N. 406 ORDINANZA 10 - 25 luglio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale  - Incompatibilita' del giudice - Incompatibilita' a
  tenere  l'udienza  preliminare anche per il giudice che, durante le
  indagini,    abbia   adottato   un   provvedimento   di   carattere
  interlocutorio  quale  la fissazione dell'interrogatorio preventivo
  (ex   art. 289   cod.   proc.   pen.)   non   seguita  in  concreto
  dall'assunzione  dell'atto  da parte dello stesso giudice - Assunto
  contrasto   con   il   principio   di  ragionevolezza  -  Manifesta
  infondatezza della questione.
- Cod. proc. pen., art. 34, commi 2-ter e 2-quater.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.30 del 31-7-2002 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34, commi 2-ter
e  2-quater,  del  codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa  il 3 ottobre 2001 dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale  militare  di  Verona  nel  procedimento penale a carico di
S.C.,  iscritta  al  n. 968  del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 2, 1a serie speciale,
dell'anno 2002.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 3 luglio 2002 il Giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto che, con ordinanza del 3 ottobre 2001, il giudice per le
indagini  preliminari  del Tribunale militare di Verona ha sollevato,
in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione
di  legittimita'  costituzionale dell'art. 34, commi 2-ter e 2-quater
del  codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono "la
inapplicabilita'  della  regola  sulla incapacita' a tenere l'udienza
preliminare  nel  medesimo  procedimento  anche  per  il giudice che,
durante le indagini, abbia adottato un provvedimento di carattere del
tutto   interlocutorio   quale   la   fissazione  dell'interrogatorio
preventivo di cui all'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., non seguita
poi  dall'assunzione  in  concreto  dell'adempimento  da  parte dello
stesso giudice-persona fisica";
        che,  a  parere  del  giudice  a  quo - avendo il legislatore
"abbandonato  la  regola  della  incompatibilita'  assoluta" a tenere
l'udienza preliminare per il giudice che abbia esercitato funzioni di
giudice  per  le  indagini preliminari, in tutta una serie di ipotesi
previste  nelle  norme  impugnate, per le quali gli atti compiuti nel
corso  delle indagini sono reputati privi di "forza pregiudicante" in
relazione  alle  decisioni  da  adottare  nella udienza preliminare -
sarebbe  in contrasto con il principio di ragionevolezza il fatto che
non  sia  stata  ugualmente  affermata  la inapplicabilita' di quella
regola   nell'ipotesi  in  cui  il  giudice  adotti,  nel  corso  del
procedimento, un provvedimento di natura interlocutoria, come la mera
fissazione dell'interrogatorio ex art. 289, comma 2, cod. proc. pen.,
non  seguita  dalla  concreta  assunzione  dell'atto,  posto che quel
provvedimento  risulterebbe  mancante, al pari di quelli indicati nei
commi  2-ter  e  2-quater dell'art. 34 cod. proc. pen., "di qualsiasi
"forza  di  prevenzione"  in  rapporto  alla decisione da prendere in
esito alla udienza preliminare".
    Considerato che il giudice rimettente - dopo aver dato atto della
regola generale della incompatibilita' a tenere l'udienza preliminare
da  parte  del  giudice  che  abbia  svolto nello stesso procedimento
funzioni   di   giudice   per   le   indagini   preliminari,  sancita
dall'art. 34,  comma  2-bis,  del  codice di procedura penale; e dopo
aver  sottolineato  come  a  questo  sistema  sia stata cagionata una
"crepa"  a  seguito  dell'inserimento  di  alcune eccezionali ipotesi
derogatorie,  tassativamente  enunciate  nei  commi  2-ter e 2-quater
dello stesso art. 34 cod. proc. pen. - sollecita l'estensione di tale
eccezionale  previsione  attraverso l'inserimento di un nuovo "caso",
rappresentato   dalla  mera  fissazione  dell'interrogatorio  di  cui
all'art. 289,   comma  2,  cod.  proc.  pen.,  non  seguita  dal  suo
espletamento da parte dello stesso giudice-persona fisica;
        che   la   prospettata   compromissione   del   principio  di
ragionevolezza  risiederebbe,  a  parere del giudice a quo, nel fatto
che  un  simile  provvedimento,  definito meramente "interlocutorio",
sarebbe  insuscettibile di generare un "pregiudizio" "in relazione al
momento  decisionale  dell'udienza  preliminare",  al pari degli atti
indicati nelle disposizioni impugnate;
        che  una  simile  tesi  -  anche  a  voler  prescindere dalla
premessa, non motivata, secondo cui la fissazione dell'interrogatorio
di  cui  all'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., integrerebbe un atto
del  tutto "neutro" agli effetti che qui rilevano - non puo' comunque
essere  condivisa,  giacche',  stante  il carattere eccezionale degli
atti  indicati  nei  commi  2-ter  e 2-quater dell'art. 34 cod. proc.
pen.,  in  tanto  si  potrebbe  postulare  un raffronto rispetto alla
specifica  ipotesi  dedotta  dal  rimettente, in quanto fra le figure
poste  in  comparazione  fosse  comunque  rinvenibile  una  identita'
sostanziale:  evenienza,  questa,  non solo da escludersi, ma neppure
prospettata dal giudice a quo, il quale si limita a far leva su di un
ipotetico  carattere  di maggiore  o minore "forza pregiudicante" che
gli atti in questione presenterebbero;
        che  la  questione  proposta  deve pertanto essere dichiarata
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale dell'art. 34, commi 2-ter e 2-quater del
codice  di  procedura  penale,  sollevata, in riferimento all'art. 3,
primo   comma,  della  Costituzione,  dal  giudice  per  le  indagini
preliminari del Tribunale militare di Verona.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Flick
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.
                      Il cancelliere: Fruscella
02C0810