N. 49 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 agosto 2002
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato il 12 agosto 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Lombardia in materia di protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici - Previsto differimento al 1 gennaio 2003 dell'applicazione della precedente legge regionale n. 4 del 2002 (impugnata, dinanzi alla Corte costituzionale, con ricorso n. 34/02) - Sostanziale conferma dei limiti alla installazione di impianti contemplati dalla suddetta legge - Denunciata invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Contrasto con la legge "quadro" statale vincolante il legislatore regionale per le materie, di competenza concorrente, attinenti alla tutela della salute e all'ordinamento delle comunicazioni - Invasione delle competenze attribuite allo Stato per l'adeguamento dell'ordinamento "interno" alle norme europee - Invito alla Regione a non procedere alla attuazione della legge in pendenza del giudizio. - Legge della Regione Lombardia 10 giugno 2002, n. 12. - Costituzione, art. 117, 117, comma secondo, lett. s), e comma terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36; Direttiva 96/2/CE.(GU n.40 del 9-10-2002 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della regione Lombardia, in persona del suo presidente della giunta, avverso la legge regionale 10 giugno 2002 n. 12, intitolata "Differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di istallazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione...", pubblicata nel Boll. Uff. suppl. ord. n. 24 del 13 giugno 2002. La determinazione di proposizione del presente ricorso e' stata approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 19 luglio 2002 (si depositera' estratto del relativo verbale). Con ricorso a codesta Corte notificato il 7 maggio 2002 (reg. ric. n. 34 del 2002) il Presidente del Consiglio ha impugnato, tra l'altro, l'art. 3 comma 12 della legge regionale Lombardia 6 marzo 2002 n. 4, comma recante modifiche alla legge regionale Lombardia 11 maggio 2001 n. 11 (punto C di quel ricorso). Nella pendenza della richiamata controversia, la Regione ha ritenuto di produrre la legge ora in esame, che all'art. 1, comma 1 introduce una sorta di (piu' apparente che effettiva) sospensione della disposizione contenuta nella lettera a) del citato art. 12, al tempo stesso pero' confermandone l'efficacia a decorrere dal non lontano gennaio 2003, e all'art. 1, comma 2, ha sostanzialmente rinnovato fino al 1 gennaio 2003 - e quindi anche dopo tale data - il divieto disposto nella predetta lettera a) del citato art. 12, apportando ad essa solo due ritocchi ("in corrispondenza di", anziche' "entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprieta' di", ed inoltre per l'aggiunta di "che ospitano soggetti minorenni"). Palesemente le menzionate nuove disposizioni sono affette dai vizi di illegittimita' costituzionale gia' rilevati nell'anzidetto ricorso reg. ric. n. 34 del 2002: esse invadono la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente prevista dall'art. 117, comma secondo, lettera s) Cost., e contrastano con la legge quadro 22 febbraio 2001 n. 36 la quale vincola i legislatori regionali anche per quanto attiene alle materie - di competenza concorrente ai sensi dell'art. 117, comma terzo, Cost. - tutela della salute e ordinamento delle comunicazioni. In particolare, le disposizioni regionali in esame non considerano le caratteristiche rilevanti delle stazioni trasmittenti (altezza dal suolo, potenza irradiata, direttivita' delle irradiazioni) ed il livello massimo di campo ammissibile presso le aree abitate. Inoltre, la direttiva europea 96/2/CE attribuisce agli Stati membri la competenza a stabilire le condizioni per l'installazione e la gestione di reti di comunicazioni e per la prestazione dei servizi di telecomunicazione. Le disposizioni ora in esame risultano percio' invasive anche delle competenze attribuite dall'art. 117, Cost., allo Stato per l'adeguamento dell'ordinamento "interno" alle norme europee. Ovviamente si chiede la riunione della presente controversia a quella anteriore menzionata.
P. Q. M. Si chiede, che sia dichiarata la illegittimita' costituzionale della legge sottoposta a giudizio, con ogni conseguenziale pronuncia e con invito alla regione a non procedere alla attuazione della legge stessa in pendenza del giudizio. Roma, addi' 27 luglio 2002 Il vice Avvocato generale dello Stato: Franco Favara 02C0852