N. 371 ORDINANZA 10 - 18 luglio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale  -  Decreto  di  giudizio  immediato  - Emissione su
  richiesta  del  pubblico  ministero,  in  assenza  di ogni forma di
  contraddittorio   con  la  difesa  -  Lamentato  contrasto  con  il
  principio del giusto processo, del principio di parita' delle parti
  nel processo - Manifesta infondatezza della questione.
- Cod. proc. pen., art. 455.
- Costituzione, artt. 24 e 111.
(GU n.29 del 24-7-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 455 del codice
di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale,
dal Tribunale di Avellino con ordinanza del 6 novembre 2001, iscritta
al  n. 31  del  registro  ordinanze  2002 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 5, 1a serie speciale, dell'anno 2002.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 3 luglio 2002 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  con  ordinanza del 6 novembre 2001 il Tribunale di
Avellino  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 24 e 111 della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 455
del  codice  di procedura penale, nella parte in cui "non prevede che
il  giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto di
giudizio   immediato   o  di  rigettare  la  richiesta  del  pubblico
ministero,  debba  consentire  l'intervento  della difesa, sia pure a
livello meramente cartolare";
        che  il  tribunale  -  che  procede  a  seguito di decreto di
giudizio  immediato emesso dal giudice per le indagini preliminari su
richiesta  del  pubblico  ministero  premette  che  il  difensore  ha
eccepito  l'illegittimita'  costituzionaledegli  artt. 453, 454 e 455
cod.  proc.  pen.,  in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., in
quanto  consentono  l'emissione  del decreto di giudizio immediato in
assenza  di  contraddittorio con la difesa, che, "se sentita, avrebbe
potuto contribuire ad orientare le determinazioni del giudicante";
        che  ad avviso del rimettente la fase processuale conseguente
alla  richiesta  del pubblico ministero di giudizio immediato, che si
svolge  effettivamente "in assenza di ogni forma di contraddittorio e
senza possibilita' alcuna, per la difesa, di interloquire", se poteva
conciliarsi  con il sistema normativo anteriore all'entrata in vigore
della legge costituzionale che ha modificato l'art. 111 Cost., appare
ora in evidente distonia con i principi del giusto processo;
        che le recenti riforme legislative (quali la legge sul giusto
processo, sulla difesa d'ufficio, sulle indagini difensive) sarebbero
appunto  volte  a  garantire  l'effettivita' del diritto di difesa in
ogni  stato  e  grado  del  procedimento  e  ad  assicurare  il pieno
contraddittorio  e  la  parita'  delle  parti  sin  dalla  fase delle
indagini  preliminari,  dando  cosi' attuazione ai principi enunciati
dall'art. 111  Cost.  "in ogni fase del procedimento, come emerge dal
contenuto  del  terzo  comma  [...]  che  attiene anche alle indagini
preliminari";
        che,    anche    ove   "si   volesse   dissentire   da   tale
interpretazione",  non  vi  sarebbe  dubbio  che  "la  richiesta  del
pubblico  ministero  di  emissione del decreto di giudizio immediato,
integrando  una delle possibili forme di esercizio dell'azione penale
[...], determini il sorgere della fase processuale in senso proprio";
        che  tale fase non potrebbe quindi prescindere dalle garanzie
del   contraddittorio  e  della  parita'  tra  le  parti,  mentre  la
disciplina  censurata  "consente  l'emissione del decreto di giudizio
immediato  sulla  base  della  sola richiesta del pubblico ministero,
senza  alcuna possibilita' di contraddittorio con la difesa, sia pure
a livello meramente cartolare";
        che,  quanto  alla  rilevanza  della questione, il rimettente
precisa che "l'accoglimento della stessa comporterebbe la nullita' di
ordine  generale  del  decreto di giudizio immediato e la regressione
del procedimento";
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata infondata, sul
presupposto che prima di richiedere il giudizio immediato il pubblico
ministero   debba   comunque   notificare  all'imputato  l'avviso  di
conclusione  delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. e
in quanto l'art. 111 Cost., "nel prevedere l'effettivita' del diritto
di difesa", fa espresso riferimento alla sola fase del processo.
