N. 392 ORDINANZA 10 - 23 luglio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposte   sui  redditi  -  Errori  materiali  della  dichiarazione  -
  Possibilita'   di  correzione  entro  il  termine  fissato  per  la
  dichiarazione,  per  il  secondo  periodo di imposta, e non sino al
  momento  dell'accertamento  definitivo  -  Lamentata violazione del
  principio   di   capacita'   contributiva   e   del   canone  della
  ragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione.
- D.P.R.  29 settembre 1973, n. 600, art. 9, ultimo comma, introdotto
  dall'art. 14,  comma  1,  lettera a), della legge 29 dicembre 1990,
  n. 408.
- Costituzione, artt. 3 e 53.
(GU n.30 del 31-7-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 9,  ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600  (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte
sui  redditi),  introdotto  dall'art. 14,  comma  1, lettera a) della
legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di
rivalutazione  di  beni  delle  imprese  e di smobilizzo di riserve e
fondi   in   sospensione   di   imposta,   nonche'   disposizioni  di
razionalizzazione  e  semplificazione.  Deleghe  al  Governo  per  la
revisione  del  trattamento tributario della famiglia e delle rendite
finanziarie  e  per  la  revisione  delle  agevolazioni  tributarie),
promosso  con  ordinanza  emessa il 12 ottobre 1999 dalla Commissione
tributaria  provinciale  di  Palermo  sul  ricorso proposto da Arturo
Cassina  s.a.s. contro l'Ufficio Imposte dirette di Palermo, iscritta
al  n. 971  del  registro  ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 3, 1a serie speciale, dell'anno 2002.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 3 luglio 2002 il Giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto che, nel corso di un giudizio di impugnazione avverso un
avviso  di  accertamento  tributario e di irrogazione di sanzioni, la
Commissione  tributaria  provinciale  di  Palermo,  con ordinanza del
12 ottobre  1999,  pervenuta  a  questa Corte il 14 dicembre 2001, ha
sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 3  e  53 della Costituzione,
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 9, ultimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni  comuni  in  materia  di accertamento delle imposte sui
redditi),  introdotto  dall'art. 14,  comma 1, lettera a) della legge
29 dicembre  1990,  n. 408  (Disposizioni  tributarie  in  materia di
rivalutazione  di  beni  delle  imprese  e di smobilizzo di riserve e
fondi   in   sospensione   di   imposta,   nonche'   disposizioni  di
razionalizzazione  e  semplificazione.  Deleghe  al  Governo  per  la
revisione  del  trattamento tributario della famiglia e delle rendite
finanziarie  e per la revisione delle agevolazioni tributarie), nella
parte  in  cui  fissa  il  limite temporale per correggere gli errori
materiali  contenuti  nella  dichiarazione  dei redditi delle persone
fisiche  e  delle  persone  giuridiche  alla  data  prevista  per  la
presentazione  della  dichiarazione per il secondo periodo di imposta
successivo,  sempreche'  non  siano  iniziati  accessi,  ispezioni  e
verifiche  o  la  violazione non sia stata comunque contestata ovvero
non  siano  stati  notificati  gli  inviti  e  le  richieste  di  cui
all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973;
        che,   secondo   quanto  riferito  nell'ordinanza,  nel  caso
sottoposto  all'esame  del  rimettente,  all'esito  di  una  verifica
fiscale  eseguita  su  una societa' commerciale, era stata accertata,
relativamente   all'anno  1990,  l'esistenza  di  un maggior  reddito
derivante  dal recupero a tassazione di una ingente somma indicata in
diminuzione nella dichiarazione presentata dalla societa';
        che,  nell'impugnare  l'accertamento,  la  ricorrente  si era
difesa  affermando  che  la  predetta  somma  era  stata  portata  in
diminuzione  dal  reddito complessivo per mero errore materiale nella
compilazione della dichiarazione;
        che  il rimettente, ha escluso, sulla base della legislazione
vigente,  la  possibilita'  di  correzione  dell'errore addotto dalla
ricorrente,   stante  l'avvenuto  superamento  del  limite  temporale
stabilito dalla norma censurata;
        che,  tuttavia,  sempre ad avviso del rimettente, ogni limite
alla  correzione della dichiarazione dei redditi che non coincida con
la   definitivita'   dell'accertamento   (conseguente   alla  mancata
impugnazione  di  quest'ultimo ovvero alla sua conferma con decisione
non   piu'   impugnabile)   violerebbe   il  principio  di  capacita'
contributiva,  posto a fondamento della obbligazione tributaria, e il
criterio di ragionevolezza;
