N. 378 ORDINANZA 10 - 23 luglio 2002

Giudizio   per  conflitto  di  attribuzione  tra  Stato  e  Provincia
autonoma.

Radiotelevisione   -   Piano   di   assegnazione  delle  frequenze  -
  Provvedimenti  dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni -
  Ricorsi  per  conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di
  Trento - Lamentata procedura unilaterale di approvazione degli atti
  contestati,  in  assenza di intesa con la Provincia ricorrente, con
  violazione   del   principio   di   leale  collaborazione  e  delle
  prerogative  costituzionali  provinciali - Sopravvenuta rinuncia ai
  ricorsi, accettata dalla controparte - Estinzione del processo.
- Deliberazioni    dell'Autorita'    garante   delle   comunicazioni,
  30 ottobre  1998,  n. 68, 14 luglio 1999, n. 105, 23 febbraio 2000,
  n. 95.
- Statuto  Regione  Trentino-Alto Adige, artt. 2, 4, 8, numeri 4, 5 e
  6;  16  e  102;  d.P.R.  1  novembre  1973,  n. 691, art. 10; legge
  31 luglio  1997,  n. 249,  art. 2, comma 6; norme integrative per i
  giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 27, ultimo comma.
(GU n.30 del 31-7-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero  Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Giovanni  Maria FLICK,
Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  per  conflitti  di  attribuzione  sorti a seguito delle
delibere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni:
        a)  n. 68  del  30 ottobre  1998,  recante l'approvazione del
"Piano   nazionale   di   assegnazione   delle   frequenze   per   la
radiodiffusione televisiva";
        b) n. 105 del 14 luglio 1999, recante "Integrazione del piano
nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze  per la radiodiffusione
televisiva";
        c)  n. 95  del  23 febbraio  2000,  recante "Integrazione del
piano    nazionale   di   assegnazione   delle   frequenze   per   la
radiodiffusione  televisiva",  promossi  con  ricorsi della provincia
autonoma  di  Trento,  notificati  l'8 gennaio e il 14 ottobre 1999 e
l'8 maggio  2000,  depositati  in  cancelleria  il  14 gennaio  e  il
21 ottobre  1999  e  il  12 maggio 2000, e iscritti ai nn. 2 e 34 del
registro conflitti 1999 e al n. 20 del registro conflitti 2000.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'8 maggio 2002 il Giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
    Ritenuto  che  la  provincia  autonoma  di  Trento,  con un primo
ricorso   (reg.   conflitti  n. 2/1999),  ha  proposto  conflitto  di
attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri,
in  riferimento  alla  delibera  dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni  del  30 ottobre  1998,  n. 68,  con  la quale e' stato
approvato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze, e ne ha
chiesto  l'annullamento,  in  quanto  adottata  in  violazione  degli
artt. 2,  4,  8,  numeri 4), 5) e 6), 16 e 102 dello statuto speciale
per  il  Trentino-Alto  Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle
relative  norme  di  attuazione  (art. 10 del d.P.R. 1 novembre 1973,
n. 691),  del  principio  di leale cooperazione, nonche' dell'art. 2,
comma   6,   della   legge   31 luglio   1997,   n. 249  (Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi  delle  telecomunicazioni  e radiotelevisivo), e dell'art. 1,
comma  3, della legge 30 aprile 1998, n. 122 (Differimento di termini
previsti  dalla  legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita'
per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  nonche' norme in materia di
programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive);
        che  la  provincia  autonoma  ricorrente  - richiamando a) la
propria  competenza  esclusiva  in  materia  di usi e costumi locali,
istituzioni culturali aventi carattere provinciale, manifestazioni ed
attivita'  artistiche,  culturali  ed educative locali, urbanistica e
tutela  del paesaggio, nonche' il principio di tutela delle minoranze
linguistiche,  quali  risultanti  dallo  statuto,  e  b)  le norme di
attuazione  che  riservano  alla  provincia  stessa  la  facolta'  di
assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti,
la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina e il
collegamento  con  aree  culturali  europee  - rileva che, sulla base
delle  citate  disposizioni,  la  Corte  costituzionale in passato ha
riconosciuto   alla   provincia   particolari   garanzie  in  materia
radiotelevisiva,  dichiarando  l'illegittimita'  costituzionale della
norma  della  legge  6 agosto  1990,  n. 223  (Disciplina del sistema
radiotelevisivo  pubblico  e privato), che non prevedeva l'intesa tra
lo  Stato  e  la provincia autonoma relativamente alla localizzazione
degli  impianti  prevista  dal  piano nazionale di assegnazione delle
frequenze  (sentenza  n. 21  del 1991), annullando poi (sentenza n. 6
del   1993)   il   piano  medesimo,  per  mancato  completamento  del
