionale gia' versato nella
regione  in  cui  ha  sede  l'agenzia principale nonche' qualora tale
importo  fosse inferiore a quello stabilito dal comma 7 dell'art. 14,
gli   estremi  della  fideiussione  in  favore  del  comune  nel  cui
territorio viene aperta la filiale o succursale, di importo pari alla
differenza  tra  i  valori  di  cui  alle lettere a) e b) del comma 1
dell'art. 74,    determinati   sulla   base   delle   caratteristiche
dell'agenzia e l'importo del deposito cauzionale gia' versato".
    Tale differenza e' di L. 100.000.000.
    In  data  19 febbraio 2001, la Bluvacanze S.p.a. faceva pervenire
all'amministrazione  le  informazioni  richieste, rilevando pero' che
"la  richiesta  di  ulteriori  e  diverse  fideiussioni  in relazione
all'attivita'  delle  filiali,  non  appare conforme a quanto sancito
dalla  Corte  costituzionale nella sentenza n. 362/1998", avendo gia'
la  Multi  Level  Travel  provveduto a versare il deposito cauzionale
previsto   dall'art. 13   della   legge   regionale   Lombardia   del
16 settembre 1997 n. 27.
    Secondo  il  comune  di  Macerata pero' la legge regionale Marche
14 luglio  1997  n. 41  impone che tale deposito sia integrato con la
prestazione  di  un'ulteriore  cauzione  fino  alla concorrenza di L.
200.000.000  -  importo  che  l'art. 14,  comma  1,  lett.  a)  legge
regionale  n. 14/1997  dispone  sia  versato a titolo di cauzione per
tutte  le  agenzie  che  esercitano  l'attivita'  di  organizzazione,
intermediazione   e   vendita   diretta  al  pubblico,  ivi  compresa
l'assistenza e la consulenza ai turisti.
    In data 28 novembre 2001 veniva notificata alla Bluvacanze S.p.a.
l'ordinanza  impugnata, con la quale si dichiarava la decadenza della
societa'  ricorrente dal diritto ad esercitare l'attivita' di agenzia
di  viaggi  e turismo nella filiale sita in via Velluti del comune di
Macerata,  disponendo altresi' la chiusura della filiale entro trenta
giorni dal ricevimento del provvedimento.
    L'atto  impugnato  ritenuto  illegittimo  e gravemente lesivo dei
diritti  della societa' ricorrente, e' stato impugnato per i seguenti
motivi:
        a)  violazione  degli  articoli 5 e 14 legge regionale Marche
14 luglio  1997  n. 41;  Violazione  del principio di tipicita' degli
atti amministrativi.
    Il  provvedimento  del  comune di Macerata che si impugna dispone
"la  decadenza  dal  diritto  di esercitare l'attivita' di agenzia di
viaggi"   della   Bluvacanze,   e   cio'  in  ragione  della  mancata
costituzione  di  un  deposito  cauzionale  a  favore  del  comune di
Macerata pari alla differenza tra la cauzione gia' versata al momento
del rilascio dell'autorizzazione da parte della provincia di Milano e
l'importo previsto dalla legge regionale delle Marche.
    Questa  sanzione non e' prevista ne' dalla legge regionale Marche
14 luglio 1997 n. 41 ne' da alcuna altra norma regionale o nazionale.
    La legge cioe' non sanziona in alcun modo la mancata integrazione
del  deposito  cauzionale. L'art. 5 della legge regionale si limita a
inserire   l'integrazione   della  cauzione  tra  i  contenuti  della
comunicazione da inviare al comune al momento di aprire la filiale di
un  agenzia  di  viaggio  gia'  autorizzata  in  altra regione, senza
stabilire alcuna conseguenza in caso di mancata ottemperanza.
    D'altra  parte l'art. 14, che riguarda specificamente il deposito
cauzionale,  punisce  con  decadenza  dell'autorizzazione  il mancato
versamento  dello  stesso  da  parte  del  "titolare della istituenda
agenzia  di  viaggio  e  turismo"  sanzione evidentemente dettata con
riferimento al rilascio dell'autorizzazione ad esercitare l'attivita'
di  viaggi  e  turismo  e non all'apertura di una filiale, e comunque
inapplicabile  da  parte  di un ente diverso rispetto a quello che ha
rilasciato l'autorizzazione.
    Nemmeno  l'art. 26,  dedicato  alle  sanzioni pecuniarie, prevede
alcuna multa in caso di mancata integrazione della cauzione.
    Il  precetto  dell'art. 5  risulta quindi del tutto sprovvisto di
sanzione;
        b)illegittimita'  costituzionale  dell'articoli 5 e 14, della
legge  regionale  Marche  14 luglio 1997 n. 41, cosi' come modificato
dall'art. 4, comma 1, legge regionale Marche 14 febbraio 2000 n. 8.
    Con  le  sentenze n. 362 del 6 novembre 1998 e n. 54 del 13 marzo
2001   la   Corte   costituzionale   ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  rispettivamente  della  legge della regione Lombardia
n. 27  del  16 settembre  1996  e  della legge della regione Sardegna
n. 13  del 13 luglio 1988, nella parte in cui sottoponevano al regime
autorizzatorio anche la creazione di filiali delle agenzie di viaggio
gia' munite di autorizzazione rilasciata da altra regione.
    Secondo il comune di Macerata, la disciplina prevista dalla legge
regionale  delle  Marche sarebbe coerente con l'interpretazione della
Corte  costituzionale  in  quanto,  non considerando la succursale un
soggetto  distinto  dalla  sede  principale,  non  prescrive  ne'  il
rilascio  di  una nuova distinta autorizzazione ne' il versamento per
intero del deposito cauzionale nella misura prescritta dalla legge.
    Questa tesi pero' non puo' essere condivisa.
