N. 337 ORDINANZA 8 - 12 luglio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Uffici  giudiziari  -  Giudice  di pace - Norme istitutive - Ritenuta
  creazione  di  un  giudice  speciale  composto  solo  da magistrati
  onorari  non  regolati dall'ordinamento giudiziario ne' assunti per
  concorso  -  Lamentata violazione delle norme sulla giurisdizione -
  Censura  riferita  genericamente  a  un  intero  testo  di  legge -
  Manifesta inammissibilita' della questione.
- Legge 21 novembre 1991, n. 374, art. 1 e intero testo.
- Costituzione,  artt.  102,  primo  e  secondo  comma,  106, primo e
  secondo  comma,  VII  disp.  trans. e sezione I del titolo IV della
  parte seconda.
(GU n.28 del 17-7-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Massimo VARI;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco AMIRANTE;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
21 novembre  1991,  n. 374,  e dell'intero testo della predetta legge
(Istituzione del giudice di pace), promosso con ordinanza emessa il 1
febbraio  2001  dal  giudice  conciliatore di Milano nel procedimento
civile  vertente  tra  Gandolfi  Paola  e  F.R.  Grandi Opere s.r.l.,
iscritta  al  n. 482  del  registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 25,  1a  serie  speciale,
dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Fernanda Contri.
    Ritenuto  che  il giudice conciliatore di Milano ha sollevato, in
riferimento  agli  artt. 102,  primo  e  secondo  comma, 106, primo e
secondo  comma,  alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme
della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione,
questione   di   legittimita'   costituzionale  dell'art. 1  e,  "per
conseguenza",  dell'intero testo della legge 21 novembre 1991, n. 374
(Istituzione del giudice di pace);
        che   il   rimettente   e'   investito   della  decisione  di
un'opposizione  ad  un  decreto  ingiuntivo  con  il  quale era stato
intimato  il pagamento di una somma di denaro per l'acquisto di libri
e  che  parte opponente, assumendo di aver comunicato al venditore la
propria volonta' di recedere dal contratto di compravendita stipulato
al di fuori dei locali commerciali, a norma dell'art. 6, comma 2, del
decreto   legislativo   15 gennaio   1992,  n. 50  (Attuazione  della
direttiva  n. 85/577/CEE  in materia di contratti negoziati fuori dei
locali  commerciali), ha chiesto in via principale la declaratoria di
nullita'  del  decreto  ingiuntivo  per  mancanza di causa, stante il
tempestivo esercizio del diritto di recesso;
        che  il  rimettente  ritiene  di  dover  declinare la propria
competenza  territoriale  e  - poiche' l'art. 12 del d.lgs. n. 50 del
1992  stabilisce  la  competenza  del  giudice del luogo di residenza
della  parte  opponente - individua il giudice competente nel giudice
conciliatore  di  Gattatico,  ufficio  che  "non esiste piu'", con la
conseguenza   che   la   declaratoria  di  incompetenza  territoriale
impedirebbe  alle  parti la riassunzione della causa, con lesione del
loro  diritto  di  difesa e con la conseguente necessita' di indicare
quale giudice competente il giudice di pace di Reggio Emilia;
        che  le censure del rimettente investono l'art. 1 della legge
21 novembre  1991, n. 374, e, "per conseguenza", l'intero testo della
legge  sull'istituzione  del  giudice  di pace, che avrebbe creato un
ufficio  giudiziario  composto  solo  da  magistrati onorari, che non
essendo  regolati  dalle  norme  sull'ordinamento  giudiziario  e non
essendo  nominati  per  concorso devono ritenersi giudici speciali in
violazione  degli  artt. 102,  primo  e  secondo  comma, 106, primo e
secondo  comma,  della  Costituzione,  nonche' della VII disposizione
transitoria  e  di tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della
Parte Seconda della Costituzione;
        che, come osserva il rimettente, il giudice conciliatore, pur
se non nominato per concorso, risulta costituzionalmente legittimo in
base  alla  VII  disposizione  transitoria, trattandosi di un ufficio
esistente  nell'ordinamento  giudiziario  allora in vigore, mentre il
giudice di pace e' una figura creata ex novo;
