N. 381 ORDINANZA 10 - 23 luglio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Rilevanza   della  questione  -  Motivazione  -  Presunta  carenza  -
  Esclusione.
Processo  civile  - Difesa in giudizio - Impossibilita' di difendersi
  personalmente  per  il laureato in giurisprudenza, il cui interesse
  sia  confliggente con quello dell'intera categoria degli avvocati -
  Lamentata  violazione  del  principio  di  eguaglianza  - Manifesta
  infondatezza della questione.
- Cod. proc. civ., art. 82, secondo e terzo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.30 del 31-7-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 82, secondo e
terzo  comma,  del codice di procedura civile, promosso con ordinanza
del  18 luglio  2001  dal  Tribunale di Parma nel procedimento civile
vertente tra l'Ordine degli avvocati di Parma e la Giary group s.p.a.
ed altro, iscritta al n. 884 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 44, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
    Visti  l'atto di costituzione dell'Ordine degli avvocati di Parma
nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 5 giugno 2002 il Giudice
relatore Francesco Amirante.
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio  civile  promosso dal
Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati di Parma nei confronti di una
societa' ritenuta responsabile di aver gestito un servizio telefonico
di  consulenza legale senza averne i titoli, il Tribunale di Parma ha
sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale, in riferimento
agli  artt. 3  e  24  Cost., dell'art. 82, secondo e terzo comma, del
codice di procedura civile;
        che  il giudizio in corso, conseguente alla concessione di un
provvedimento  di  urgenza ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., e'
stato promosso dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Parma allo
scopo  di  impedire  alla societa' convenuta di continuare a gestire,
tramite   quattro  laureati  in  giurisprudenza  (fra  cui  anche  un
avvocato), un servizio telefonico denominato "Avvocato in linea";
        che,  radicatosi il contraddittorio, uno dei quattro laureati
ora  menzionati  non  si  costituiva  col ministero di un difensore e
veniva,  pertanto,  dichiarato  contumace;  nel  contempo,  pero', il
medesimo    depositava   una   memoria   eccependo   l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 82  cod. proc. civ. nella parte in cui tale
norma  non  prevede l'esonero dall'obbligo di munirsi di un difensore
abilitato  in  favore  della  parte  che,  in  possesso  di laurea in
giurisprudenza,  sia  portatrice  di  un  interesse oggettivamente in
conflitto con quello del difensore che dovrebbe assisterla;
        che,  ad  avviso del Tribunale di Parma, in situazioni simili
la  parte  non  ha  alternativa  tra  rimanere contumace oppure farsi
difendere da un legale della cui indipendenza e' lecito dubitare;
        che,  in particolare, il laureato in giurisprudenza privo del
titolo  di avvocato si troverebbe "in una posizione di ingiustificata
disparita'  di trattamento rispetto al laureato che e' anche avvocato
e che puo' difendere da solo i propri interessi";
        che,  dopo  aver  affermato  che la questione di legittimita'
costituzionale e' rilevante ai fini della decisione, il giudice a quo
chiede    che    l'art. 82   cod.   proc.   civ.   venga   dichiarato
costituzionalmente  illegittimo  nella parte in cui non consente alla
parte  laureata  in  giurisprudenza  di  difendersi  personalmente in
giudizio nei casi in cui il suo interesse sia confliggente con quello
dell'intera categoria degli avvocati;
        che  si  e'  costituito  in giudizio il Consiglio dell'ordine
degli  avvocati  di Parma, in persona del suo Presidente eccependo in
rito  l'inammissibilita' e sostenendo nel merito l'infondatezza della
questione;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  analogamente  che  la  questione  venga dichiarata
inammissibile o infondata.
    Considerato che e' priva di fondamento l'eccezione preliminare di
inammissibilita'  sollevata  dalla  parte  privata  in  ordine ad una
presunta  carenza  di  motivazione  sulla  rilevanza della questione,
poiche'  dalla  lettura  globale  del  provvedimento di remissione si
deducono  con sufficiente chiarezza gli effetti di ordine processuale
derivanti da un eventuale accoglimento della questione;
        che  analogamente  e'  infondata  l'eccezione  di  difetto di
rilevanza conseguente all'intervenuta - declaratoria di contumacia di
una  delle  parti  convenute  declaratoria dalla quale deriverebbe la
consumazione  del  potere  decisorio in ordine alla norma impugnata -
poiche'  e'  possibile la revoca del provvedimento a suo tempo emesso
(art. 177 cod. proc. civ.);
        che  la  funzione  e la natura della professione di avvocato,
anche  alla  luce  del vigente codice di deontologia forense, rendono
del  tutto  ipotetica  una  situazione  di  conflitto tra l'interesse
dell'avvocato  e quello del cliente, poiche' e' pacifico che il primo
dovere   del   difensore   e'   quello   di  tutelare  gli  interessi
dell'assistito,  anche  se  cio' dovesse tradursi in un contrasto con
quelli del proprio ordine di appartenenza;
        che,    comunque,   qualora   la   parte   che   ha   bisogno
dell'assistenza  tecnica  di  un  difensore  ritenga  di  non potersi
affidare  al  patrocinio di un iscritto all'albo territoriale dove il
giudizio  e'  in  corso, ha la facolta' di scegliere un difensore che
proviene  da  un altro ordine professionale, con cio' eliminando ogni
possibilita'  di  conflitto di interessi e di sudditanza psicologica,
non   configurabile,  quindi,  rispetto  all'intera  categoria  degli
avvocati;
        che  non  e'  pertanto  ipotizzabile  che  la  presenza di un
difensore avente la qualifica professionale di avvocato si risolva in
un danno per la parte assistita;
        che l'invocato paragone, ipotizzato dal Tribunale di Parma in
termini  di  violazione del principio di eguaglianza, tra il semplice
laureato  in  giurisprudenza ed il laureato che e' anche avvocato non
e'  giuridicamente  fondato,  perche' il conseguimento della laurea e
l'abilitazione   all'esercizio   della   professione   forense   sono
situazioni profondamente diverse; e, d'altra parte, al legislatore e'
consentito   subordinare   l'esercizio   di  determinate  professioni
all'inserimento in un apposito albo, da compiersi dopo il superamento
di   un   esame   di   abilitazione   che  costituisce  garanzia  del
conseguimento di un'adeguata capacita' tecnica;
        che,   pertanto,   la   proposta  questione  di  legittimita'
costituzionale deve ritenersi manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale dell'art. 82, secondo e terzo comma, del
codice  di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
24  della Costituzione, dal Tribunale di Parma con l'ordinanza di cui
in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                       Il redattore: Amirante
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.
                      Il cancelliere: Fruscella
02C0767