N. 350 ORDINANZA 8 - 16 luglio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Adozione  e affidamento - Adozione di minore straniero - Attribuzione
  automatica   all'adottato   del  solo  cognome  degli  adottanti  -
  Impossibilita'  per  il  giudice di disporre che il minore conservi
  anche  il  cognome  della famiglia di origine - Prospettata lesione
  del  diritto inviolabile al nome, del principio di ragionevolezza e
  delle   norme  convenzionali  dettate  in  materia  di  adozione  -
  Inapplicabilita'  nel giudizio a quo delle disposizioni censurate -
  Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'.
- Legge  4  maggio  1983,  n. 184,  artt.  35,  27 e 28 (in combinato
  disposto), nel testo modificato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10 e 11.
(GU n.29 del 24-7-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale del combinato disposto
degli  artt. 35,  27  e 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto
del  minore  ad  una  famiglia),  nel  testo  modificato  dalla legge
28 marzo  2001,  n. 149  (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184,
recante  "Disciplina  dell'adozione  e  dell'affidamento dei minori",
nonche'  al  titolo VIII del libro primo del codice civile), promosso
con  ordinanza  emessa  il  16 ottobre 2001 dal Tribunale di Vicenza,
iscritta  al  n. 966  del  registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  n. 2,  1a  serie  speciale,
dell'anno 2002.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 5 giugno 2002 il giudice
relatore Fernanda Contri.
    Ritenuto che il Tribunale di Vicenza ha sollevato, in riferimento
agli   artt. 2,   3,   10  e  11  della  Costituzione,  questione  di
legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 35, 27
e  28  della  legge  4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una
famiglia),  nella  parte  in  cui,  in  caso di adozione di un minore
straniero, dispongono l'attribuzione automatica all'adottato del solo
cognome  degli  adottanti, non consentendo al giudice di disporre che
il minore conservi anche il cognome originario;
        che il giudice a quo, e' investito dell'esame di una domanda,
presentata dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 69, 165, 166 e
167 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato
civile),  con  la  quale  e'  stata  promossa d'ufficio la formazione
dell'atto di nascita di un minore adottato all'estero;
        che  con successiva domanda integrativa del 21 febbraio 2001,
il  pubblico  ministero  chiedeva  che il minore potesse mantenere il
cognome  originario  "in  uno  col  cognome degli adottanti", facendo
proprie  le motivazioni di una istanza in tal senso presentatagli dai
genitori adottivi;
        che   a  fondamento  di  tale  seconda  domanda  il  pubblico
ministero   faceva   presente   come   il   minore  avesse  percepito
negativamente  la  perdita  del  suo  cognome  originario, vivendo la
stessa come una sorta di "amputazione della personalita'" e che nello
stesso nucleo familiare era gia' inserita la sorella dell'adottato;
        che  le  ragioni  esposte  dall'istante  venivano  in seguito
confermate  dall'istruttoria  disposta dal giudice, che accertava che
la  perdita  del cognome era stata vissuta come una espropriazione da
parte del minore;
        che,  ad  avviso  del  Tribunale  di  Vicenza, la domanda del
pubblico  ministero  non potrebbe, in applicazione delle disposizioni
impugnate,  trovare  accoglimento,  in  quanto  il  Tribunale  per  i
minorenni  di  Venezia,  con  decreto  del  1  febbraio  1999,  aveva
riconosciuto   il   provvedimento   dell'autorita'   straniera  quale
affidamento  preadottivo  del  minore  e successivamente, con decreto
dell'8 agosto  2000, aveva dichiarato l'adozione del minore ordinando
la trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile;
        che,  secondo il giudice a quo, poiche' l'art. 35 della legge
n. 184  del  1983 richiama l'art. 27 della stessa legge, deve dedursi
che  l'adozione  internazionale  produce gli stessi effetti di quella
nazionale  e  comporta  di  conseguenza  l'automatica attribuzione al
minore del solo cognome degli adottanti, come ribadito dal successivo
art. 28;
        che,  ad  avviso del rimettente, quanto alla attribuzione del
cognome   al   minore   adottato   all'estero,   va   verificata   la
compatibilita'   con   i  principi  costituzionali  dell'impostazione
seguita  dal legislatore del 1983, confermata dalla novella del 1998,
nella parte in cui essa viene "assunta in termini di tale assolutezza
da  non consentire deroghe neppure in comprovati casi particolari nei
quali l'interesse del minore deponga in senso contrario";
        che,  ricordata  la  giurisprudenza  della  Corte  in tema di
tutela  del  nome quale diritto garantito dall'art. 2 Cost. (sentenze
nn. 13  del  1994, 297 del 1996 e 120 del 2001), secondo il giudice a
quo  la  forzosa  soppressione  del cognome della famiglia di origine
potrebbe   configurare   una  violazione  del  diritto  all'identita'
personale dell'adottato;
        che,  sempre  secondo  il  Tribunale di Vicenza, la rigidita'
delle   disposizioni   impugnate  e'  irragionevole,  in  riferimento
all'art. 3   Cost.,   in   quanto   non   tiene   in   considerazione
l'eventualita'  che  in  casi  specifici e comprovati l'interesse del
minore  possa  essere  piu'  tutelato dal mantenimento, piuttosto che
dalla soppressione, del cognome di origine;
        che,  rileva  ancora  il  rimettente, l'art. 10, terzo comma,
della  legge  22 maggio  1974,  n. 357  (Ratifica ed esecuzione della
