N. 55 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 settembre 2002
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 settembre 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Regione Campania in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva - Disciplina sulla localizzazione e l'attribuzione dei siti di trasmissione delle reti pubbliche per l'emittenza radiotel[evisiva] e per le telecomunicazioni - Attribuzione del relativo potere, con norma transitoria, alla Giunta regionale - Denunciata violazione del principio fondamentale della legge statale che riserva all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni la localizzazione e l'attribuzione dei siti - Conseguente esorbitanza dalla competenza legislativa concorrente attribuita alla Regione in materia di "ordinamento della comunicazione". - Legge della Regione Campania 1 luglio 2002, n. 9, art. 11, comma 3, lettera i). - Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 2, comma 6.(GU n.42 del 23-10-2002 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato contro la Regione Campania per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della disposizione di cui all'art. 11, comma 3, lettera i), della legge regionale n. 9 del 10 luglio 2002 ""Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM."", pubblicata nel B.U.R.C. n. 32 dell'8 luglio 2002. L'art. 11, comma 3, della legge regionale in epigrafe indicata, nella parte che qui interessa, dispone che, in mancanza di atto legislativo del consiglio regionale, la giunta regionale "... definisce con regolamento in vigore fino a quando il consiglio regionale non approva una legge organica sul sistema integrato della comunicazione in Campania, le politiche volte alla creazione, promozione o definizione di strumenti a sostegno della realta' duttiva dell'informazione locale che facciano da volano allo sviluppo della comunicazione in Campania, e disciplina: (Omissis). i) la localizzazione e l'attribuzione dei siti di trasmissione delle reti pubbliche per l'emittenza radiotel e per le telecomunicazioni e gli strumenti di sostegno eventualmente necessari. Ai sensi del nuovo testo dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, la materia "ordinamento della comunicazione" appartiene alla competenza concorrente delle Regioni e dello Stato. In tale materia, pertanto, devono essere rispettati i principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato. La legge statale 31 luglio 1997, n. 249 all'art. 2, comma 6, attribuisce all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni la funzione di redigere il piano nazionale nell'ambito del quale, sentite le regioni, la medesima Autorita' individua la localizzazione degli impianti e l'attribuzione dei siti. La citata norma statale rappresenta un principio fondamentale a soddisfazione di esigenze di carattere unitario e nazionale. La norma regionale impugnata, attribuendo alla giunta regionale il potere di disciplinare ""la localizzazione e l'attribuzione dei siti di trasmissione delle reti pubbliche per l'emittenza radiotel e per le telecomunicazioni ...", viola il suindicato principio fondamentale espresso dalla legge statale n. 249 del 1997, in base al quale - giova ripetere - la localizzazione e l'attribuzione dei siti e' invece riservata all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede sentite le regioni. Ne consegue l'illegittimita' costituzionale della norma regionale impugnata, per violazione dell'art. 117 (nuovo testo) della Costituzione.
P. Q. M. Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della disposizione di cui all'art. 1, comma 3, lettera i), della legge Regione Campania n. 9 del 1 luglio 2002. Si producono: estratto deliberazione del Consiglio dei ministri 2 agosto 2002; relazione allegata; testo della legge regionale impugnata. Roma, addi' 23 agosto 2002 L'Avvocato dello Stato: Ivo M. Braguglia 02C0908