N. 51 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 settembre 2002

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  2 settembre  2002  (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

Regione  Marche - Disciplina sulla cooperazione con i Paesi in via di
  sviluppo   -   Previsione  di  azioni  progettuali  riguardanti  la
  realizzazione  di  progetti  ed interventi delle organizzazioni non
  governative,  anche  tramite  l'invio  di  volontari  e  di proprio
  personale  in Paesi in via di sviluppo ed in quelli con economia in
  via   di   transizione   -  Denunciato  contrasto  con  i  principi
  fondamentali   della   legislazione   statale  -  Violazione  della
  competenza  legislativa  esclusiva attribuita allo Stato in materia
  di "politica estera e rapporti internazionali dello Stato".
- Legge  della  Regione Marche 18 giugno 2002, n. 9, art. 5, comma 3,
  lett. d).
- Costituzione,  art. 117, comma secondo, lett. a); legge 26 febbraio
  1987, n. 49, art. 2, comma 3.
- Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.
(GU n.41 del 16-10-2002 )
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura  generale  dello Stato, presso la quale ha domicilio,
in Roma, via dei Portoghesi n. 12.
    Nei  confronti  del Presidente della giunta della Regione Marche,
per  la  dichiarazione  di  illegittimita' costituzionale della legge
della  Regione  Marche  18  giugno  2002 n. 9, concernente "attivita'
regionali  per la promozione dei diritti umani della cultura di pace,
della    cooperazione    allo    sviluppo    e   della   solidarieta'
internazionale",  pubblicata  in B.U.R. n. 75 del 27 giugno 2002, con
particolare   riferimento  all'art. 5,  comma  3,  lett.  d),  giusta
delibera del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2002.
    1.  - Con la legge indicata in epigrafe la Regione Marche intende
promuovere  alcuni  interventi  per sostenere la cultura di pace e di
sviluppo umano, prevedendo attivita' di collaborazione e partenariato
internazionale.
    2. - Gli articoli 4, 5, 6 e 7 indicano una serie di iniziative ed
interventi  regionali  per  la  cooperazione  con  i  paesi in via di
sviluppo  (specie  quelli  realizzabili  direttamente  per  scelte  e
decisioni  della  sola  Regione),  che non si conciliano, quanto alle
materie   proprie   degli   stessi  ed  alle  relative  modalita'  di
svolgimento,  con le disposizioni contenute nella normativa nazionale
vigente (legge 26 febbraio 1987 n. 49 e d.P.R. 31 marzo 1994).
    In  particolare  l'art. 5, comma 3, lettera d), ricomprende nelle
attivita'   regionali   di   cooperazione  internazionale  le  azioni
progettuali che riguardano la realizzazione di progetti ed interventi
delle  organizzazioni  non  governative,  anche  tramite  l'invio  di
volontari  e  di  proprio personale in paesi in via di sviluppo ed in
quelli con economie in via di transizione.
    La  predetta  disposizione contrasta con l'art. 2, comma 3, della
suddetta legge n. 49/1987, che, stabilendo la "nuova disciplina della
cooperazione  dell'Italia  con  i  Paesi  in  via  di sviluppo", alla
lettera  e) prevede, fra le attivita' che le Regioni possano attuare,
quelle  di  sostegno  alla realizzazione di progetti ed interventi ad
opera  di  organizzazioni non governative e non gia' di realizzazione
di progetti da parte degli stessi organismi.
    3.  -  Poiche'  la  legge  statale  n. 49/1987,  che disciplina i
principi   fondamentali   previsti  nell'attivita'  di  cooperazione,
all'art. 1  definisce  la cooperazione allo sviluppo parte integrante
della  politica  estera  dell'Italia,  specificando  espressamente le
attivita'   che  possono  essere  attuate  dalle  Regioni,  la  legge
regionale   in  questione  deve  essere  ritenuta  costituzionalmente
illegittima  per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera a),
che  attribuisce  allo  Stato  la competenza legislativa esclusiva in
materia  di  "politica estera e rapporti internazionali dello Stato",
pur  riconoscendo  il  principio  dell'ammissibilita'  di  iniziative
regionali  nella materia, coordinata, pero', con i principi nazionali
di cooperazione.
                              P. Q. M.
    Il  Presidente  del Consiglio dei ministri conclude chiedendo che
la  Corte dichiari la illegittimita' costituzionale della legge della
Regione Marche 18 giugno 2002 n. 9, nell'art. 5, comma 3, lett. d).
    Si   produce  estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri  del  2 agosto 2002 unitamente a copia della legge regionale
impugnata.
    Roma, addi' 12 agosto 2002
        Il vice Avvocato generale dello Stato: Oscar Fiumara
02C0878