N. 385 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 marzo 2002

Ordinanza  emessa  il  29 marzo  2002  dalla  Commissione  tributaria
provinciale  di  Pordenone  sul  ricorso  proposto  da Comelli Simona
contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Pordenone

Imposta  di  registro  - Provvedimenti giudiziari recanti condanna al
  pagamento   di   somme   -  Inclusione  tra  gli  stessi,  ai  fini
  dell'assoggettamento   all'imposta,  dei  provvedimenti  giudiziari
  emessi  in applicazione dell'art. 148 c.c. (nella specie: pagamento
  di  assegni  di  mantenimento in favore dei figli) - Ingiustificato
  deteriore  trattamento  di  detti  provvedimenti  rispetto a quelli
  dello stesso contenuto e della stessa funzione adottati nell'ambito
  di procedimenti di separazione e divorzio in base, rispettivamente,
  all'art.   19,   legge  n. 74/1987  e  alla  sentenza  della  Corte
  costituzionale n. 154/1999.
- D.P.R.  26  aprile  1986,  n. 131, art. 8, lett. b), della Tariffa,
  parte I, allegata.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.36 del 11-9-2002 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1259/01 depositato
il    9 novembre   2001,   avverso   avviso   di   liquidazione   n.
SENT.R.G.238/C/01  registro; contro Agenzia entrate ufficio Pordenone
proposto  dal  ricorrente:  Comelli  Simona, via V. Alfieri n. 14/6 -
33080 Porcia (PN), difeso da: Pili avv. Maria Antonia - viale Liberta
n. 2 - 33170 Pordenone;
    Premette  in  fatto che con sentenza 18 aprile 2001 del Tribunale
di  Pordenone  veniva accolta la domanda di Simona Comelli proposta a
norma  dell'art. 148  cod. civile nei confronti di Eliko Joao Godardo
che  subiva  cosi'  condanna  a corrisponderle mensili L. 350.000 per
concorso  al mantenimento del figlio Eliko Julien da lui riconosciuto
ed affidato alla madre.
    In  sede  di  registrazione  di  detta sentenza il locale Ufficio
delle   Entrate  capitalizzando  l'assegno  fino  al  compimento  del
diciottesimo  anno di eta' del minore liquidava l'imposta di registro
e di bollo in complessive L. 2.004.000 e notificava relativo avviso.
    Contro  questo  ha  proposto  ricorso la Comelli negando di dover
pagare alcunche'.
    Secondo  la  ricorrente  nell'insieme delle norme disciplinanti i
rapporti genitori-figli sarebbe rinvenibile un principio di esenzione
fiscale  per  gli  atti  giudiziari  ad  essi attinenti. In subordine
afferma  che sarebbe illegittimo l'art. 8 della parte I della Tariffa
allegata  al  d.P.R.  n. 131/1986 perche' violerebbe gli artt. 3 e 30
della Costituzione.
    Cio' premesso si deve in primo luogo escludere la sussistenza del
ritenuto principio.
    Se  infatti  risponde  al vero che il sopra richiamato articolo 8
della  Tariffa  prevedeva  l'agevolazione  della tassazione in misura
fissa  per  gli  atti  giudiziari  nelle  procedure  di divorzio e di
separazione,  norma  non  piu'  in vigore in seguito all'applicazione
dell'art. 19 legge 6 marzo 1987, n. 74, efficace per intervento della
Consulta anche nei procedimenti di separazione, che prevede la totale
esenzione,  e  se  questa  riguarda  anche  gli  atti  relativi  alle
procedure  di  adozione ed affiliazione (art. 82 legge 4 maggio 1983,
n. 184),  non  si  puo' sottacere che si tratta di norme di eccezione
alla  regola  di cui al ripetuto art. 8, lett. b della Tariffa per il
quale scontano la tassa di registro del 3% i provvedimenti giudiziari
recanti condanna al pagamento di somme.
    Si   deve   quindi   esaminare   il   rilievo  di  illegittimita'
costituzionale.
    Non  vi  e' dubbio innanzitutto che le esenzioni sopra richiamate
valgano  anche  per  i  provvedimenti  giudiziari  aventi  ad oggetto
condanna al pagamento di assegni di mantenimento in favore dei figli.
In  secondo luogo non e' dato di comprendere perche' non siano esenti
i  provvedimenti  del  medesimo  contenuto  e  della  stessa funzione
adottati  al  di  fuori di procedimenti di separazione e divorzio. E'
privo di ragionevolezza, come lo sarebbe privilegiare in proposito la
posizione  dei figli legittimi su quella dei figli naturali stante il
principio affermato dall'art. 30 della Costituzione, sostenere che le
esenzioni  in  questione  sono  intese  ad  agevolare  e  sveltire le
procedure  ai cui atti sono letteralmente limitate. Loro funzione non
puo'  non  essere  infatti  quella  di  evitare ostacoli di carattere
tributario  alla miglior disciplina di rapporti, quali quelli fondati
sui doveri dei genitori che, di rilievo pubblico, vengono in linea di
massima in considerazione nei procedimenti di separazione e divorzio.
    La maggior frequenza non puo' ovviamente andare a discapito della
sostanza.
    Poiche'  nella specie la norma sulla cui base si fonda la pretesa
oggetto  del  ricorso  e'  l'art. 8,  lettera b,  della tariffa e' in
ordine  a  questa  che  ha  rilevanza  la questione in esame sotto il
profilo di un'irragionevole disparita' di trattamento.
                              P. Q. M.
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
illegittimita',   in   relazione   all'art. 3   della   Costituzione,
dell'art. 8  lettera b della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R.
26 aprile  1986, n. 131, se interpretata in modo da comprendere nella
tassazione   i   provvedimenti   giudiziari  emessi  in  applicazione
dell'art. 148  cod.  civile  nell'ambito  dei rapporti fra genitori e
figli.
    Ordina:
        la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
        la  notificazione  della  presente ordinanza alle parti ed al
Presidente del Consiglio dei ministri;
        la  comunicazione della stessa ai presidenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
        la sospensione del presente processo.
    Pordenone, addi' 23 febbraio - 22 marzo 2002
                       Il Presidente: Fontana
                                   Il giudice relatore: Dal Santo
02C0854