        che  la questione sarebbe rilevante nel giudizio a quo avendo
la  ricorrente  sostanzialmente  chiesto,  in base all'assunto che la
somma   recuperata   a   tassazione  in  occasione  dell'accertamento
impugnato era stata portata in diminuzione per mero errore materiale,
la correzione della dichiarazione dei redditi a suo tempo presentata;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato,  il  quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilita'
o, comunque, di infondatezza della questione;
        che,  in particolare, la difesa pubblica osserva che, secondo
quanto  affermato dalla stessa ricorrente, sarebbe lo stesso bilancio
relativo   all'anno   1990  ad  essere  affetto  da  errori.  Con  la
conseguenza  che,  non avendo la ricorrente provveduto alla rettifica
del   bilancio   ed   essendo   inammissibile  una  correzione  della
dichiarazione dei redditi non coerente con le risultanze di bilancio,
sarebbe  irrilevante  ogni  questione  relativa alla legittimita' del
termine per procedere alla correzione della dichiarazione stessa;
        che,  nel  merito,  l'Avvocatura  rileva,  per  un  verso, la
inconferenza  del  richiamo all'art. 53 della Costituzione, posto che
il  principio  di  capacita'  contributiva  atterrebbe  alla garanzia
sostanziale  della  proporzionalita'  dell'imposta alla capacita' del
contribuente  e  non  riguarderebbe  la  materia procedimentale e del
processo  tributario  e,  per  altro verso, che non sarebbe dubbia la
ragionevolezza  del limite temporale "introdotto per la presentazione
di dichiarazioni correttive";
        che,  infatti,  in  assenza  di esso, il contribuente sarebbe
indotto   ad   attendere,  prima  della  spontanea  correzione  della
dichiarazione   dei   redditi,   l'esito   dei   controlli   disposti
dall'amministrazione finanziaria.
    Considerato  che  va  disattesa  la eccezione di inammissibilita'
della   questione   sollevata   dalla   Avvocatura,   non  risultando
dall'ordinanza  l'ammissione,  da  parte della ricorrente, di errori,
oltre  che  nella  dichiarazione  dei  redditi,  anche  nel  bilancio
societario;
        che, censurando il rimettente la impossibilita' di procedere,
successivamente  all'avviso  di accertamento di maggior reddito, alla
correzione  degli  errori materiali contenuti nella dichiarazione dei
redditi,   risulta   del   tutto  inconferente  l'indicazione,  quale
parametro  costituzionale  violato,  dell'art. 53 della Costituzione,
attenendo  il  principio  di  capacita'  contributiva  alla  garanzia
sostanziale  della  proporzionalita' della imposta alla capacita' del
contribuente e non alla disciplina processuale dell'imposizione (cfr.
sentenza n. 18 del 2000; ordinanza n. 430 del 2000);
        che  la norma impugnata non e', neppure, lesiva del principio
di  ragionevolezza  garantito dall'art. 3 della Costituzione, essendo
indubbio  che,  ove  fosse  possibile, come preteso dal giudice a quo
procedere  alla  correzione  della  dichiarazione dei redditi sino al
momento   dell'accertamento   definitivo   del maggior   reddito,  la
correzione  stessa  cesserebbe  di  essere  un  rimedio accordato dal
legislatore   per   ovviare   ad  un  errore  del  contribuente,  per
trasformarsi  in  un  mezzo  elusivo  delle  sanzioni predisposte dal
legislatore  per  l'inosservanza  delle  disposizioni  relative  alla
compilazione della dichiarazione dei redditi;
        che,  pertanto,  la  questione  deve  essere  dichiarata,  in
relazione ad entrambi i parametri evocati, manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi di
fronte ala Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 9,  ultimo comma, del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   29 settembre   1973,   n. 600
(Disposizioni  comuni  in  materia  di accertamento delle imposte sui
redditi),  introdotto  dall'art. 14,  comma 1, lettera a) della legge
29 dicembre  1990,  n. 408  (Disposizioni  tributarie  in  materia di
rivalutazione  di  beni  delle  imprese  e di smobilizzo di riserve e
fondi   in   sospensione   di   imposta,   nonche'   disposizioni  di
razionalizzazione  e  semplificazione.  Deleghe  al  Governo  per  la
revisione  del  trattamento tributario della famiglia e delle rendite
finanziarie  e  per  la  revisione  delle  agevolazioni  tributarie),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla
Commissione  tributaria  provinciale  di  Palermo, con l'ordinanza in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

                       Il Presidente: Ruperto

                        Il redattore: Marini

                      Il cancelliere: Fruscella

    Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

                      Il cancelliere: Fruscella

02C0778