N. 353 SENTENZA 10 - 17 luglio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Giurisdizioni  speciali - Tribunali regionali delle acque pubbliche -
  Composizione - Partecipazione al collegio giudicante di uno dei tre
  tecnici,  gia' funzionari del genio civile, designati quali giudici
  aggregati  -  Lesione del principio di indipendenza e terzieta' del
  giudice - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 138.
- Costituzione,  artt.  108,  secondo comma, 102, secondo comma, 111;
  legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.
(GU n.29 del 24-7-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,
Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 138 del regio
decreto  11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di
legge  sulle  acque  e  impianti  elettrici),  promosso con ordinanza
emessa   il  19 aprile  2000  dal  Tribunale  regionale  delle  acque
pubbliche  di  Firenze  nel  procedimento  civile  vertente tra Nardi
Claudio  ed  altra  e la Regione Toscana ed altri, iscritta al n. 791
del  registro  ordinanze  2000  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 51, 1a serie speciale, dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 22 maggio 2002 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Il Tribunale regionale delle acque pubbliche di Firenze, nel
corso  di  un  procedimento  civile  avente  ad oggetto il diniego di
un'autorizzazione  alla  perforazione  di  un  pozzo  in  prossimita'
dell'Arno,  con ordinanza del 19 aprile 2000, depositata il 24 agosto
2000  (r.o.  n. 791  del  2000),  ha  sollevato,  in riferimento agli
artt. 108  e  97,  primo  comma,  della  Costituzione,  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 138   del   regio   decreto
11 dicembre  1933,  n. 1775  (Testo unico delle disposizioni di legge
sulle  acque  e  impianti elettrici), limitatamente all'ultima parte:
"alla  quale sono aggregati tre funzionari del Genio civile designati
dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e nominati
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
guardasigilli.  Essi  durano  in  carica cinque anni e possono essere
riconfermati...  I  Tribunali  delle  acque  pubbliche  decidono  con
intervento  di tre votanti, uno dei quali deve essere funzionario del
Genio civile".
    Il Collegio rimettente, prima di procedere ad esaminare il merito
della controversia sottoposta al suo esame, ha ritenuto di verificare
la  correttezza  della  propria  costituzione,  avvenuta  peraltro in
conformita'  al  disposto dell'art. 138 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775.
    Il giudice a quo si riporta, dapprima, a precedenti del Tribunale
superiore  delle  acque  pubbliche  e  della Corte di cassazione, che
concludevano  per  la  manifesta  infondatezza di questioni analoghe,
sulla  considerazione  che  i  tecnici  sono  chiamati  dagli  organi
giudicanti  al  fine  di  portare  un  contributo  di  conoscenza  ed
esperienza  e  che  gli  stessi  sono  liberi  da  vincoli  di ordine
gerarchico  che  possano  far  pensare  ad una limitazione della loro
autonomia  di decisione. Tuttavia tali argomentazioni sono apparse al
Collegio   rimettente   insufficienti  a  contrastare  il  dubbio  di
legittimita'  costituzionale  della  norma,  che  regola  la  propria
costituzione,    soprattutto    alla    luce   della   giurisprudenza
costituzionale relativa all'art. 108 della Costituzione.
    In  sintesi  il  contrasto  con  il  dettato costituzionale viene
rilevato  dal  tribunale  in  relazione ad alcune caratteristiche dei
componenti tecnici del Tribunale regionale acque pubbliche:
        essi,  una volta nominati, non solo rimangono nei ruoli degli
Uffici  statali  (ora Provveditorati regionali alle opere pubbliche),
ma  continuano inoltre a prestare servizio con vincolo gerarchico nei
confronti dei loro superiori;
        la  loro scelta, pur essendo la nomina riservata al Consiglio
superiore della magistratura, e' tuttavia ristretta all'esiguo numero
dei funzionari idonei del Provveditorato, che prestino servizio nella
sede del tribunale;
        possono essere riconfermati nell'incarico giurisdizionale;
        l'amministrazione  ha  il  potere  di  farli  cessare in ogni
momento  dalle  funzioni  a seguito di provvedimenti discrezionali di
trasferimento in altra sede;
        sono  di  fatto  "giudici  in  causa propria", in quanto sono
chiamati  a  pronunciarsi  su  atti  emanati  dal  proprio ufficio di
appartenenza e nel quale continuano a prestare servizio, con evidente
lesione del principio di indipendenza del giudice.
    La  norma  de  qua  recherebbe  inoltre vulnus all'art. 97, primo
comma, della Costituzione, in quanto comporterebbe una diminuzione di
credibilita' dell'istituzione stessa.
    2.  - Nel giudizio avanti alla Corte e' intervenuto il Presidente
del   Consiglio  dei  ministri,  con  il  patrocinio  dell'Avvocatura
generale  dello  Stato,  che  ha  concluso  per la infondatezza della
questione sollevata.