    Considerato  che il rimettente vorrebbe che l'art. 455 cod. proc.
pen. abilitasse  la  difesa  ad  interloquire,  sia pure mediante una
forma  di  contraddittorio  meramente "cartolare", sulla richiesta di
giudizio immediato del pubblico ministero;
        che  la  disciplina  censurata  violerebbe gli artt. 24 e 111
Cost.,  grazie  ai  quali  l'effettivita'  del diritto di difesa deve
essere  garantita  in  ogni stato e grado del procedimento e il pieno
contraddittorio e la parita' delle parti dovrebbero essere assicurati
sin dalla fase delle indagini preliminari;
        che   l'emissione   del   decreto   di   giudizio  immediato,
determinando l'inizio della fase processuale e costituendo il momento
di passaggio al dibattimento, non potrebbe comunque prescindere dalla
garanzia  del contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita',
secondo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 111 Cost;
        che,   diversamente   da  quanto  ritiene  il  rimettente,  i
presupposti  e  la  peculiare  struttura  del  giudizio immediato non
privano   la   difesa   della   possibilita'  di  interloquire  prima
dell'emissione del decreto che dispone tale giudizio;
        che, infatti, il pubblico ministero puo' presentare richiesta
di giudizio immediato solo se, secondo quanto disposto dall'art. 453,
comma  1,  cod.  proc.  pen., la persona sottoposta alle indagini sia
stata  interrogata  sui  fatti  da cui emerge l'evidenza della prova,
ovvero  se  -  a  seguito  di  invito  a  presentarsi  emesso a norma
dell'art. 375, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. e contenente
anche  l'indicazione  degli  elementi  e  delle  fonti da cui risulta
l'evidenza  della prova e l'avvertimento che potra' essere presentata
richiesta  di  giudizio  immediato  -  la  persona  indagata  non sia
comparsa, sempre che non abbia addotto un legittimo impedimento o non
sia irreperibile;
        che,  attraverso  l'interrogatorio svolto con l'osservanza di
tali  garanzie,  la  persona  sottoposta  alle  indagini  e' posta in
condizione  di  esercitare le piu' opportune iniziative defensionali,
anche   mediante   la   presentazione  al  giudice  per  le  indagini
preliminari  di  memorie  ex  art. 121  cod.  proc.  pen., al fine di
contestare  la  fondatezza  dell'accusa  e,  quindi,  di  contrastare
l'eventuale  emissione  del decreto che dispone il giudizio immediato
(v. ordinanza n. 203 del 2002);
        che  quella  forma  di contraddittorio, quantomeno cartolare,
che  ad  avviso del giudice rimettente consentirebbe di porre rimedio
alla  supposta  incostituzionalita'  della  norma  censurata, risulta
pertanto gia' assicurata dalla disciplina vigente;
        che  al  giudice  del dibattimento e' altresi' attribuito, ex
artt. 178,  comma  1, lettera c), e 180 cod. proc. pen., il potere di
sindacare  la  ritualita', formale e sostanziale, del presupposto del
previo  interrogatorio,  per  la  cui  validita'  e'  necessario  che
all'imputato,  con specifico riferimento al fatto per cui e' tratto a
giudizio,  siano  state effettivamente contestate le prove d'accusa e
sia  stata  effettivamente  offerta  la  possibilita'  di  esporre le
proprie linee difensive;
        che,  sotto  il  profilo  della possibilita' di esercitare il
diritto  di  difesa  al  fine  di evitare l'emissione del decreto che
dispone  il  giudizio  immediato,  non e' pertanto ravvisabile alcuna
violazione dei parametri evocati;
        che,   quanto   alle   censure   formulate   in   riferimento
all'art. 111,   secondo   comma,   Cost.,   questa   Corte  ha  avuto
recentemente  occasione di affermare che il principio per il quale il
processo   deve  svolgersi  nel  contraddittorio  tra  le  parti,  in
condizioni  di  parita',  non  e'  evocabile  in relazione alle forme
introduttive  del  giudizio  (v.,  per  quanto  riguarda  il giudizio
abbreviato,  sentenza n. 115 del 2001), le quali, per quanto concerne
il   giudizio  immediato,  trovano  giustificazione  nelle  peculiari
esigenze  di  celerita'  e  di  risparmio  di risorse processuali che
connotano tale rito alternativo (v. ordinanza n. 203 del 2002);
        che   la  questione  va  pertanto  dichiarata  manifestamente
infondata   in  relazione  ad  entrambi  i  parametri  costituzionali
richiamati dal rimettente.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 455  del  codice di procedura
penale,   sollevata,   in  riferimento  agli  artt. 24  e  111  della
Costituzione, dal Tribunale di Avellino, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                     Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 18 luglio 2002.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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