    Se  si  dovesse  ritenere  che il comune nel cui territorio viene
aperta  la  filiale  di un'agenzia di viaggio autorizzata in un'altra
regione  ha  il  potere  di impedire l'esercizio dell'attivita' della
filiale, in mancanza dell'integrazione della cauzione, l'art. 5 della
legge  regionale  Marche  14 luglio  1997 n. 41 violerebbe i medesimi
principi che hanno condotto alla dichiarazione di incostituzionalita'
delle leggi della Lombardia e della Sardegna.
    Attribuire  ai  comuni  il  potere  di  revocare  il  diritto  di
esercitare  l'attivita' di agenzia di viaggio alle filiali aperte sul
proprio  territorio  equivarrebbe infatti a reintrodurre una forma di
autorizzazione,  ancora  una  volta  in  violazione  del principio di
unitarieta'  delle imprese, categoria in cui rientrano a pieno titolo
le  agenzie  di  viaggi  e  turismo, ai sensi dell'art. 9 della legge
quadro  sul  turismo e quindi del principio di liberta' di iniziativa
economica sancito dall'art. 41 della Costituzione.

                               Diritto

    L'eccezione   di  incompetenza  territoriale  e'  stata  proposta
tardivamente e non nelle forme del regolamento di competenza. Essa e'
pertanto irricevibile.
    Nel  merito  si  osserva  che,  secondo la legge regionale Marche
14 luglio  1997,  n. 41  modificata dalla legge regionale 14 febbraio
2000,  l'apertura  di una filiale di una agenzia di viaggio e turismo
avente  sede  in  altra  regione  e'  soggetta  a  denuncia  d'inizio
attivita',  nella quale - fra le altre indicazioni richieste - devono
essere  precisati  gli  estremi  del deposito cauzionale gia' versato
nella  regione  in  cui  ha sede l'agenzia principale, opportunamente
integrato  nel caso in cui la cauzione versata sia inferiore a quella
prevista nella regione Marche per le agenzie principali.
    Avendo  la  ricorrente  presentato  la  d.i.a.  prescritta per la
filiale  da  essa  aperta  nelle  Marche  senza pero' provvedere alla
integrazione  del  deposito  cauzionale  la  regione  Marche,  con il
provvedimento impugnato, ha disposto la chiusura della filiale.
    Ai  fini  del  decidere  e'  dunque  rilevante  stabilire  se sia
costituzionalmente   corretta   la   previsione  di  una  d.i.a.  per
l'apertura   della   filiale  di  un'agenzia  di  viaggio  e  turismo
unitamente  alla  eventuale  integrazione della cauzione gia' versata
dall'agenzia principale nella regione ove essa ha la propria sede.
    Non   vi  e'  dubbio  che  il  sistema  della  d.i.a.  differisce
strutturalmente  dal  sistema autorizzatario, tanto che le situazioni
giuridiche  soggettive  assoggettate  a  d.i.a. vengono correttamente
qualificate   dalla   dottrina   come  diritti  soggettivi  a  regime
amministrativo,  mentre  le  autorizzazioni si correlano a situazioni
giuridiche   soggettive   di   interesse   legittimo,  con  tutte  le
conseguenti ben note differenze.
    Il   sistema  autorizzatario  introdotto  dalle  leggi  regionali
Sardegna  13 luglio 1988, n. 13 e Lombardia 16 settembre 1996, n. 27,
gia'    dichiarato   costituzionalmente   illegittimo   dalla   Corte
costituzionale  con sentenza 6 novembre 1998, n. 362 e 13 marzo 2001,
n. 54, e' dunque radicalmente diverso da quello vigente nella regione
Marche.  Anche  di  quest'ultimo  e'  lecito  pero'  dubitare che sia
costituzionalmente  corretto.  Anch'esso,  infatti,  contrasta con la
regola   per  cui  la  legislazione  regionale  nell'esercizio  della
competenza    esclusiva   e'   tenuta   ad   osservare   i   principi
costituzionali.  Nel  caso,  il  contrasto si pone con l'art. 9 della
legge  17 maggio  1983,  n. 217,  che si ispira ad una configurazione
unitaria  delle  agenzie  di viaggio e turismo, definite come imprese
senza  discostarsi dalle comuni nozioni del diritto commerciale, alla
luce  delle  quali  gli  uffici,  le  filiali, le sedi secondarie non
costituiranno  entita'  separate dall'azienda, ne' centro autonomo di
imputazione  di interessi economici distinti da quelli che fanno capo
all'imprenditore;  pertanto l'autorizzazione conseguita da un'impresa
si estende alle filiali ed alle succursali che l'imprenditore intende
aprire sul territorio nazionale. In questa ottica, a tutto concedere,
puo'  ammettersi  ai  fini  dell'apertura  di  una filiale una pura e
semplice  d.i.a.,  cui  non  si  accompagnino  pero'  ulteriori oneri
procedimentali;   non,  invece,  l'imposizione  di  integrazioni  del
deposito cauzionale.
    Si  impone,  pertanto,  la  sospensione  del  presente giudizio e
l'invio degli atti alla Corte costituzionale.
                              P. Q. M.
    Sospende  il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione
degli  atti  alla  Corte costituzionale, ritenendo non manifestamente
infondata  la questione di legittimita' costituzionale degli articoli
5  e  14  della  legge  regionale  Marche  14 luglio 1997, n. 41 come
modificata  dalla  legge  regionale  Marche 14 febbraio 2000, n. 8 in
relazione all'art. 41 e 120 Cost.
    Dispone  che,  a cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in causa nonche' al presidente del consiglio
regionale della regione Marche.
        Cosi' deciso in Milano il 28 marzo 2002
           Il Presidente, relatore ed estensore: Barbieri
02C0712