    Al  riguardo  l'Avvocatura  generale  dello Stato ha sottolineato
come   sia   assolutamente  indispensabile  l'apporto  di  conoscenze
tecniche  fornito dai membri non togati del Tribunale regionale delle
acque pubbliche.
    Ha   inoltre  contestato  i  rilievi  mossi  dal  giudice  a  quo
precisando:
        che  nell'espletamento della funzione giudicante i componenti
tecnici non sono sottoposti ad alcun vincolo gerarchico nei confronti
dell'amministrazione in cui prestano servizio;
        la  loro indipendenza e' garantita dall'art. 10, primo comma,
della  legge  24 marzo  1958,  n. 195,  che  prevede la loro nomina e
revoca   nell'incarico   da   parte  del  Consiglio  superiore  della
magistratura;
        per  quanto concerne la possibilita' del reincarico, la norma
contestata  non  prevede alcuna preliminare valutazione discrezionale
da parte del potere esecutivo;
        infine, gli istituti dell'astensione e della ricusazione sono
adeguati  a garantire il rispetto del principio di indipendenza, come
peraltro affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.
    L'Avvocatura  sottolinea  infine  che  con  il  completamento del
trasferimento  alle  regioni  di  tutte  le  funzioni  amministrative
concernenti la gestione del demanio idrico, prevista dall'art. 89 del
decreto  legislativo n. 112 del 1998, la questione proposta assumera'
un rilievo del tutto marginale.
    3.  -  La  Corte, con ordinanza istruttoria 4 luglio 2000, tenuto
conto  dei  profili  dedotti  dal  giudice  a  quo e dalla difesa del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, ha disposto che il giudice
relatore  svolgesse  tutti  gli opportuni accertamenti in ordine alle
modalita'  di  designazione  ed  alla nomina dei componenti laici dei
Tribunali regionali delle acque pubbliche.
    4. - Il giudice per l'istruzione, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 13  della  legge  11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 12 delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ha
disposto  il  6 luglio 2000 l'acquisizione di una serie di elementi e
dati,  assegnando  il  termine  di 90 giorni, dalla comunicazione del
provvedimento istruttorio, per la trasmissione alla cancelleria della
Corte,  ponendo  l'onere  a  carico  del  Consiglio  superiore  della
magistratura,  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministero  della  giustizia, del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti   e   del   Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio, a seconda delle rispettive disponibilita' e competenze.
    I  dati  richiesti  sono  riferiti,  tra  l'altro,  al numero dei
funzionari  addetti  (posti  di organico e posti attualmente coperti,
con  eventuale  distinzione  di  ruoli) presso ciascun Provveditorato
regionale  delle  opere  pubbliche,  da  cui sono tratti i componenti
laici  dei  Tribunali  regionali  delle acque pubbliche; la eventuale
documentazione  sulle  difficolta'  di  funzionamento o di scelta nel
caso  di numero esiguo di funzionari addetti, anche in relazione alla
astensione  o  ricusazione  dei  membri  laici,  per  avere  comunque
trattato  ovvero  partecipato  alla trattazione di affari ai quali si
riferisce  la  controversia avanti ai Tribunali regionali delle acque
pubbliche; il concreto sistema attualmente seguito nella designazione
e nomina per i predetti componenti laici; la indicazione di eventuale
delega dal Consiglio superiore della magistratura ai Presidenti delle
Corti  d'appello  ai  sensi  dell'art. 10  della legge 24 marzo 1958,
n. 195;  le  qualifiche  e  il  ruolo  dei  tre  funzionari  nominati
componenti   laici,  per  ciascun  Tribunale  regionale  delle  acque
pubbliche,  con  indicazione  della  sede  e  dell'ufficio  ricoperto
nell'amministrazione di appartenenza.