procedimento  diretto a conseguire l'intesa, e inoltre che, a seguito
di  tale  giurisprudenza, il legislatore ha ribadito la necessita' di
intesa   con   l'art. 2,  comma  6,  della  legge  n. 249  del  1997,
aggiungendo  inoltre  - con l'art. 1, comma 3, della legge n. 122 del
1998 - che l'Autorita' garante puo' adottare il piano nazionale delle
frequenze  anche  in  assenza  dell'intesa, dovendo pero' in tal caso
indicare i motivi e le ragioni di interesse nazionale che determinano
la decisione unilaterale;
        che  nel  caso  di specie, secondo la ricorrente, l'Autorita'
garante avrebbe adottato l'atto in questione senza che fosse maturata
l'intesa con la provincia autonoma di Trento, come risulterebbe dalla
documentazione  prodotta  in  giudizio,  dalla quale emergerebbe che,
dopo   una   prima   fase  di  trattative,  improntate  al  principio
collaborativo,  da  un  certo  momento in poi l'Autorita' garante non
avrebbe  piu'  dato seguito alle richieste di incontri avanzate dalla
provincia,   approvando   un   piano   che  non  tiene  conto,  nella
localizzazione dei siti, delle esigenze della comunita' provinciale e
che  non  contiene  alcuna  motivazione  sulle  ragioni  di interesse
nazionale  che  hanno  portato  all'adozione  unilaterale  dell'atto,
affermandosi  al  contrario ingiustificatamente, nelle premesse della
delibera,  essere  stata  raggiunta  l'intesa,  cio'  che  delinea la
violazione delle prerogative costituzionali lamentata dalla provincia
autonoma ricorrente;
        che   con   altro  ricorso  (reg.  conflitti  n. 34/1999)  la
provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzioni in
riferimento  alla  successiva  delibera  dell'Autorita'  garante  del
14 luglio  1999,  n. 105,  con  la  quale e' stato integrato il piano
nazionale   di   assegnazione   delle  frequenze,  e  ne  ha  chiesto
l'annullamento,   in   quanto   adottata   anch'essa   in  violazione
dell'autonomia  provinciale, come definita dalle norme e dai principi
sopra  indicati,  lamentando  che  anche  per  tale deliberazione non
sarebbe  intervenuta  alcuna  intesa  con  la provincia autonoma, ne'
essendo   indicata  la  motivazione  che  ha  portato  alla  adozione
unilaterale  dell'atto,  nelle  cui  premesse,  inoltre,  si  afferma
erroneamente   essere   state   rispettate   le  procedure  stabilite
dall'art. 2,  comma  6,  della  legge n. 249 del 1997, come integrato
dall'art. 1,  commi  2  e 3, della legge n. 122 del 1998; tutto cio',
anche  in questo caso, in violazione delle prerogative costituzionali
della ricorrente;
        che  con  un  terzo  ricorso  (reg.  conflitti n. 20/2000) la
provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzioni in
riferimento  ad altra delibera dell'Autorita' garante del 23 febbraio
2000,  n. 95,  con la quale e' stato ulteriormente integrato il piano
nazionale di assegnazione delle frequenze, chiedendone l'annullamento
per  gli  stessi  motivi  -  mancanza  di intesa e di contatti a essa
finalizzati,   nonche'   carenza   di  motivazione  circa  l'adozione
unilaterale  dell'atto  -  dedotti  nei  precedenti  ricorsi,  tenuto
altresi'  conto  che neppure questa ulteriore integrazione ha portato
al  raggiungimento  della  copertura  radioelettrica  contenuta nella
iniziale  proposta  provinciale, e cio' nonostante l'affermazione del
Presidente  dell'Autorita' garante - contenuta in una nota successiva
ai   chiarimenti   intercorsi  in  relazione  alla  seconda  delibera
del luglio  1999  -  secondo  cui  i  siti a suo tempo proposti dalla
provincia sarebbero stati recepiti nel piano;
        che  in tutti e tre i giudizi cosi' promossi si e' costituito
il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  tramite  l'Avvocatura
generale  dello Stato, sostenendo l'inammissibilita' o l'infondatezza
dei ricorsi;
        che  in  particolare,  con  riferimento  al  primo conflitto,
l'Avvocatura  afferma che la sola presenza di una illegittimita' - se
non   addirittura  di  un  errore  materiale  -  nelle  premesse  del
provvedimento  non  giustifica  il  conflitto di attribuzione: pure a
ritenere  il  provvedimento  viziato  per  carenza di motivazione, il
conflitto  sarebbe  inammissibile, in quanto l'Autorita' ha il potere
di assegnare le frequenze anche in assenza dell'intesa e in quanto le
competenze  costituzionalmente  garantite  della  provincia  autonoma
(finalizzate  alla tutela delle comunita' linguistiche) e dello Stato
(quale  responsabile  della  elaborazione  del  piano nazionale delle
frequenze)  sarebbero  state rispettate, cosicche' con il ricorso non
si  lamenterebbe  l'avvenuta  rottura  dell'equilibrio  tra interessi
provinciali  e  statali,  ma  soltanto  il  cattivo  uso  del  potere
riconosciuto allo Stato, cio' che potrebbe eventualmente essere fatto
valere di fronte al giudice amministrativo;
        che  negli  identici  atti  di  costituzione  relativi ai due
