N. 433 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 giugno 2001
Ordinanza emessa il 7 giugno 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 settembre 2002) dalla Commissione tributaria provinciale di Milano sul ricorso proposto da Grafiche Parole Nuove S.r.l. contro D.R.E. Lombardia Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Imposte sui trattamenti di fine rapporto - Obbligo per gli imprenditori sostituti d'imposta di versare, a titolo di acconto delle imposte dovute dai dipendenti, una percentuale dell'ammontare dei trattamenti maturati alla fine del 1996 e del 1997 - Ingiustificata diversita' rispetto al regime normale della sostituzione nel debito d'imposta - Imposizione ad alcune categorie di imprenditori dell'onere di parziale copertura di un costo pubblico - Contrasto con il principio di capacita' contributiva. - Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 211, come modificato dall'art. 2 del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140. - Costituzione, artt. 3 e 53.(GU n.40 del 9-10-2002 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 7823/99 depositato il 5 giugno 1999 avverso S/RIF sui rimb. n. del 26 gennaio 1999 - I.R.P.E.F. contro D.R.E. Lombardia (sez. Milano) proposto da: Grafiche Parole Nuove S.r.l., rapp. Quadrio Giancarlo residente a Brugherio (MI) in via Garibaldi n. 3, difesa da: Angiolini dott. Pasquale residente a Vimodrone (MI) in viale Rimembranze n. 8. La societa' Grafiche Parole Nuove S.r.l. ricorre avverso il silenzio-rifiuto, formatosi sull'istanza di rimborso di L. 27.554.000, versate, a titolo di ritenute su accantonamenti per trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 3, comma 211, legge n. 66/1996, come modificato dall'art. 2 decreto legislativo n. 79/1997, convertito nella legge n. 140/1997. La ricorrente adduce profili d'illegittimita' costituzionale della normativa sopra indicata in relazione agli articoli 3 e 53 della carta costituzionale. Il Collegio dubita della legittimita' di tali norme per i motivi esposti nel ricorso, che appaiono - prima facie - condivisibili ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale. La fattispecie sottoposta al vaglio della Commissione, concernente un'ipotesi d'anticipato versamento di ritenute, si discosta nettamente, sia nella forma che nella sostanza, da quello che e' il normale sistema che disciplina l'istituto della sostituzione nel debito d'imposta, determinando, a carico degli imprenditori, pesanti oneri finanziari, non comparabili con nessun'altra forma di sostituzione, sia in relazione ai tempi dell'anticipazione, di gran lunga maggiori rispetto all'ipotesi normale del versamento delle ritenute, sia per l'impossibilita' di anticipare o accelerare, in alcun modo, il momento di effettuazione delle ritenute. Tali versamenti, per la loro stessa entita', finiscono, pertanto, per tradursi in una vera e propria forma, sia pure mascherata, di "prelievo fiscale", tanto piu' grave e ingiustificata, in quanto destinata a fare ricadere su di una particolare categoria di soggetti (gli imprenditori, e neppure tutti gli imprenditori, visti i casi di esclusione di cui all'art. 3 legge n. 662/1996, comesostituito dall'art. 2 decrerto-legge n. 79/1997, convertito nella legge n. 140/1997), in via esclusiva, con una palese discriminazione all'interno della stessa categoria, al di fuori delle condizioni e delle garanzie dettate dall'art. 53 della Costituzione, la parziale copertura di un "costo pubblico" che, viceversa, avrebbe dovuto invece gravare sull'intera collettivita'. Quanto sin qui esposto fa paventare al collegio la possibilita' di una violazione non solo del generale principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto tale versamento non grava neppure su tutti gli imprenditori e discrimina coloro che ne sono colpiti a favore di coloro che vengono dalla legge espressamente esclusi (v. art. 3 legge n. 662/1996, come sostituito dall'art. 2 decreto legge n. 79/1997, convertito nella legge n. 140/1997). La norma de quo sembra altresi' in contrasto con il principio, fondamentale in materia tributaria, del concorso alle spese pubbliche in ragione della propria capacita' contributiva, sancito dall'art. 53 della Costituzione, trattandosi di un prelievo coattivo di ricchezza, non correlato ad alcuna concreta manifestazione di capacita' contributiva, in quanto il numero, il livello retributivo e l'anzianita' dei dipendenti, cui e' ragguagliato l'accantonamento per trattamento di fine rapporto, non possono in alcun modo considerarsi quali manifestazioni, neppure indirette, di reddito o patrimonio e, quindi, di capacita' contributiva.
P. Q. M. Visto il ricorso che precede; Vista l'eccezione di legittimita' costituzionale; Visto l'art. 23 legge n. 87/53; Ritenuta la rilevanza della questione; Dichiara non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3 e 53 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 211, legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 2 d.l. n. 79/1997, convertito nella legge n. 140/1997, nella parte in cui: 1) si discosta da quello che e' il normale sistema che disciplina l'istituto della sostituzione nel debito d'imposta, determinando, a carico degli imprenditori, pesanti oneri finanziari, non comparabili con nessun'altra forma di sostituzione nel debito d'imposta; 2) fa ricadere su di una particolare categoria di soggetti (gli imprenditori, e neppure tutti gli imprenditori, visti i casi di esclusione di cui all'art. 3 legge n. 662/1996, come sostituito dall'art. 2 d.l. n. 79/1997, convertito nella legge n. 140/1997), la parziale copertura di un costo pubblico, che dovrebbe gravare sull'intera collettivita'; 3) trattandosi di un prelievo coattivo di ricchezza, non e' correlato ad alcuna concreta manifestazione di capacita' contributiva; Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della segreteria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento (Camera dei deputati e Senato della Repubblica). Milano, addi' 7 giugno 2001 Il Presidente relatore: Barbetta 02C0912