N. 385 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 marzo 2002
Ordinanza emessa il 29 marzo 2002 dalla Commissione tributaria provinciale di Pordenone sul ricorso proposto da Comelli Simona contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Pordenone Imposta di registro - Provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme - Inclusione tra gli stessi, ai fini dell'assoggettamento all'imposta, dei provvedimenti giudiziari emessi in applicazione dell'art. 148 c.c. (nella specie: pagamento di assegni di mantenimento in favore dei figli) - Ingiustificato deteriore trattamento di detti provvedimenti rispetto a quelli dello stesso contenuto e della stessa funzione adottati nell'ambito di procedimenti di separazione e divorzio in base, rispettivamente, all'art. 19, legge n. 74/1987 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999. - D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, lett. b), della Tariffa, parte I, allegata. - Costituzione, art. 3.(GU n.36 del 11-9-2002 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1259/01 depositato il 9 novembre 2001, avverso avviso di liquidazione n. SENT.R.G.238/C/01 registro; contro Agenzia entrate ufficio Pordenone proposto dal ricorrente: Comelli Simona, via V. Alfieri n. 14/6 - 33080 Porcia (PN), difeso da: Pili avv. Maria Antonia - viale Liberta n. 2 - 33170 Pordenone; Premette in fatto che con sentenza 18 aprile 2001 del Tribunale di Pordenone veniva accolta la domanda di Simona Comelli proposta a norma dell'art. 148 cod. civile nei confronti di Eliko Joao Godardo che subiva cosi' condanna a corrisponderle mensili L. 350.000 per concorso al mantenimento del figlio Eliko Julien da lui riconosciuto ed affidato alla madre. In sede di registrazione di detta sentenza il locale Ufficio delle Entrate capitalizzando l'assegno fino al compimento del diciottesimo anno di eta' del minore liquidava l'imposta di registro e di bollo in complessive L. 2.004.000 e notificava relativo avviso. Contro questo ha proposto ricorso la Comelli negando di dover pagare alcunche'. Secondo la ricorrente nell'insieme delle norme disciplinanti i rapporti genitori-figli sarebbe rinvenibile un principio di esenzione fiscale per gli atti giudiziari ad essi attinenti. In subordine afferma che sarebbe illegittimo l'art. 8 della parte I della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 perche' violerebbe gli artt. 3 e 30 della Costituzione. Cio' premesso si deve in primo luogo escludere la sussistenza del ritenuto principio. Se infatti risponde al vero che il sopra richiamato articolo 8 della Tariffa prevedeva l'agevolazione della tassazione in misura fissa per gli atti giudiziari nelle procedure di divorzio e di separazione, norma non piu' in vigore in seguito all'applicazione dell'art. 19 legge 6 marzo 1987, n. 74, efficace per intervento della Consulta anche nei procedimenti di separazione, che prevede la totale esenzione, e se questa riguarda anche gli atti relativi alle procedure di adozione ed affiliazione (art. 82 legge 4 maggio 1983, n. 184), non si puo' sottacere che si tratta di norme di eccezione alla regola di cui al ripetuto art. 8, lett. b della Tariffa per il quale scontano la tassa di registro del 3% i provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme. Si deve quindi esaminare il rilievo di illegittimita' costituzionale. Non vi e' dubbio innanzitutto che le esenzioni sopra richiamate valgano anche per i provvedimenti giudiziari aventi ad oggetto condanna al pagamento di assegni di mantenimento in favore dei figli. In secondo luogo non e' dato di comprendere perche' non siano esenti i provvedimenti del medesimo contenuto e della stessa funzione adottati al di fuori di procedimenti di separazione e divorzio. E' privo di ragionevolezza, come lo sarebbe privilegiare in proposito la posizione dei figli legittimi su quella dei figli naturali stante il principio affermato dall'art. 30 della Costituzione, sostenere che le esenzioni in questione sono intese ad agevolare e sveltire le procedure ai cui atti sono letteralmente limitate. Loro funzione non puo' non essere infatti quella di evitare ostacoli di carattere tributario alla miglior disciplina di rapporti, quali quelli fondati sui doveri dei genitori che, di rilievo pubblico, vengono in linea di massima in considerazione nei procedimenti di separazione e divorzio. La maggior frequenza non puo' ovviamente andare a discapito della sostanza. Poiche' nella specie la norma sulla cui base si fonda la pretesa oggetto del ricorso e' l'art. 8, lettera b, della tariffa e' in ordine a questa che ha rilevanza la questione in esame sotto il profilo di un'irragionevole disparita' di trattamento.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimita', in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 8 lettera b della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, se interpretata in modo da comprendere nella tassazione i provvedimenti giudiziari emessi in applicazione dell'art. 148 cod. civile nell'ambito dei rapporti fra genitori e figli. Ordina: la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; la notificazione della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri; la comunicazione della stessa ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; la sospensione del presente processo. Pordenone, addi' 23 febbraio - 22 marzo 2002 Il Presidente: Fontana Il giudice relatore: Dal Santo 02C0854