successivi  conflitti,  l'Avvocatura  sostiene l'inammissibilita' dei
ricorsi,  in  quanto  concernenti atti dell'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni,  la  quale  rientrerebbe  tra  quelle autorita'
amministrative indipendenti i cui atti non possono essere imputati al
Governo,  e  che  non  potrebbe  neppure  essere  considerata  organo
costituzionale  dotato  di  legittimazione  passiva  in  un conflitto
costituzionale   di   attribuzioni,   contestando   poi   nel  merito
l'affermazione  della  provincia autonoma ricorrente circa il mancato
raggiungimento  dell'intesa  in base alla corrispondenza intercorsa e
alle  audizioni  svoltesi  e  affermando che, anche a ritenere che le
delibere  siano  state  adottate  in violazione dell'art. 2, comma 6,
della  legge  n. 249  del  1997,  si tratterebbe comunque di un vizio
procedimentale da fare valere innanzi al giudice amministrativo, come
sarebbe  dimostrato  dal fatto che la provincia ha impugnato gli atti
in questione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio;
        che  successivamente  la  difesa  della provincia autonoma ha
depositato memorie in riferimento a tutti e tre i conflitti;
        che nell'udienza pubblica del 12 dicembre 2000, questa Corte,
in  relazione  al  motivo,  preliminare  e  comune  a  tutti  e tre i
conflitti,  del  mancato raggiungimento dell'intesa, ha disposto, con
ordinanza  istruttoria,  l'acquisizione  di specifica documentazione,
indicata  come  allegata  nel  primo  ricorso  ma  non prodotta dalla
provincia  autonoma, nonche' di ogni ulteriore elemento documentale e
informativo  eventualmente esistente, utile a illustrare le modalita'
del  procedimento  che ha portato all'approvazione degli atti oggetto
di impugnazione attraverso i conflitti;
        che  all'esito  dell'ordinanza  istruttoria cosi' disposta la
provincia  autonoma  di Trento ha depositato, in data 7 marzo 2001, i
documenti  espressamente  richiesti  dalla  Corte  e, a sua volta, la
Presidenza  del  Consiglio  dei ministri ha depositato, oltre a parte
della  medesima  documentazione  prodotta  dalla ricorrente, altresi'
talune note interne nonche' documentazione di carattere tecnico;
        che  successivamente,  con  unico  atto  depositato presso la
cancelleria  della  Corte  in  data  20 febbraio  2002,  la provincia
autonoma di Trento - rilevato:
          a)   che,  parallelamente  allo  svolgimento  del  giudizio
costituzionale,  sono  intercorsi  contatti  tra  le parti al fine di
raggiungere l'intesa sul piano di assegnazione delle frequenze;
          b) che tale intesa e' stata infine raggiunta, e che essa e'
stata  formalizzata  con  deliberazione  della  giunta provinciale di
Trento   del  14 dicembre  2001,  n. 3371,  con  la  quale  e'  stata
subordinata  la rinuncia ai tre ricorsi per conflitto di attribuzioni
al  formale  recepimento,  nel nuovo piano nazionale delle frequenze,
delle modifiche oggetto di intesa;
          c)  che  e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  n. 7  del  9 gennaio 2002 la deliberazione dell'Autorita'
per  le  garanzie  nelle  comunicazioni del 19 dicembre 2001, n. 467,
recante  la  "Variazione  al  piano  nazionale  di assegnazione delle
frequenze  per  la  radiodiffusione  televisiva  per  la provincia di
Trento",  nella  quale  si accolgono le modifiche al piano concordate
tra l'Autorita' garante e la provincia autonoma;
          d) che in conseguenza di quanto sopra la giunta provinciale
di  Trento, con deliberazione n. 118 del 1 febbraio 2002, ha ritenuto
di  non  coltivare  ulteriormente  i  ricorsi,  essendone venuto meno
l'interesse  -  ha  dichiarato  di  rinunciare  ai  tre  ricorsi  per
conflitto  di attribuzioni, e che l'Avvocatura dello Stato ha aderito
a detta rinuncia con atto depositato in data 30 aprile 2002.
    Considerato  che,  avendo  i tre ricorsi proposti dalla provincia
autonoma   di  Trento  a  oggetto  comune  il  procedimento  relativo
all'adozione  del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, ed
essendo gli stessi ricorsi fondati sulle medesime censure, i relativi
giudizi debbono essere riuniti e definiti con unica pronuncia;
        che   a   norma   dell'art. 27,  ultimo  comma,  delle  norme
integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale la
rinuncia  ai  ricorsi,  seguita  dalla  relativa  accettazione  della
controparte, produce l'effetto di estinguere i processi.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara  estinti  per  rinuncia  i  processi relativi ai ricorsi
indicati in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

                       Il Presidente: Ruperto

                      Il redattore: Zagrebelsky

                      Il cancelliere: Fruscella

    Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

                      Il cancelliere: Fruscella

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