N. 410 ORDINANZA 10 - 26 luglio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Contenzioso  tributario - Controversie in materia di imposta di bollo
  - Azione giudiziaria condizionata al previo esperimento del ricorso
  amministrativo   al   Ministero   delle   finanze   -  Prospettata,
  ingiustificata,  privazione  temporanea  del  diritto  di  agire in
  giudizio  -  Omessa  valutazione,  da  parte  del rimettente, delle
  modifiche   al  quadro  normativo  intervenute  anteriormente  alla
  ordinanza   di   rimessione   -  Manifesta  inammissibilita'  della
  questione.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 33.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.
(GU n.30 del 31-7-2002 )
                      LA CORTE COSTITUZIONALE;
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 33 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), promosso,
con  ordinanza  emessa  il  23 aprile 2001, dalla Corte di appello di
Genova  nel  procedimento  civile  vertente  tra A. n. e il Ministero
delle  finanze,  iscritta  al  n. 522  del  registro ordinanze 2001 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, 1a serie
speciale, dell'anno 2001.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 3 luglio 2002 il Giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
    Ritenuto che la Corte di appello di Genova, I sezione civile, con
ordinanza  del 23 aprile 2001, depositata il 27 aprile 2001, solleva,
in  riferimento  agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 33  del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 646 recte: n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo);
        che,   secondo   l'ordinanza   di  rimessione,  nel  processo
principale  l'attore  ha  contestato  l'intimazione  dell'Ufficio del
Registro  di  Chiavari, emessa a seguito del sequestro di due assegni
postdatati  e  privi  dell'indicazione  del  beneficiario,  avente ad
oggetto  il  pagamento  di una somma dovuta dall'intimato a titolo di
"imposta di bollo, soprattassa ed accessori";
        che,  ad avviso del giudice a quo sarebbe fondata l'eccezione
di  improcedibilita' della domanda proposta dall'appellato, in quanto
l'attore  non  avrebbe "sperimentato la via del ricorso gerarchico al
Ministero  delle  finanze  prima  di  iniziare  l'azione  giudiziaria
ordinaria",  dato  che la sentenza di questa Corte n. 406 del 1993 ha
dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 33 del d.P.R. n. 642
del  1972  esclusivamente  nella  parte  in cui esso non prevede, "in
materia    di   rimborsi   d'imposta,   l'esperibilita'   dell'azione
giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo";
        che,  secondo il rimettente, "l'art. 33 del d.P.R. 26 ottobre
1972,   n. 642  -  che  impone  il  previo  esperimento  dei  ricorsi
amministrativi  al  Ministero  delle  finanze  prima  di adire la via
giudiziaria  -"  sarebbe  pero'  "sospettabile di incostituzionalita'
nella   sua   interezza",   dal   momento   che   realizzerebbe  "una
ingiustificata  temporanea  privazione  del  diritto  di  azione  del
cittadino nei confronti" della pubblica amministrazione;
        che,  a  suo  avviso,  la  norma  impugnata, "configurando lo
sbarramento  amministrativo  come  una  condizione  di procedibilita'
della  domanda  giudiziale" si porrebbe, quindi, in contrasto con gli
artt. 3,   24  e  113  della  Costituzione,  poiche'  fisserebbe  "un
meccanismo  del  tutto irrazionale", pregiudizievole dell'esigenza di
garantire l'effettivita' del diritto di difesa del contribuente.
    Considerato  che la Corte di appello di Genova, I sezione civile,
impugna,  in  riferimento  agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione,
"l'art. 33  del  d.P.R.  26 ottobre  1972,  n. 642  (...)  nella  sua
interezza",  in  quanto,  nel disciplinare i ricorsi amministrativi e
l'azione  giudiziaria  nelle  controversie  in  materia di imposta di
bollo,  realizzerebbe  "una  ingiustificata temporanea privazione del
diritto  di  azione  del  cittadino  nei  confronti"  della  pubblica
amministrazione;
        che, secondo l'esplicita puntualizzazione del rimettente, nel
giudizio  principale  e' in contestazione il pagamento di una somma a
titolo di "imposta di bollo, soprattassa ed accessori";
        che,  anteriormente all'ordinanza di rimessione, l'art. 5 del
d.lgs.  18 dicembre 1997, n. 473 - entrato in vigore il 1 aprile 1998
(art. 21)  -  ha, tra l'altro, modificato l'art. 33 del d.P.R. n. 642
del 1972, disponendo che nel primo e nel quarto comma di quest'ultima
norma  "sono  soppresse  le  parole"  "soprattasse", mentre il d.lgs.
18 dicembre  1997,  n. 472 - recante disposizioni generali in materia
di  sanzioni  amministrative  per  la violazione di norme tributarie,
entrato  in  vigore  il  1  aprile  1998  (art. 30)  ha sostituito il
riferimento  alla soprattassa e alla pena pecuniaria "contenuto nelle
leggi  vigenti"  con  il  riferimento  alla  "sanzione pecuniaria, di
uguale   importo"   (art. 26),   stabilendo   che,  per  le  sanzioni
concernenti  tributi  rispetto ai quali non sussiste la giurisdizione
delle  commissioni  tributarie, e' ammesso "ricorso amministrativo in
alternativa  all'azione  avanti  all'autorita' giudiziaria ordinaria"
(art. 18);
        che, infine, sempre anteriormente alla data dell'ordinanza di
rimessione,  l'art. 16  della  legge  29 dicembre 1990, n. 408, aveva
disciplinato  "l'accertamento  delle violazioni e l'irrogazione delle
soprattasse relative ai tributi per i quali non e' ammesso il ricorso
alle commissioni tributarie", con norma dichiarata costituzionalmente
illegittima  da  questa  Corte  nella  parte  in  cui  (comma  3) non
prevedeva,  per le controversie da essa disciplinate, l'esperibilita'
dell'azione   giudiziaria  avverso  l'iscrizione  a  ruolo  anche  in
mancanza  del  preventivo  ricorso amministrativo (sentenza n. 62 del
1998);
        che,  nonostante che le modificazioni della norma impugnata e
del  complessivo quadro normativo di riferimento siano anteriori alla
data  dell'ordinanza  di  rimessione,  esse  non  risultano  prese in
considerazione  dal  rimettente,  il  quale  non  ha conseguentemente
valutato  se  esse  possano  incidere  sui profili di rilevanza della
questione,  omettendo altresi' di precisare se la norma impugnata sia
stata censurata in riferimento al testo vigente anteriormente, ovvero
successivamente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 473 del 1997;
        che,  pertanto, secondo il consolidato orientamento di questa
Corte,  in  mancanza di ogni argomentazione al riguardo, la questione
sollevata  deve  essere  dichiarata manifestamente inammissibile (per
tutte, ordinanza n. 148 del 2001).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 642  (Disciplina dell'imposta di bollo), sollevata, in riferimento
agli  artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dalla Corte di appello di
Genova, I sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                       Il redattore: Capotosti
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2002.
                      Il cancelliere: Fruscella
02C0814