N. 55 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 settembre 2002

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  12  settembre 2002 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

Radiotelevisione  e  servizi  radioelettrici  -  Norme  della Regione
  Campania in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva
  -  Disciplina  sulla  localizzazione  e  l'attribuzione dei siti di
  trasmissione delle reti pubbliche per l'emittenza radiotel[evisiva]
  e  per le telecomunicazioni - Attribuzione del relativo potere, con
  norma  transitoria,  alla  Giunta regionale - Denunciata violazione
  del   principio   fondamentale  della  legge  statale  che  riserva
  all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni la localizzazione
  e   l'attribuzione   dei   siti  -  Conseguente  esorbitanza  dalla
  competenza  legislativa  concorrente  attribuita  alla  Regione  in
  materia di "ordinamento della comunicazione".
- Legge della Regione Campania 1 luglio 2002, n. 9, art. 11, comma 3,
  lettera i).
- Costituzione,  art. 117, comma terzo; legge 31 luglio 1997, n. 249,
  art. 2, comma 6.
(GU n.42 del 23-10-2002 )
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  contro la Regione
Campania  per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
disposizione  di  cui  all'art.  11, comma 3, lettera i), della legge
regionale n. 9 del 10 luglio 2002 ""Norme in materia di comunicazione
e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato regionale
per  le  comunicazioni  - CO.RE.COM."", pubblicata nel B.U.R.C. n. 32
dell'8 luglio 2002.
    L'art.  11,  comma 3, della legge regionale in epigrafe indicata,
nella  parte  che  qui  interessa,  dispone  che, in mancanza di atto
legislativo   del  consiglio  regionale,  la  giunta  regionale  "...
definisce  con  regolamento  in  vigore  fino  a  quando il consiglio
regionale  non approva una legge organica sul sistema integrato della
comunicazione   in  Campania,  le  politiche  volte  alla  creazione,
promozione  o  definizione  di  strumenti  a  sostegno  della realta'
duttiva dell'informazione locale che facciano da volano allo sviluppo
della comunicazione in Campania, e disciplina:
    (Omissis).
        i)   la   localizzazione   e   l'attribuzione   dei  siti  di
trasmissione  delle  reti pubbliche per l'emittenza radiotel e per le
telecomunicazioni   e   gli   strumenti   di  sostegno  eventualmente
necessari.
    Ai  sensi  del  nuovo  testo  dell'art.  117,  terzo comma, della
Costituzione, la materia "ordinamento della comunicazione" appartiene
alla  competenza  concorrente  delle  Regioni  e dello Stato. In tale
materia,  pertanto,  devono essere rispettati i principi fondamentali
determinati dalla legislazione dello Stato.
    La  legge  statale  31  luglio  1997, n. 249 all'art. 2, comma 6,
attribuisce  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni la
funzione  di  redigere  il  piano  nazionale  nell'ambito  del quale,
sentite le regioni, la medesima Autorita' individua la localizzazione
degli impianti e l'attribuzione dei siti.
    La  citata  norma statale rappresenta un principio fondamentale a
soddisfazione di esigenze di carattere unitario e nazionale.
    La  norma  regionale impugnata, attribuendo alla giunta regionale
il  potere  di  disciplinare ""la localizzazione e l'attribuzione dei
siti  di trasmissione delle reti pubbliche per l'emittenza radiotel e
per   le   telecomunicazioni  ...",  viola  il  suindicato  principio
fondamentale espresso dalla legge statale n. 249 del 1997, in base al
quale  - giova ripetere - la localizzazione e l'attribuzione dei siti
e'   invece   riservata   all'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni,   che   provvede   sentite  le  regioni.  Ne  consegue
l'illegittimita'  costituzionale della norma regionale impugnata, per
violazione dell'art. 117 (nuovo testo) della Costituzione.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che  sia  dichiarata  l'illegittimita' costituzionale
della  disposizione  di  cui  all'art.  1, comma 3, lettera i), della
legge Regione Campania n. 9 del 1 luglio 2002.
    Si  producono:  estratto deliberazione del Consiglio dei ministri
2 agosto  2002;  relazione  allegata;  testo  della  legge  regionale
impugnata.
        Roma, addi' 23 agosto 2002
              L'Avvocato dello Stato: Ivo M. Braguglia
02C0908