N. 350 ORDINANZA 8 - 16 luglio 2002
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Adozione e affidamento - Adozione di minore straniero - Attribuzione automatica all'adottato del solo cognome degli adottanti - Impossibilita' per il giudice di disporre che il minore conservi anche il cognome della famiglia di origine - Prospettata lesione del diritto inviolabile al nome, del principio di ragionevolezza e delle norme convenzionali dettate in materia di adozione - Inapplicabilita' nel giudizio a quo delle disposizioni censurate - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. - Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 35, 27 e 28 (in combinato disposto), nel testo modificato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149. - Costituzione, artt. 2, 3, 10 e 11.(GU n.29 del 24-7-2002 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 35, 27 e 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nel testo modificato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonche' al titolo VIII del libro primo del codice civile), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 2001 dal Tribunale di Vicenza, iscritta al n. 966 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1a serie speciale, dell'anno 2002. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice relatore Fernanda Contri. Ritenuto che il Tribunale di Vicenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 11 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 35, 27 e 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, in caso di adozione di un minore straniero, dispongono l'attribuzione automatica all'adottato del solo cognome degli adottanti, non consentendo al giudice di disporre che il minore conservi anche il cognome originario; che il giudice a quo, e' investito dell'esame di una domanda, presentata dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 69, 165, 166 e 167 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), con la quale e' stata promossa d'ufficio la formazione dell'atto di nascita di un minore adottato all'estero; che con successiva domanda integrativa del 21 febbraio 2001, il pubblico ministero chiedeva che il minore potesse mantenere il cognome originario "in uno col cognome degli adottanti", facendo proprie le motivazioni di una istanza in tal senso presentatagli dai genitori adottivi; che a fondamento di tale seconda domanda il pubblico ministero faceva presente come il minore avesse percepito negativamente la perdita del suo cognome originario, vivendo la stessa come una sorta di "amputazione della personalita'" e che nello stesso nucleo familiare era gia' inserita la sorella dell'adottato; che le ragioni esposte dall'istante venivano in seguito confermate dall'istruttoria disposta dal giudice, che accertava che la perdita del cognome era stata vissuta come una espropriazione da parte del minore; che, ad avviso del Tribunale di Vicenza, la domanda del pubblico ministero non potrebbe, in applicazione delle disposizioni impugnate, trovare accoglimento, in quanto il Tribunale per i minorenni di Venezia, con decreto del 1 febbraio 1999, aveva riconosciuto il provvedimento dell'autorita' straniera quale affidamento preadottivo del minore e successivamente, con decreto dell'8 agosto 2000, aveva dichiarato l'adozione del minore ordinando la trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile; che, secondo il giudice a quo, poiche' l'art. 35 della legge n. 184 del 1983 richiama l'art. 27 della stessa legge, deve dedursi che l'adozione internazionale produce gli stessi effetti di quella nazionale e comporta di conseguenza l'automatica attribuzione al minore del solo cognome degli adottanti, come ribadito dal successivo art. 28; che, ad avviso del rimettente, quanto alla attribuzione del cognome al minore adottato all'estero, va verificata la compatibilita' con i principi costituzionali dell'impostazione seguita dal legislatore del 1983, confermata dalla novella del 1998, nella parte in cui essa viene "assunta in termini di tale assolutezza da non consentire deroghe neppure in comprovati casi particolari nei quali l'interesse del minore deponga in senso contrario"; che, ricordata la giurisprudenza della Corte in tema di tutela del nome quale diritto garantito dall'art. 2 Cost. (sentenze nn. 13 del 1994, 297 del 1996 e 120 del 2001), secondo il giudice a quo la forzosa soppressione del cognome della famiglia di origine potrebbe configurare una violazione del diritto all'identita' personale dell'adottato; che, sempre secondo il Tribunale di Vicenza, la rigidita' delle disposizioni impugnate e' irragionevole, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto non tiene in considerazione l'eventualita' che in casi specifici e comprovati l'interesse del minore possa essere piu' tutelato