        che,  quanto  alla  rilevanza della questione nel giudizio in
corso,  secondo il rimettente si dovrebbe dichiarare la competenza di
un   giudice   "istituito   da   una   legge  la  cui  illegittimita'
costituzionale  appare  non  manifestamente infondata", e che "in tal
senso  vengono  superate le argomentazioni di cui all'ordinanza della
Corte costituzionale in data 16 dicembre 1998, n. 458";
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile
o infondata;
        che   l'Avvocatura,   dopo   aver  ricordato  che  un'analoga
questione  di legittimita' costituzionale avente ad oggetto le stesse
norme  oggi  impugnate, sollevata nel corso delle stesso giudizio dal
medesimo   giudice   conciliatore  di  Milano,  e'  stata  dichiarata
manifestamente  inammissibile  dalla Corte con l'ordinanza n. 458 del
1998,  rileva che anche la questione odierna e' inammissibile perche'
riproposta   nello   stesso   grado   di   giudizio,   in  violazione
dell'art. 24,  secondo  comma,  della  legge  11 marzo  1953,  n. 87,
perche'   sollevata   da   un  giudice  che  si  e'  gia'  dichiarato
incompetente,  e  perche'  il giudice a quo dubita della legittimita'
costituzionale  di  un intero testo di legge e quale parametro indica
una  intera  Sezione  di  norme  della  Costituzione, il che rende la
censura del tutto generica.
    Considerato  che  il  giudice conciliatore di Milano dubita della
legittimita'   costituzionale   dell'art. 1   e   dell'intera   legge
21 novembre  1991,  n. 374  (Istituzione  del  giudice  di pace), per
violazione  degli  artt. 102,  primo  e  secondo  comma, 106, primo e
secondo  comma,  della  Costituzione,  nonche' della VII disposizione
transitoria  e  di tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della
Parte  Seconda  della  Costituzione,  in  quanto, avendo istituito un
ufficio giudiziario formato esclusivamente da magistrati onorari, non
nominati per concorso, avrebbe creato un giudice speciale;
        che  questa  Corte,  investita dal medesimo giudice nel corso
dello  stesso  giudizio  a  quo di analoghe questioni di legittimita'
costituzionale  concernenti,  tra l'altro, l'intero testo della legge
n. 374  del  1991,  con  ordinanza  n. 458  del 1998 le ha dichiarate
manifestamente   inammissibili   in  quanto  prospettate  in  termini
ambigui, perplessi e comunque contraddittori;
        che il giudice a quo, sollevando l'attuale questione, investe
nuovamente  l'intero  testo  della  legge  n. 374 del 1991 ed indica,
quali  parametri di legittimita' costituzionale, tutte le norme della
Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione;
        che,  anche  senza  voler  considerare  che  si tratta di una
sostanziale  riproposizione  della  stessa  questione gia' dichiarata
inammissibile  dalla  Corte,  la presente questione risulta anch'essa
manifestamente    inammissibile    in    quanto,    per   consolidata
giurisprudenza  di  questa  Corte,  il  giudice  a  quo  e' tenuto ad
individuare  la  norma,  o  la  parte  di essa, che determinerebbe la
lamentata  lesione  della  Costituzione,  indicando specificamente le
ragioni per le quali ritiene violati i singoli parametri;
        che  di detti requisiti l'ordinanza di rimessione risulta del
tutto  carente, dal momento che in essa si censura un intero testo di
legge  con riferimento a tutte le norme sulla giurisdizione contenute
in Costituzione;
        che percio' la questione e' manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1  e  dell'intero testo della
legge  21 novembre  1991,  n. 374  (Istituzione del giudice di pace),
sollevata, in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106,
primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le
norme  della  Sezione  I  del  Titolo  IV  della  Parte Seconda della
Costituzione,  dal  giudice  conciliatore  di  Milano con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.
                         Il Presidente: Vari
                        Il redattore: Contri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 12 luglio 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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