    5.  -  All'ordinanza  istruttoria,  cui ha fatto seguito, in data
19 novembre  2001,  un  sollecito  a  completare  i  dati ed elementi
inviati,  e'  stato  dato  adempimento,  peraltro  non  completo, non
essendo  stata  fornita,  in  particolare,  alcuna risposta sul punto
relativo   al   numero   dei   funzionari   addetti   presso  ciascun
Provveditorato  alle  opere pubbliche da cui sono tratti i componenti
laici.  In  ordine  alle  eventuali difficolta' di funzionamento o di
scelta  dei  funzionari,  sono  stati  segnalati  solo  rari  casi di
astensione  o ricusazione dei membri laici. Quanto al procedimento di
nomina,  dalle  risposte  pervenute e' emerso che esso e' aderente al
dettato  dell'art. 138  del  t.u.  n. 1775  del  1933.  Il  Consiglio
superiore  della  magistratura,  con  nota  del  22 novembre 2001, ha
precisato  che  "annualmente  il  CSM  delibera il conferimento della
delega ai Presidenti delle Corti d'appello per la nomina, la conferma
e  la  revoca  dei  componenti  estranei  alla magistratura ...". Sul
numero di funzionari nominati, sulla qualifica e ruolo dei funzionari
con  indicazione della sede e dell'ufficio, e' stata fornita risposta
solo da alcuni degli uffici interpellati.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  questione di legittimita' costituzionale, sollevata in
via  incidentale  dal  Tribunale  regionale  delle acque pubbliche di
Firenze,  riguarda  l'art. 138  del  regio  decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775  (Testo  unico  delle  disposizioni  di  legge  sulle acque e
impianti  elettrici),  il  quale  prevede:  "il Tribunale delle acque
pubbliche   e'  costituito  da  una  sezione  della  Corte  d'appello
designata  dal  primo  Presidente",  limitatamente  all'ultima parte:
"alla  quale  [sezione  della  Corte  d'appello]  sono  aggregati tre
funzionari  del  Genio  civile designati dal Presidente del Consiglio
superiore  dei  lavori pubblici e nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro guardasigilli. Essi durano
in  carica  cinque  anni e possono essere riconfermati... I Tribunali
delle acque pubbliche decidono con intervento di tre votanti, uno dei
quali deve essere funzionario del Genio civile".
    Viene  denunciata  la violazione dell'art. 108 della Costituzione
in quanto verrebbe compromessa l'indipendenza e terzieta' dei giudici
speciali,  nonche' dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, per
violazione  del  principio  di buon andamento, atteso che la norma de
qua  comporterebbe  una diminuzione di credibilita' della istituzione
stessa.
    2.  -  La  questione e' fondata sotto il profilo della violazione
dell'art. 108  della  Costituzione  e del principio di indipendenza e
terzieta'   del   giudice,  quale  elemento  essenziale  alla  stessa
intrinseca  natura  della  giurisdizione,  che  si  identifica  nella
indipendenza istituzionale del giudice e nella sua posizione di terzo
imparziale,  qualunque  siano  le  parti  in  giudizio,  compresa  la
pubblica  amministrazione.  Detto  principio riguarda anche i giudici
delle   giurisdizioni   speciali  ed  i  componenti  c.d.  laici  che
partecipano alla amministrazione della giustizia.
    I  Tribunali regionali delle acque pubbliche sono configurati dal
legislatore  come  sezioni  delle Corti di appello (istituite in solo
otto  sedi, talune a carattere pluriregionale) a ciascuna delle quali
sono  aggregati  tre  funzionari del Genio civile (poi principalmente
dei  Provveditorati  delle opere pubbliche), designati dal Presidente
del  Consiglio  superiore dei lavori pubblici: il collegio giudicante
e'   costituito   da  tre  componenti,  uno  dei  quali  deve  essere
funzionario dell'ex Genio civile.
    Di  conseguenza, nei Tribunali regionali delle acque pubbliche vi
e'  sempre  una  partecipazione  al  collegio, come membro c.d. laico
(estraneo  all'ordine  giudiziario),  di un tecnico funzionario della
pubblica amministrazione.
    Nell'art. 102,  secondo comma, della Costituzione, si prevede che
sezioni  specializzate,  per  "determinate  materie"  possano  essere
istituite  (o mantenute) presso gli organi giudiziari ordinari "anche
con   la   partecipazione   di   cittadini   idonei   estranei   alla
magistratura".   Tale   previsione   e'   ancora  piu'  ampia  (anche
quantitativamente, v. sentenza n. 49 del 1968) nell'art. 108, secondo
comma,  della  Costituzione,  a proposito di garanzie di indipendenza
"degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia".
    Pertanto,  l'inserimento di estranei alla magistratura in sezioni
specializzate di organi giudiziari ordinari (art. 102, secondo comma,
della   Costituzione)   o  negli  organi  speciali  di  giurisdizione
(art. 108,  secondo  comma,  della  Costituzione in relazione alla VI
disposizione  transitoria  della  Costituzione)  non  e', di per se',
incompatibile  con  la  Costituzione  e  rientra  in  una valutazione
discrezionale  del  legislatore,  con  il  limite della non manifesta
irragionevolezza e, per quanto riguarda le sezioni specializzate, con
un ulteriore limite quantitativo (integrazione dell'organo costituito
da magistrati ordinari: v. sentenza n. 49 del 1968).
    La  scelta  del legislatore di utilizzare nel collegio giudicante
dei Tribunali regionali delle acque pubbliche un tecnico, come membro
c.d.  laico,  risponde  ad  esigenze  inerenti alla specialita' della
materia,  ai profili tecnici ed agli apprezzamenti che si richiedono,
e  che  sono maggiormente  utili se confortati da esperienze tecniche
concrete  (v.  sentenza  n. 108 del 1962) nelle controversie relative
alle  acque  pubbliche  affidate  ai  Tribunali regionali delle acque
pubbliche.