convenzione  europea  in  materia  di  adozione  di minori, firmata a
Strasburgo il 24 aprile 1967), prevede espressamente che, come regola
generale,  l'adottato  possa  assumere  il  cognome  dell'adottante o
aggiungerlo  al  proprio, secondo un'impostazione piu' rispettosa dei
casi concreti;
        che  il giudice a quo ritiene che tale disposizione "si ponga
come  parametro  per  valutare  la  correttezza  costituzionale della
disciplina  legale  denunciata"  in  riferimento  agli  artt. 10 e 11
Cost.,  anche  perche'  la  legge  n. 476  del  1998,  nel modificare
l'originaria  disciplina  della  legge  n. 184 del 1983 in materia di
adozione internazionale, non avrebbe minimamente considerato le norme
di detta Convenzione del 1967;
        che   nel   giudizio   di   legittimita'   costituzionale  e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di
dichiarare  inammissibile  o,  in  subordine,  infondata la questione
sollevata dal Tribunale di Vicenza;
        che   preliminarmente  la  difesa  erariale  rileva  come  il
riferimento,  quali  parametri di illegittimita' costituzionale, agli
artt. 10  e  11  Cost. risulti non pertinente, non avendo il Paese di
provenienza  del  minore  sottoscritto  le Convenzioni internazionali
citate nell'ordinanza di rimessione e non venendo in questione ne' il
rispetto  di  norme  internazionali  di  natura  consuetudinaria, ne'
alcuna limitazione alla sovranita' nazionale;
        che  l'Avvocatura  osserva che puo' dubitarsi della rilevanza
della questione nel procedimento a quo, che concerne la ricostruzione
e  la  formazione  di un atto di stato civile e non gli effetti della
gia'  disposta  adozione, rilevando come il giudice a quo, non si sia
dato   minimamente   carico  di  esaminare  la  disposizione  di  cui
all'art. 95,  comma 3, del d.P.R. n. 396 del 2000 (Regolamento per la
revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a
norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127),
secondo  cui l'interessato puo' comunque richiedere il riconoscimento
del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli
se  questo  costituisce  ormai un autonomo segno distintivo della sua
identita' personale;
        che  l'Avvocatura  ritiene  che  le norme censurate non siano
incompatibili coi principi costituzionali invocati, in quanto dettate
per  favorire  la  piena  integrazione  del  minore  nel nuovo nucleo
famigliare,  e  che  la  questione  abbia  carattere manipolativo, in
quanto volta ad introdurre una scelta discrezionale del giudice.
    Considerato che il Tribunale di Vicenza dubita della legittimita'
costituzionale  del  combinato disposto degli artt. 35, 27 e 28 della
legge  4 maggio  1983,  n. 184  (Diritto del minore ad una famiglia),
nella  parte  in cui, per la adozione di minori stranieri, prevedendo
l'automatica   attribuzione   all'adottato  del  solo  cognome  degli
adottanti,  non  consentono  che  il tribunale possa stabilire che il
minore  possa conservare anche il cognome originario, per violazione:
dell'art. 2  della Costituzione, essendo la possibilita' di mantenere
il   cognome   originario   un  diritto  inviolabile  della  persona;
dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, dal momento
che  l'automatica  attribuzione  al  minore  del  solo  cognome degli
adottanti  non  terrebbe  in considerazione i singoli casi specifici;
degli  artt. 10  e  11  Cost.,  perche' le disposizioni impugnate non
terrebbero  in  alcuna  considerazione  le  norme  della  Convenzione
europea  in  materia  di  adozione di minori, firmata a Strasburgo il
24 aprile 1967, ratificata dalla legge 22 maggio 1974, n. 357;
        che  il  giudice  rimettente,  investito  della  domanda  del
pubblico  ministero volta alla formazione di un atto di stato civile,
censura  le disposizioni sull'adozione internazionali dei minorenni -
delle  quali  non  deve in alcun modo fare applicazione, essendo esse
gia'  state  considerate  dal  competente tribunale per i minorenni -
omettendo  al  contrario  di valutare l'incidenza sul procedimento in
corso dell'art. 95, comma, 3, del d.P.R. n. 396 del 2000 (Regolamento
per  la  revisione  e la semplificazione dell'ordinamento dello stato
civile,  a  norma  dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997,
n. 127),  che  consente all'interessato di chiedere il riconoscimento
del    diritto    al   mantenimento   del   cognome   originariamente
attribuitogli,  quando  questo  costituisce  ormai  un autonomo segno
distintivo della sua identita' personale;
        che  la  questione  sollevata dal Tribunale di Vicenza appare
percio'  manifestamente  inammissibile  per  irrilevanza,  perche' le
disposizioni  impugnate non devono essere applicate dal giudice a quo
chiamato a decidere in materia diversa da quella dell'adozione, sulla
quale si e' gia' pronunciato il tribunale minorile competente.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 35, 27
e  28  della  legge  4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una
famiglia),  nel  testo  modificato  dalla legge 28 marzo 2001, n. 149
(Modifiche  alla  legge  4 maggio  1983,  n. 184, recante "Disciplina
dell'adozione  e dell'affidamento dei minori", nonche' al titolo VIII
del  libro  primo  del codice civile), sollevata, in riferimento agli
artt. 2,  3, 10 e 11 della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Contri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 16 luglio 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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