dal mantenimento, piuttosto che dalla soppressione, del cognome di origine; che, rileva ancora il rimettente, l'art. 10, terzo comma, della legge 22 maggio 1974, n. 357 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967), prevede espressamente che, come regola generale, l'adottato possa assumere il cognome dell'adottante o aggiungerlo al proprio, secondo un'impostazione piu' rispettosa dei casi concreti; che il giudice a quo ritiene che tale disposizione "si ponga come parametro per valutare la correttezza costituzionale della disciplina legale denunciata" in riferimento agli artt. 10 e 11 Cost., anche perche' la legge n. 476 del 1998, nel modificare l'originaria disciplina della legge n. 184 del 1983 in materia di adozione internazionale, non avrebbe minimamente considerato le norme di detta Convenzione del 1967; che nel giudizio di legittimita' costituzionale e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibile o, in subordine, infondata la questione sollevata dal Tribunale di Vicenza; che preliminarmente la difesa erariale rileva come il riferimento, quali parametri di illegittimita' costituzionale, agli artt. 10 e 11 Cost. risulti non pertinente, non avendo il Paese di provenienza del minore sottoscritto le Convenzioni internazionali citate nell'ordinanza di rimessione e non venendo in questione ne' il rispetto di norme internazionali di natura consuetudinaria, ne' alcuna limitazione alla sovranita' nazionale; che l'Avvocatura osserva che puo' dubitarsi della rilevanza della questione nel procedimento a quo, che concerne la ricostruzione e la formazione di un atto di stato civile e non gli effetti della gia' disposta adozione, rilevando come il giudice a quo, non si sia dato minimamente carico di esaminare la disposizione di cui all'art. 95, comma 3, del d.P.R. n. 396 del 2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), secondo cui l'interessato puo' comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai un autonomo segno distintivo della sua identita' personale; che l'Avvocatura ritiene che le norme censurate non siano incompatibili coi principi costituzionali invocati, in quanto dettate per favorire la piena integrazione del minore nel nuovo nucleo famigliare, e che la questione abbia carattere manipolativo, in quanto volta ad introdurre una scelta discrezionale del giudice. Considerato che il Tribunale di Vicenza dubita della legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 35, 27 e 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, per la adozione di minori stranieri, prevedendo l'automatica attribuzione all'adottato del solo cognome degli adottanti, non consentono che il tribunale possa stabilire che il minore possa conservare anche il cognome originario, per violazione: dell'art. 2 della Costituzione, essendo la possibilita' di mantenere il cognome originario un diritto inviolabile della persona; dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, dal momento che l'automatica attribuzione al minore del solo cognome degli adottanti non terrebbe in considerazione i singoli casi specifici; degli artt. 10 e 11 Cost., perche' le disposizioni impugnate non terrebbero in alcuna considerazione le norme della Convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, ratificata dalla legge 22 maggio 1974, n. 357; che il giudice rimettente, investito della domanda del pubblico ministero volta alla formazione di un atto di stato civile, censura le disposizioni sull'adozione internazionali dei minorenni - delle quali non deve in alcun modo fare applicazione, essendo esse gia' state considerate dal competente tribunale per i minorenni - omettendo al contrario di valutare l'incidenza sul procedimento in corso dell'art. 95, comma, 3, del d.P.R. n. 396 del 2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), che consente all'interessato di chiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli, quando questo costituisce ormai un autonomo segno distintivo della sua identita' personale; che la questione sollevata dal Tribunale di Vicenza appare percio' manifestamente inammissibile per irrilevanza, perche' le disposizioni impugnate non devono essere applicate dal giudice a quo chiamato a decidere in materia diversa da quella dell'adozione, sulla quale si e' gia' pronunciato il tribunale minorile competente. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 35, 27 e 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nel testo modificato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonche' al titolo VIII del libro primo del codice civile), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 11 della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Contri Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 16 luglio 2002. Il direttore della cancelleria:Di Paola 02C0735