N. 51 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 settembre 2002
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 settembre 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Regione Marche - Disciplina sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo - Previsione di azioni progettuali riguardanti la realizzazione di progetti ed interventi delle organizzazioni non governative, anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale in Paesi in via di sviluppo ed in quelli con economia in via di transizione - Denunciato contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale - Violazione della competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato in materia di "politica estera e rapporti internazionali dello Stato". - Legge della Regione Marche 18 giugno 2002, n. 9, art. 5, comma 3, lett. d). - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. a); legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 2, comma 3. - Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.(GU n.41 del 16-10-2002 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha domicilio, in Roma, via dei Portoghesi n. 12. Nei confronti del Presidente della giunta della Regione Marche, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Marche 18 giugno 2002 n. 9, concernente "attivita' regionali per la promozione dei diritti umani della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarieta' internazionale", pubblicata in B.U.R. n. 75 del 27 giugno 2002, con particolare riferimento all'art. 5, comma 3, lett. d), giusta delibera del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2002. 1. - Con la legge indicata in epigrafe la Regione Marche intende promuovere alcuni interventi per sostenere la cultura di pace e di sviluppo umano, prevedendo attivita' di collaborazione e partenariato internazionale. 2. - Gli articoli 4, 5, 6 e 7 indicano una serie di iniziative ed interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo (specie quelli realizzabili direttamente per scelte e decisioni della sola Regione), che non si conciliano, quanto alle materie proprie degli stessi ed alle relative modalita' di svolgimento, con le disposizioni contenute nella normativa nazionale vigente (legge 26 febbraio 1987 n. 49 e d.P.R. 31 marzo 1994). In particolare l'art. 5, comma 3, lettera d), ricomprende nelle attivita' regionali di cooperazione internazionale le azioni progettuali che riguardano la realizzazione di progetti ed interventi delle organizzazioni non governative, anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale in paesi in via di sviluppo ed in quelli con economie in via di transizione. La predetta disposizione contrasta con l'art. 2, comma 3, della suddetta legge n. 49/1987, che, stabilendo la "nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo", alla lettera e) prevede, fra le attivita' che le Regioni possano attuare, quelle di sostegno alla realizzazione di progetti ed interventi ad opera di organizzazioni non governative e non gia' di realizzazione di progetti da parte degli stessi organismi. 3. - Poiche' la legge statale n. 49/1987, che disciplina i principi fondamentali previsti nell'attivita' di cooperazione, all'art. 1 definisce la cooperazione allo sviluppo parte integrante della politica estera dell'Italia, specificando espressamente le attivita' che possono essere attuate dalle Regioni, la legge regionale in questione deve essere ritenuta costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera a), che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di "politica estera e rapporti internazionali dello Stato", pur riconoscendo il principio dell'ammissibilita' di iniziative regionali nella materia, coordinata, pero', con i principi nazionali di cooperazione.
P. Q. M. Il Presidente del Consiglio dei ministri conclude chiedendo che la Corte dichiari la illegittimita' costituzionale della legge della Regione Marche 18 giugno 2002 n. 9, nell'art. 5, comma 3, lett. d). Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2002 unitamente a copia della legge regionale impugnata. Roma, addi' 12 agosto 2002 Il vice Avvocato generale dello Stato: Oscar Fiumara 02C0878