N. 360 ORDINANZA 10 - 17 luglio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Esecuzione  penale - Sospensione condizionale della pena - Poteri del
  giudice  dell'esecuzione  -  Esclusione  della  concedibilita'  del
  beneficio  in caso di accertata inesistenza della causa ostativa di
  cui   all'art.   164,   quarto   comma,   cod.   pen.  -  Lamentata
  irragionevolezza,  a  fronte  della  possibilita'  di  revoca della
  sospensione  condizionale,  in caso di accertata sussistenza di una
  causa   ostativa  non  rilevata  dal  giudice  di  merito,  nonche'
  disparita'  di  trattamento dei soggetti decaduti dalla facolta' di
  proporre  impugnazione  ai  fini del riconoscimento del beneficio -
  Erroneita'  della  premessa  assunta - Manifesta infondatezza della
  questione.
- Cod. proc. pen., art. 674, comma 1-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.29 del 24-7-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 674, comma
1-bis,  del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il   18 ottobre  2000  dal  Tribunale  di  Milano  nell'incidente  di
esecuzione   promosso  da  V.G.,  iscritta  al  n. 965  del  registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 2, 1a serie speciale, dell'anno 2002.
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 19 giugno 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  emessa  il  19 ottobre  2001,  il
Tribunale  di  Milano solleva, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 674,
comma  1-bis, del codice di procedura penale, introdotto dell'art. 1,
comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in
materia  di tutela della sicurezza dei cittadini), nella parte in cui
non  prevede  che  il  giudice  della  esecuzione  possa concedere la
sospensione condizionale della pena quando rileva l'inesistenza della
causa ostativa di cui all'art. 164, quarto comma, del codice penale;
        che  il  rimettente  premette, in fatto, di essere chiamato a
delibare,  in  sede  di  incidente  di esecuzione, la richiesta di un
condannato  volta  ad  ottenere l'applicazione, a norma dell'art. 674
cod.  proc.  pen., del beneficio della sospensione condizionale della
pena  in  relazione  ad  una  condanna  alla  pena  di  mesi  nove di
reclusione  e lire 1.000.000 di multa, irrogata dal Pretore di Milano
con sentenza del 16 febbraio 1999, divenuta irrevocabile il 10 aprile
1999;
        che  in  tale  sentenza  il  giudice  della cognizione aveva,
all'epoca,  motivato la mancata concessione del beneficio sul rilievo
che l'imputato aveva gia' goduto, in due occasioni, della sospensione
condizionale   della  pena;  sicche'  sussisteva  la  causa  ostativa
prevista  dall'art. 164,  ultimo  comma,  cod.  pen.,  ai fini di una
eventuale nuova concessione del medesimo beneficio;
        che,  tuttavia,  una delle precedenti condanne - inflitta per
il  reato di emissione di assegno senza provvista (art. 2 della legge
n. 386  del 1990) - era stata irrogata con decreto penale di condanna
successivamente   revocato  dal  giudice  dell'esecuzione,  ai  sensi
dell'art. 673  cod.  proc. pen., a seguito dell'entrata in vigore del
d.lgs.  30 dicembre  1999,  n. 507, con il quale era stata abolita la
incriminazione del reato di emissione di assegni senza provvista;
        che,   in   forza   di   cio'  e  delle  modifiche  apportate
all'art. 674 del codice di rito ad opera della legge n. 128 del 2001,
i  difensori  del  condannato  avevano  quindi  richiesto all'odierno
rimettente,  quale  giudice  della  esecuzione,  la concessione della
sospensione condizionale della pena "per essere venuta meno una delle
due   precedenti  sentenze  ostative  al  beneficio";  eccependo,  in
subordine,  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 674 cod. proc.
