N. 357 ORDINANZA 10 - 17 luglio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Servitu'  - Servitu' coattive - Obbligo di dare passaggio a tubi o ad
  altri  condotti  per  la  fornitura  di  gas  metano  ("servitu' di
  metanodotto")  -  Mancata  previsione  -  Lamentata  violazione del
  principio  di  eguaglianza,  rispetto  al  previsto obbligo di dare
  passaggio  alle  condotte di acque e alla diversa limitazione della
  proprieta'  Disomogeneita' delle situazioni a confronto - Manifesta
  infondatezza della questione.
- Cod. civ., art. 1033.
- Costituzione, artt. 3 e 42.
(GU n.29 del 24-7-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero  Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Giovanni  Maria FLICK,
Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'articolo 1033 del
codice civile, promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1997 dalla
Corte  d'appello di Milano, iscritta al n. 926 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1a
serie speciale, dell'anno 2001.
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
    Ritenuto  che, con ordinanza in data 14 ottobre 1997, pervenuta a
questa  Corte  l'8 novembre 2001, la Corte d'appello di Milano, quale
giudice  di  rinvio,  ha  sollevato,  in riferimento agli articoli 3,
primo  comma,  e  42, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  1033  del codice civile,
nella  parte  in  cui "non prevede anche l'obbligo di dare passaggio,
analogo  a  quello  dovuto  alle condotte di acque, a tubi o ad altri
condotti per la fornitura di gas metano";
        che  il  remittente  premette che la Corte di cassazione, con
sentenza  n. 11130 del 1992, nel cassare, con rinvio, la sentenza con
la  quale  era  stata  accolta  la domanda delle attrici ed era stata
costituita una servitu' coattiva di "metanodotto" in favore del fondo
delle stesse, ha affermato il seguente principio di diritto: "qualora
non  ricorrano le specifiche figure di servitu' coattive previste dal
codice civile, negli artt. da 1033 a 1057, ovvero da leggi speciali -
e,  nella  specie,  invocandosi  una  servitu'  di "metanodotto", non
legislativamente  prevista,  si rientrava in tale ipotesi, - non puo'
essere  invocata  la  disciplina dell'art. 1032 cod. civ. e seguenti,
trattandosi di disposizioni speciali, non estensibili all'infuori dei
casi espressamente considerati";
        che,  ad  avviso  del  giudice  a  quo  nella interpretazione
imposta   dalla   Corte   di   cassazione,   l'art. 1033   cod.  civ.
contrasterebbe,  in  primo luogo, con l'art. 3 della Costituzione, in
quanto,   essendo   identici   i  "bisogni  della  vita"  soddisfatti
dall'acqua  e  dall'energia termica in genere, essendo le esigenze di
fruizione dell'una e dell'altra egualmente diffuse nella popolazione,
sussistendo identita' di interesse pubblico tra la fruizione in massa
dell'acqua   corrente   proveniente  dal  pubblico  acquedotto  e  la
fruizione del gas metano (energia pulita e meno costosa) attinto alla
rete  pubblica  (meglio  controllabile  e  piu' idonea, rispetto agli
impianti  autonomi,  a  garantire  l'incolumita'  dei  singoli),  non
essendo  dissimili  le  opere necessarie alla conduzione dell'acqua e
del   gas  metano,  e  non  potendosi  ormai  ravvisare  una maggiore
pericolosita'  delle condutture del gas rispetto a quelle dell'acqua,
attesa l'avanzata tecnologia e le specifiche prescrizioni legislative
di  sicurezza delle condutture del metano e dei relativi impianti, il
fatto    che    siano    diversamente   tutelate   le   esigenze   di
approvvigionamento   dell'acqua  e  del  metano  sarebbe  lesivo  del
principio di eguaglianza;
        che  la  medesima  disposizione  contrasterebbe  altresi' con
l'art. 42,  secondo  comma,  della Costituzione, giacche' limiterebbe
diversamente   il  diritto  di  proprieta'  dei  singoli,  rendendolo
coercibile  a fini di utilita' sociale solo nel caso dell'acqua e non
anche nel caso del metano.
    Considerato  che  il  remittente  sollecita  una pronuncia con la
quale  l'ambito di operativita' dell'articolo 1033 del codice civile,
che  prevede  la  costituzione coattiva della servitu' di acquedotto,
sia  esteso a comprendere la possibilita' di costituire coattivamente
la servitu' di metanodotto;
        che  tale  richiesta  e' formulata sulla base del rilievo che
l'energia  termica  costituirebbe  oggi un bisogno della vita al pari
dell'acqua  e della ritenuta insussistenza di qualsivoglia componente
di maggior  pericolosita' nel trasporto attraverso condutture del gas
metano rispetto al trasporto dell'acqua;
        che  le  situazioni  poste  a raffronto dal giudice a quo non
possono  essere  ritenute  a  tal  punto  omogenee  da imporre, quale
soluzione    costituzionalmente    obbligata,    l'estensione   della
possibilita'   di  costituire  coattivamente  anche  la  servitu'  di
gasdotto;
        che,  infatti,  pur  tenendo  conto,  come  invita  a fare il
remittente,  del  fatto  che la distribuzione del gas metano tende ad
intensificarsi sempre piu', anche per la molteplicita' degli impieghi
di  cui  tale  fonte di energia e' suscettibile, vale ad escludere la
prospettata  identita'  di  situazioni  il  rilievo  che  le utilita'
conseguibili dall'impiego del metano, a differenza di quelle connesse
alla  utilizzazione  dell'acqua,  possono  essere acquisite anche con
altre   fonti   di  energia;  sicche'  non  appare  irragionevole  la
valutazione  che  il legislatore ha compiuto allorche' ha previsto la
costituzione  coattiva  della  servitu'  di acquedotto e non anche di
metanodotto;
        che  alla  affermazione  di  un  diritto alla costituzione di
servitu'   coattiva   di   metanodotto   non  puo'  certo  pervenirsi
considerando  questa  quale  soluzione  necessitata  derivante  dalla
scelta del legislatore di favorire la diffusione del gas metano;
        che, se tale indirizzo legislativo non puo' essere negato, ed
e' anzi ravvisabile in molteplici atti normativi (v., in particolare,
legge  29 settembre  1964,  n. 847;  legge  28 novembre 1980, n. 784,
art. 11;   decreto-legge  31 agosto  1987,  n. 364,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 29 ottobre 1987, n. 205, art. 3; decreto
legislativo  23 maggio  2000,  n. 164),  da  esso  non  e'  possibile
desumere  anche  la  scelta di un modello coercitivo nella disciplina
dei  rapporti  tra  fondi  vicini  che  solo  il legislatore potrebbe
introdurre   (come   fece   a   coronamento   di   un   programma  di
elettrificazione  generalizzato  del  Paese)  e  che  non puo' essere
assunto  da  questa Corte come costituzionalmente vincolato proprio a
causa  dell'esistenza  di  fonti di energia alternative, di modalita'
tecniche  di  approvvigionamento del gas metano diverse dal trasporto
attraverso  condutture  e,  infine, della possibilita' di giungere al
medesimo risultato mediante atti di esercizio dell'autonomia privata;
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  1033  del codice civile,
sollevata,  in  riferimento  agli articoli 3 e 42 della Costituzione,
dalla   Corte  d'appello  di  Milano,  con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                      Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 17 luglio 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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