N. 370 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 marzo 2002
Ordinanza emessa il 27 marzo 2002 dal tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento civile vertente tra Paratore Irene Carmela ed altro e S.I.A.D. S.p.a. (oggi Aurora Assicurazioni S.p.a) ed altri Procedimento civile - Interruzione, estinzione e riassunzione del processo - Interruzione per morte o perdita di capacita' della parte costituita (in specie, per fusione di societa' mediante incorporazione in altra) - Termine per la riassunzione - Decorrenza dalla data di dichiarazione dell'evento interruttivo - Mancata previsione, nell'ipotesi di dubbio o controversia circa la dichiarazione di interruzione del processo che comporti decisione riservata da parte del giudice, della decorrenza dalla data di comunicazione del provvedimento adottato dal giudice - Contrasto con parametri costituzionali solo numericamente indicati. - Codice di procedura civile, art. 300, comma secondo, e 305. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.35 del 4-9-2002 )
IL TRIBUNALE Nella causa iscritta al n. 606/95 del R.G. e vertente tra Paratore Irene Carmela e Paratore Alberto, con gli avv.ti Antonio Strangi e Francesco Munafo', attori; Contro: S.I.A.D. S.p.a., oggi Aurora Assicurazioni S.p.a., convenuta; coll'avv. Corrado Martelli; Alessandro Luigi, convenuto, coll'avv. Francesco Aurelio Collemi; Biondo Antonino, convenuto, coll'avv. Luigi Autru Ryolo; Ha pronunciato la seguente ordinanza. Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14 gennaio 2002; Considerato che all'udienza del 13 ottobre 1999 il G.I., nel contrasto tra le parti circa la dichiarazione di interruzione del processo; riservava la decisione con la concessione del termine di giorni venti per il deposito di note; che a seguito di mero disguido di cancelleria, il fascicolo veniva consegnato al G.I., anzi da questi reperito in una carpetta contenente altri fascicoli relativi a cause assegnate a sentenza, con notevole ritardo; che, comunque, la riserva veniva sciolta con ordinanza del 3 aprile 2000, in pari data depositata in Cancelleria con la quale il processo veniva dichiarato interrotto; che detta ordinanza veniva comunicata al procuratore degli attori il 17 aprile 2000 ed agli altri procuratori delle parti costituite in date 12 aprile/20 aprile 2000; che il processo veniva riassunto con atto del 9 maggio 2000, in pari data depositato in cancelleria, ed in una al decreto di cassazione di udienza notificato a mezzo del servizio postale con racc. A.R. n. 8231 in data 11 luglio 2000; che la S.p.a. Aurora Assicurazioni ed il convenuto Alessandro Luigi, costituendosi in giudizio, eccepivano la estinzione del processo perche' riassunto oltre il termine perentorio di mesi sei dal giorno in cui (13 ottobre 1999) e' stata resa la dichiarazione che la SIAD S.p.a. era stata incorporata della Aurora S.p.a. con atto di fusione del 9 dicembre 1998; che gli attori, tra l'altro, coi propri atti difensivi eccepivano la incostituzionalita' degli artt. 300, secondo comma, e 305 c.p.c., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, nell'ipotesi di dubbio o di controversia in merito alla dichiarazione di interruzione del processo che comporta decisione riservata da parte del giudice, il termine deve decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento adottato dal giudice stesso e non dal momento della dichiarazione dell'evento in udienza; Ritenuto che la questione di illegittimita' costituzionale, siccome sollevata dagli attori, non e' manifestamente infondata; Ritenuto che il processo va rimesso alla Corte perche' emetta pronuncia in ordine alla sollevata questione;
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la sollevata questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 300, comma 2, e 305 c.p.c., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione; Dispone che a cura della cancelleria gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale per l'adozione della pronuncia di sua competenza. Barcellona Pozzo di Gotto, addi' 27 marzo 2002. Il G.O.A.: Paratore 02C0820