    3.  -  Il  legislatore,  peraltro,  e'  tenuto  ad assicurare gli
adeguati  requisiti  di  idoneita'  (art. 102,  secondo  comma, della
Costituzione),  compresi  quelli  attitudinali  (sentenza  n. 108 del
1962),  in  relazione alle previste funzioni specifiche da esercitare
dall'"estraneo",  anche  a seconda delle materie affidate, oltre agli
ordinari  requisiti  che  possono  essere  stabiliti  per  gli uffici
pubblici  (art. 51,  primo comma, della Costituzione, sentenza n. 177
del 1973).
    In  relazione alle funzioni affidate ai componenti c.d. laici, il
legislatore   e'  tenuto,  inoltre,  ad  assicurare  le  garanzie  di
indipendenza  (sia  giuridica  che economica) dei predetti "estranei"
(art. 108,  secondo  comma,  della  Costituzione), rafforzate ora dal
nuovo  testo  dell'art. 111  della Costituzione (legge costituzionale
23 novembre  1999, n. 2), applicabile ad ogni giudice ed in qualsiasi
processo.
    Invece,  nella  specie  considerata  dalla  norma  oggetto  della
presente   questione   di   legittimita'   costituzionale  (Tribunale
regionale  acque  pubbliche),  il  nominato funzionario dell'ex Genio
civile  (ora  normalmente  del  Provveditorato delle opere pubbliche)
continua,   anzitutto,   ad   espletare   le  funzioni  istituzionali
nell'ufficio di appartenenza (cfr. sentenza n. 451 del 1989), che ha,
tra le sue attribuzioni, anche le procedure amministrative in materia
di  acque  pubbliche  (anche  se  quelle  statali  sono  divenute nel
frattempo  del tutto residuali, a seguito del passaggio di competenze
alle  regioni); rimane, inoltre, incardinato nella amministrazione di
appartenenza  e quindi soggetto a tutti i condizionamenti dovuti alla
sua  posizione  di  dipendenza  dall'amministrazione  stessa,  che ne
gestisce lo stato giuridico ed economico.
    4.   -  Gli  anzidetti  profili  comportano  una  violazione  dei
requisiti  connaturali  alle  funzioni  di  giudice  indipendente  ed
imparziale  e  del conseguente principio che per qualsiasi dipendente
in  servizio  presso  una  amministrazione pubblica, che sia parte in
senso  sostanziale  (cfr.  sentenza  n. 158  del 1995; n. 2 del 1974;
n. 27  del  1972)  o che gestisca o concorra a gestire un determinato
settore   di  attivita'  amministrativa,  si  esigono  particolari  e
puntuali  garanzie  (v.  sentenza  n. 49  del 1968) di indipendenza e
terzieta',  anche  attraverso una nuova e speciale posizione di stato
giuridico  (cfr.  sentenza  n. 196  del 1982; n. 177 del 1973; n. 1 e
n. 30  del  1967; n. 55 del 1966; n. 103 del 1964) quando il medesimo
sia chiamato a funzioni giurisdizionali nella stessa materia comunque
affidata all'amministrazione di provenienza o di codipendenza.
    La  nuova posizione di stato, che faccia cessare completamente il
rapporto  precedente, recidendo i vincoli che legavano il funzionario
alla  precedente amministrazione (cfr. sentenza n. 451 del 1989) e ne
instauri uno nuovo, deve escludere, in radice, qualsiasi possibilita'
di  condizionamenti.  Tali condizionamenti, o stati di soggezione (v.
sentenza   n. 196  del  1982),  possono  discendere  sia  da  vincoli
gerarchici  o  comunque  di sopravvivenza di rapporto (quanto meno di
servizio: v., per l'iniziale impostazione della Corte, sentenze n. 49
del 1968 e n. 30 del 1967) con la predetta amministrazione, sia dalla
possibilita'  di riconferma o reincarico (v. sentenze n. 49 del 1968;
n. 25   del   1976)  affidata  alla  semplice  iniziativa  di  organi
appartenenti   alla   amministrazione;   sia  dalla  possibilita'  di
cessazione  anticipata  dalle  funzioni  a  seguito  di provvedimento
amministrativo discrezionale, ad esempio, trasferimento ad altra sede
(v. sentenza n. 33 del 1968).
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara la illegittimita' costituzionale dell'art. 138 del regio
decreto  11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di
legge  sulle  acque e impianti elettrici), nella parte in cui prevede
che  siano aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche tre
funzionari  dell'ex  Genio civile, uno dei quali deve intervenire nel
collegio giudicante.
    Cosi'  deciso  in  Roma  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Chieppa
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 17 luglio 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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