pen., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost;
        che - nel disattendere la fondatezza della domanda principale
-  il giudice a quo ritiene non manifestamente infondata la eccezione
subordinata,  osservando,  in  particolare, come i poteri del giudice
della esecuzione in materia di concessione e revoca della sospensione
condizionale  della  pena risultino accresciuti, da un lato, in forza
della  disciplina  stabilita  al  riguardo  dall'art. 671  cod. proc.
pen. in   sede   di  riconoscimento  del  concorso  formale  o  della
continuazione  e,  dall'altro  lato,  in forza della nuova previsione
dettata  proprio  dall'impugnato  art. 674, comma 1-bis, del medesimo
codice; la norma, infatti, amplia i casi di "revoca obbligatoria" del
beneficio,  stabilendo  che il giudice della esecuzione provvede alla
revoca  della  sospensione  condizionale della pena anche nel caso in
cui  rilevi  l'esistenza  delle  condizioni  di  cui  al  terzo comma
dell'art. 168  cod.  pen.,  ossia  quando  essa  e' stata concessa in
violazione  dell'art. 164,  quarto  comma,  dello  stesso  codice  in
presenza di cause ostative;
        che, a parere del giudice rimettente, la disciplina censurata
si  porrebbe  dunque in contrasto con il principio di ragionevolezza,
poiche'  essa  -  mentre  consente  al  giudice  della  esecuzione di
procedere  alla  revoca  della  sospensione  condizionale  della pena
nell'ipotesi  di  accertata  sussistenza  della causa ostativa di cui
all'art. 164,  quarto comma, cod. pen., non rilevata o non rilevabile
dal   giudice  del  merito  -  preclude  al  medesimo  giudice  della
esecuzione  la possibilita' di concedere tale beneficio "nell'ipotesi
di   accertata  insussistenza  della  medesima  causa  ostativa,  non
rilevata   e   non  rilevabile  dal  giudice  di  merito,  in  quanto
conseguenza,  come  nel  caso  di  specie,  di  un  provvedimento  di
depenalizzazione  intervenuto  successivamente  alla  pronuncia della
sentenza";
        che,  sempre  ad  avviso  del  giudice a quo, la disposizione
impugnata  si  porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. anche
per  la  disparita'  di trattamento che si verrebbe a realizzare "tra
coloro  ai  quali  e'  stata negata la sospensione condizionale della
pena  da  parte del giudice della cognizione per la sussistenza della
causa  ostativa  di  cui all'art. 164 quarto comma cod. pen. ed erano
ancora  in termini per l'impugnazione all'atto dell'entrata in vigore
del  provvedimento  di  depenalizzazione  e  coloro che, a tale data,
erano  invece gia' decaduti dalla facolta' di proporre impugnazione e
che  si  trovavano,  pertanto,  nella giuridica impossibilita' di far
rilevare   la  mutata  situazione  in  sede  esecutiva  ai  fini  del
riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale".
