N. 352 ORDINANZA 8 - 16 luglio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Regione Liguria - Sanita' - Rapporti giuridici pregressi gia' facenti
  capo  alle  unita' sanitarie locali - Trasferimento di diritto alle
  neoistituite  aziende  sanitarie  locali - Legittimazione di queste
  ultime,  sostanziale  e processuale, attiva e passiva - Prospettata
  violazione  del  principio  di eguaglianza delle parti, del diritto
  alla   difesa  e  dei  principi  fondamentali  che  richiedono,  in
  particolare,  di  porre a carico delle regioni, e non delle aziende
  sanitarie, i debiti delle pregresse gestioni delle unita' sanitarie
  locali  -  Sopravvenuta  modifica  di una delle norme invocate come
  parametro di giudizio - Restituzione degli atti al giudice a quo.
- Legge Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, artt. 1 e 2.
- Costituzione,  artt. 3, 24, 111 e 117; legge cost. 18 ottobre 2001,
  n. 3.
(GU n.29 del 24-7-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge  della  Regione  Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle
gestioni   liquidatorie   in  campo  sanitario  costituite  ai  sensi
dell'art. 2,   comma  14,  della  legge  28 dicembre  1995,  n. 549),
promosso  con  ordinanza  emessa  il  18 aprile 2001 dal Tribunale di
Genova  nel  procedimento civile vertente tra la Regione Liguria e la
Figli  di  Pinin  Piero  e  C. S.p.a., iscritta al n. 50 del registro
ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 6, 1a serie speciale, dell'anno 2002.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 5 giugno 2002 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
    Ritenuto  che il Tribunale di Genova, con ordinanza del 18 aprile
2001,  ha  sollevato  questione  di legittimita' costituzionale degli
artt. 1e  2  della  legge  della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26
(Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite
ai  sensi  dell'art. 2,  comma  14,  della  legge  28 dicembre  1995,
n. 549),   in   riferimento   agli  artt. 3,  24,  111  e  117  della
Costituzione;
        che  l'ordinanza  censura  gli  artt. 1 e 2 della legge della
Regione  Liguria  24 marzo  2000,  n. 26,  nella  parte  in cui hanno
trasferito  alle  aziende  unita'  sanitarie  locali, invece che alla
Regione,   la   titolarita'   e   la  legittimazione,  sostanziale  e
processuale,  in  ordine  ai  debiti delle soppresse unita' sanitarie
locali;
        che  il giudice a quo, rileva che gli artt. 6, comma 1, della
legge   23 dicembre   1994,  n. 724,  e  2,  comma  14,  della  legge
28 dicembre  1995,  n. 549  -  nell'ambito  del riordino del Servizio
sanitario  nazionale  disposto  dal  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 - vietano alle regioni di far gravare sulle neoistituite
aziende  sanitarie  locali  i  debiti  ed i crediti facenti capo alle
gestioni  pregresse  delle unita' sanitarie locali, e prevedono a tal
fine   l'istituzione   di   gestioni   a   stralcio,  successivamente
trasformate in gestioni liquidatorie;
        che,  al  riguardo,  il  rimettente  richiama  il consolidato
orientamento  della  Corte  di  cassazione,  secondo  cui le predette
disposizioni  avrebbero  determinato una successione ex lege a titolo
particolare  delle  regioni  nei rapporti di credito e di debito gia'
facenti capo alle unita' sanitarie locali;
        che,  peraltro, nel corso del giudizio sono entrate in vigore
le  norme  regionali impugnate, le quali hanno disposto la cessazione
delle   gestioni  liquidatorie  ed  hanno  previsto  che  i  rapporti
giuridici  gia'  facenti  capo  alle  unita' sanitarie locali ed agli
istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico, ancorche'
oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto
trasferiti  alle  aziende  unita'  sanitarie  locali  ed  ai predetti
istituti,   ai   quali   restano   attribuite  la  titolarita'  e  la
legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva;
        che,  ad  avviso  del giudice rimettente, detto trasferimento
altererebbe   l'eguaglianza   delle   parti   "sia   nella   sostanza
obbligatoria   che   nel   processo",  in  quanto,  relativamente  ad
un'obbligazione  di  diritto  comune,  viene  sostituito d'imperio il
soggetto  debitore senza il consenso della parte creditrice, di fatto
istituendosi   "una   forma   di  liberazione  del  debitore  diversa
dall'adempimento, non prevista dalla disciplina civilistica";
        che sarebbe altresi' violato il diritto alla difesa, il quale
esige un'effettiva eguaglianza delle parti nel processo, in quanto, a
lite  iniziata,  la  Regione  sottrae  se' stessa "alla soggettivita'
processuale (legittimazione passiva) alla quale era ed e' tenuta come
parte sostanziale del rapporto obbligatorio";
        che  infine le norme regionali ostacolerebbero la riforma del
Servizio   sanitario   nazionale,  in  quanto,  onerando  le  aziende
sanitarie  locali di quei debiti pregressi che il legislatore statale
aveva  inteso  porre  a carico delle regioni, contrasterebbero con il
principio  secondo  il quale i nuovi organismi dovevano essere liberi
da passivita' che ne potessero frenare od ostacolare l'attivita';
    Considerato che la questione di legittimita' costituzionale ha ad
oggetto  gli  artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria n. 26 del
2000,  che  prevedono la cessazione delle gestioni liquidatorie delle
unita'  sanitarie  locali  ed  il trasferimento dei relativi rapporti
giuridici alle aziende sanitarie locali istituite a norma del decreto
legislativo n. 502 del 1992;
        che  le  norme  impugnate  sono state censurate dal giudice a
quo, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione;
        che,   successivamente   alla   pronuncia  dell'ordinanza  di
rimessione,  e'  entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre
2001,  n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione",  la  quale,  tra  l'altro,  all'art. 3  ha  sostituito
l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione;
        che  pertanto,  essendo  stata  modificata  una  delle  norme
costituzionali  invocate  come  parametro  di  giudizio, si impone la
restituzione  degli  atti  al  giudice  a  quo, affinche' riesamini i
termini  della  questione  alla  luce  dell'intervenuto mutamento del
quadro normativo (cfr. ordinanze n. 382 del 2001, n. 72, n. 76, 117 e
164 del 2002).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Genova.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                       Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 16 luglio 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
02C0737