N. 47 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 agosto 2002

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  7  agosto  2002  (del  Presidente  del Consiglio dei
ministri)

Sanita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  Piemonte  - Disposizioni
  limitative  della  terapia  elettroconvulsivante,  della  lobotomia
  prefrontale  e  transorbitale  e  di  altri  simili  interventi  di
  psicochirurgia  - Denunciata esorbitanza dalle competenze regionali
  in  materia  di  professioni e tutela della salute - Violazione dei
  fondamentali  diritti  di  personalita' dei cittadini e dei diritti
  fondamentali della persona "paziente" - Violazione della competenza
  statale  in  materia  di  responsabilita' (anche civilistica) degli
  esercenti   le   professioni   sanitarie   nonche'  in  materia  di
  definizione  delle  linee  di  ricerca degli studiosi della scienza
  medica  -  Contrasto  con  i principi recati dalle norme statali in
  materia  sanitaria  -  Richiamo  alla sent. n. 282/2002 della Corte
  costituzionale.
- Legge  della  Regione Piemonte 3 giugno 2002, n. 14 (in particolare
  artt. 4, 5 e 6).
- Costituzione,  artt.  2,  32,  33, primo comma, e 117, comma terzo;
  legge  13 maggio 1978, n. 180, artt. 1, 2, 3 e 5; legge 23 dicembre
  1978,  n. 833,  artt. 33, 34 e 35; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502,
  artt. 1 e 14.
(GU n.40 del 9-10-2002 )
    Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  nei confronti
della  regione  Piemonte,  in  persona  del  presidente  della giunta
regionale,  avverso  la legge regionale Piemonte 3 giugno 2002 n. 14,
pubblicata   nel  bollettino  ufficiale  n. 23  del  6  giugno  2002,
intitolata     "Regolamento     sull'applicazione    della    terapia
elettroconvulsivante,  della  lobotomia prefontale e transorbitale ed
altri simili interventi di psicochirurgia".
    La   proposizione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  riunione dell'11 luglio 2002 (che si
depositera).
    La   legge   regionale   in   esame  segue  delibera  legislativa
riapprovata  il  29  febbraio 2000, sottoposta al giudizio di codesta
Corte  (reg.  ric.  n. 11 del 2000), e promulgata dopo la delibera 11
gennaio   2002   del   Consiglio   dei  ministri  di  rinuncia  -  in
considerazione della sopravvenuta legge della Costituzione 18 ottobre
2001  n. 3  -  a  quel  precedente  ricorso e dopo la declaratoria di
estinzione del relativo processo costituzionale.
    Come  noto, a giudizio di codesta Corte e' stata sottoposta (reg.
ric.  n. 3  del  2002) la legge della regione Marche 13 novembre 2001
n. 26,  recante  disposizioni  simili  a quelle contenute nella legge
piemontese   ora   sub   judice;   e   codesta  Corte  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale della legge marchigiana con sentenza
26 giugno 2002 n. 282. In tale sentenza e' stato affermato che:
        "la  disciplina  in  esame  concerne l'ambito materiale della
tutela  della salute, (ambito) che ai sensi dell'art. 117 terzo comma
della  Costituzione  costituisce  oggetto  della potesta' legislativa
concorrente delle regioni";
        i  principi fondamentali della materia devono essere desunti,
in  assenza  di  "leggi  statali  nuove  espressamente rivolte a tale
scopo", dalla legislazione statale in vigore;
        "la  regola  di  fondo  in questa materia e' costituita dalla
autonomia  e  dalla  responsabilita'  del  medico  che, sempre con il
consenso  del paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo
stato della conoscenza";
        un  intervento  del  legislatore  in argomento, ancorche' non
precluso   a  priori,  non  puo'  "nascere  da  valutazioni  di  pura
discrezionalita'  politica",  e  deve  fondarsi  sullo  stato  "delle
conoscenze  scientifiche  e  delle  evidenze  sperimentali  acquisite
tramite istituzioni e organismi - di norma nazionali o sopranazionali
- a cio' deputati";
        contrasta  dunque  con  i principi fondamentali un intervento
legislativo  regionale  in  tema di terapie praticabili che, anziche'
fondarsi   su   acquisizioni  tecnico-scientifiche  verificate  dagli
organismi  competenti  (di  norma  nazionali  o  sopranazionali), "si
presenta come una scelta legislativa autonoma".
    Questo  autorevole e recente precedente "in termini" conferma che
la  legge  regionale  in  esame, e segnatamente gli artt. 4, 5 e 6 di
essa, eccede la competenza della regione e contrasta con gli artt. 2,
32,  33  comma  primo,  117  comma  terzo  (professioni, tutela della
salute)  Cost.,  e con i principi recati dalle norme interposte quali
quelle menzionate nel par. 5 della sentenza citata e quelle contenute
negli  artt. 1,  2,  3  e  5 della legge 13 maggio 1978 n. 180, negli
artt. 33,  34 e 35 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, negli artt. 1
e  14  (nei  testi  attualmente  vigenti) del d.lgs. 30 dicembre 1992
n. 502.
    Il   governo   della  Repubblica  nega  che  ciascun  legislatore
regionale   possa   -   senza   l'apporto   di  adeguate  Istituzioni
tecnico-specialistiche  -  dare sue indicazioni su singole terapie, e
cosi' incidere su fondamentali diritti di personalita' dei cittadini,
persino costituzionalmente garantiti. La ammissione iuxta modum, o il
divieto  di  singole terapie per considerazioni di tipo sanitario non
puo' dipendere dalla volonta' di questo o quel legislatore regionale,
e'  decisione  che  si  colloca in un momento logicamente preliminare
persino  rispetto  alla  determinazione - di competenza statale - dei
"livelli  essenziali"  (art. 117 comma secondo lettera m) ed uniformi
di  assistenza  sanitaria (art. l comma 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992
n. 502).
    Per  completezza,  si  aggiunge  che  - in particolare - l'art. 5
della  legge  piemontese  palesemente  invade  l'area concettuale dei
diritti  fondamentali della persona "paziente" (artt. 2 e 32 Cost.) e
nella  contigua area delle responsabilita' (anche civilistiche) degli
esercenti  le  professioni sanitarie ed in qualche misura delle linee
di  ricerca  degli studiosi dediti alla scienza medica (art. 33 comma
primo  Cost.);  aree queste che spetta allo Stato sia configurare sia
disciplinare.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che  sia  dichiarata la illegittimita' costituzionale
della legge sottoposta a giudizio, con ogni consequenziale pronuncia.
        Roma, addi' 23 luglio 2002
              Il vice avvocato generale: Franco Favara
02C0842