    Considerato  che il Tribunale di Milano dubita della legittimita'
costituzionale  dell'art. 674,  comma  1-bis, del codice di procedura
penale,  nella  parte in cui non consente al giudice della esecuzione
di  concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena,
quando  rilevi  il  venir  meno  della  condizione  ostativa prevista
dall'art. 164, quarto comma, del codice penale;
        che, alla stregua di quanto traspare dalla narrativa in fatto
della  ordinanza  di  rimessione,  la  rilevanza del quesito si basa,
nella  specie,  sull'assunto  -, inespresso, ma chiaramente postulato
dal  giudice  a  quo  -  secondo il quale la revoca della sentenza di
condanna,  a  norma  dell'art. 673  cod.  proc.  pen.,  per  abolitio
criminis,  determinerebbe  il  venir  meno  degli  effetti preclusivi
derivanti  dalla  sospensione  condizionale  della  pena concessa con
quella   sentenza:   tesi,  questa,  contraddetta  dai  piu'  recenti
orientamenti  della  giurisprudenza  di legittimita' (Cass., Sez. VI,
5 luglio  2001,  n. 35176; Cass., Sez. V, 6 marzo 2002, n. 14304), ma
che   tuttavia   non   puo'   essere  ritenuta  cosi'  manifestamente
implausibile, da parte di questa Corte, da infirmare l'ammissibilita'
dell'odierna questione;
        che,  venendo  al  merito  del quesito, il giudice rimettente
fonda i propri dubbi di legittimita' costituzionale sulla assiomatica
premessa  secondo  la  quale il nuovo "potere" in peius attribuito al
giudice  della  esecuzione  dall'art. 674, comma 1-bis, del codice di
procedura penale - in forza del quale e' consentito a tale giudice di
provvedere  alla  revoca  della  sospensione condizionale della pena,
quando  rileva  l'esistenza  delle  condizioni  di cui al terzo comma
dell'art. 168 del codice penale - consentirebbe ed anzi imporrebbe di
configurare nulla piu' che come una simmetrica e speculare previsione
l'attribuzione,  al  medesimo  giudice, di un "potere" in melius, ove
rilevi,  al  contrario,  l'inesistenza  della  causa  ostativa di cui
all'art. 164, quarto comma, cod. pen;
        che  una  simile  premessa  si  rivela, peraltro, palesemente
erronea:  infatti,  mentre  il  giudice  della  esecuzione,  quando -
esercitando  il  potere  attribuitogli  dalla  novella  -  revoca  il
beneficio   della   sospensione   condizionale  della  pena,  perche'
"illegalmente"   riconosciuto,   si  limita  ad  effettuare  un  mero
riscontro  formale  sull'esistenza  o  meno di condanne ostative; nel
caso  alternativo  e  opposto di concessione ex novo di quello stesso
beneficio  -  sia pure in virtu' di revoca della sentenza di condanna
ostativa  -  verrebbe  invece  ad  essere attribuito al giudice della
esecuzione  un  compito  valutativo e di pieno merito, riservato alla
sfera della cognizione;
        che   l'accoglimento  di  un  simile  quesito,  infatti,  non
soltanto  si  porrebbe in aperto contrasto con la rigida ripartizione
delle  attribuzioni  tra  giudice "del fatto" e giudice "della pena";
soprattutto,  esso determinerebbe effetti manipolativi del giudicato,
creando  una  nuova  ed  eccentrica  categoria concettuale del doppio
"titolo  esecutivo",  promanante  da  due distinti organi: il giudice
della  cognizione,  che  pronuncia  la  sentenza  di  condanna per un
determinato  fatto  ad  una  determinata  pena;  ed  il giudice della
esecuzione,  il quale formula - in relazione a quel fatto, per quella
pena  e  per  quello  stesso  condannato  -  la "prognosi fausta" per
l'applicazione  del  beneficio  della  sospensione condizionale della
pena;
        che  ne' la peculiare disciplina dettata dall'art. 671, comma
3,  cod.  proc.  pen. (in  tema  di  concessione  del beneficio della
sospensione   condizionale   della   pena  quando  esso  consegua  al
riconoscimento,   in   executivis,   del  concorso  formale  o  della
continuazione),  ne' la "nuova" previsione di cui all'art. 674, comma
1-bis,  del codice di rito (relativa alla possibilita' di revocare in
fase  esecutiva  la sospensione condizionale "erroneamente" applicata
nel giudizio di cognizione), possono essere validamente evocate quali
parametri  normativi  di raffronto, avendo questa Corte costantemente
affermato  che  norme  speciali,  singolari o comunque derogatorie di
principi   generali,   non   possono  costituire  utile  elemento  di
comparazione  alla  stregua  del  principio  di  eguaglianza  (v., ex
plurimis  sentenze  n. 344 del 1999, n. 402 del 1996, n. 295 e n. 201
del 1995);
        che  la  questione proposta si rivela, dunque, manifestamente
infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale dell'art. 674, comma 1-bis del codice di
procedura  penale,  sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Flick
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 17 luglio 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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