N. 351 ORDINANZA 8 - 16 luglio 2002
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Regione Liguria - Sanita' - Rapporti giuridici pregressi facenti capo alle soppresse unita' sanitarie locali Trasferimento di diritto della legittimazione sostanziale e processuale alle neoistituite aziende sanitarie locali, anziche' alla regione - Prospettata violazione del principio di eguaglianza delle parti, del diritto alla difesa e dei principi della legislazione dello Stato - Possibile incidenza sulla questione dell'intervenuto mutamento di uno dei parametri costituzionali indicati dal rimettente - Difetto di motivazione sul punto - Manifesta inammissibilita'. - Legge Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, artt. 1 e 2. - Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 117.(GU n.29 del 24-7-2002 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 2001 dalla Corte di appello di Genova nel procedimento civile vertente tra la Regione Liguria e la Opam Oils S.p.a., iscritta al n. 47 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1a serie speciale, dell'anno 2002. Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti. Ritenuto che la Corte di appello di Genova, con ordinanza in data 31 ottobre 2001 e depositata il 12 novembre 2001, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione; che l'ordinanza censura gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, nella parte in cui hanno trasferito alle aziende unita' sanitarie locali, invece che alla Regione, la titolarita' e la legittimazione, sostanziale e processuale, in ordine ai debiti delle soppresse unita' sanitarie locali; che il giudice a quo, rileva che gli artt. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - nell'ambito del riordino del Servizio sanitario nazionale disposto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - vietano alle regioni di far gravare sulle neoistituite aziende sanitarie locali i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unita' sanitarie locali, e prevedono a tal fine l'istituzione di gestioni a stralcio, successivamente trasformate in gestioni liquidatorie; che, al riguardo, il rimettente richiama il consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo cui le predette disposizioni avrebbero determinato una successione ex lege a titolo particolare delle regioni nei rapporti di credito e di debito gia' facenti capo alle unita' sanitarie locali; che, peraltro, nel corso del giudizio sono entrate in vigore le norme regionali impugnate, le quali hanno disposto la cessazione delle gestioni liquidatorie ed hanno previsto che i rapporti giuridici gia' facenti capo alle unita' sanitarie locali ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ancorche' oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto trasferiti alle aziende unita' sanitarie locali ed ai predetti istituti, ai quali restano attribuite la titolarita' e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva; che, ad avviso del giudice rimettente, detto trasferimento altererebbe l'eguaglianza delle parti "sia nella sostanza obbligatoria che nel processo", in quanto, relativamente ad un'obbligazione di diritto comune, viene sostituito d'imperio il soggetto debitore senza il consenso della parte creditrice, di fatto istituendosi "una forma di liberazione del debitore diversa dall'adempimento, non prevista dalla disciplina civilistica"; che sarebbe altresi' violato il diritto alla difesa, il quale esige un'effettiva eguaglianza delle parti nel processo, in quanto, a lite iniziata, la Regione sottrae se' stessa "alla soggettivita' processuale (legittimazione passiva) alla quale era ed e' tenuta come parte sostanziale del rapporto obbligatorio"; che infine le norme regionali ostacolerebbero la riforma del Servizio sanitario nazionale, in quanto, onerando le aziende sanitarie locali di quei debiti pregressi che il legislatore statale aveva inteso porre a carico delle regioni, contrasterebbero con il principio secondo il quale i nuovi organismi dovevano essere liberi da passivita' che ne potessero frenare od ostacolare l'attivita'. Considerato che la questione di legittimita' costituzionale ha ad oggetto gli artt.1 e 2 della legge della Regione Liguria n. 26 del 2000, che prevedono la cessazione delle gestioni liquidatorie delle unita' sanitarie locali ed il trasferimento dei relativi rapporti giuridici alle aziende sanitarie locali istituite a norma del decreto legislativo n. 502 del 1992; che le norme impugnate sono state censurate dal giudice a quo, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione; che, anteriormente alla pronuncia di rimessione, e' entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", la quale, tra l'altro, all'art. 3 ha sostituito l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione; che, nonostante la nuova disciplina sia entrata in vigore in data anteriore a quella di deposito dell'ordinanza di rimessione, il giudice a quo, non ha motivato se il mutamento di uno dei parametri costituzionali indicati incida sui termini della questione sollevata; che, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (cfr. ordinanza n. 523 del 2000). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, dalla Corte di appello di Genova, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Capotosti Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 16 luglio 2002. Il direttore della cancelleria:Di Paola 02C0736