N. 407 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 2002
Ordinanza emessa il 26 giugno 2002 dal tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Mori Arturo S.r.l. e Amministrazione finanziaria dello Stato Imposte e tasse - Tasse sulle concessioni governative - Tassa per il mantenimento dell'iscrizione nel registro delle imprese - Diritto al rimborso - Assoggettamento a termine di decadenza triennale - Mancata diversificazione del diritto al rimborso sorgente dall'indebito, rispetto a quello sorgente dall'errore. - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13, comma secondo. - Costituzione, art. 3.(GU n.37 del 18-9-2002 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 8832/94 R.G. promossa da Mori Arturo S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Conti ed elettivamente domiciliata nel di lui studio in Firenze, viale dei Mille, 55, attrice; Contro Amministrazione finanziaria dello Stato, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui uffici domicilia in via degli Arazzieri n. 4, convenuta; avente per oggetto: pagamento somma. Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 29 ottobre 1994, Mori Arturo S.r.l. conveniva dinanzi questo Tribunale il Ministero delle finanze per ottenerne il rimborso di L. 20.500.000, oltre interessi e risarcimento del danno, pagate a titolo di tassa di concessione governativa per l'iscrizione al registro delle imprese e per "tassa di mantenimento" dal 1985 al 1992. Il Ministero eccepiva tra l'altro l'improponibilita' della domanda ed effettivamente, avendo l'attrice presentato istanza di rimborso in sede amministrativa di parte del tributo al di la' di tre anni, detta parte e' divenuta inazionabile per decadenza ex art. 13, comma secondo d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, secondo il quale dovendosi assimilare - in materia tributaria - il pagamento d'indebito al pagamento erroneo, anche la richiesta di rimborso della tassa di cui si tratta e' soggetta alla decadenza triennale ivi prevista (Cass. Civ. Sez. U., sent. n. 3458 del 12 aprile 1996). Sul punto, richiamato il principio elaborato dalla Corte costituzionale nelle sentenza 20 febbraio 1995, n. 56, secondo il quale "non vi sono ragioni che giustifichino il privilegio di una disciplina speciale, in lavoro del debitore, dell'azione di ripetizione dell'indebito contro il Fisco", questo giudice ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 13, comma secondo d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte nella quale non prevede una diversificazione del trattamento del diritto al rimborso tributario sorgente dall'indebito rispetto a quello sorgente dall'errore.
P. Q. M. Dispone: 1. l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio; 2. che la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 21 giugno 2002 Il giudice: Chiellini 02C0876