N. 439 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 settembre 2001
Ordinanza del 26 settembre 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 settembre 2002) emessa dal giudice di pace di Pisticci nel procedimento civile vertente tra Sebastio Antonio e Prefettura di Matera Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al prefetto contro il verbale di accertamento - Previsto raddoppio della sanzione minima edittale in caso di rigetto - Violazione del principio di eguaglianza sostanziale - Contrasto con il diritto di difesa e con il principio di buon andamento della p.a. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204. - Costituzione, artt. 3, comma secondo, 24, comma secondo e 97, primo comma.(GU n.40 del 9-10-2002 )
IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva, rileva: l'art. 204 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - Nuovo Codice della Strada viene censurato ove recita ... "Il prefetto ... se ritiene fondato l'accertamento ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione ...". Ebbene secondo il modesto parere del giudicante la previsione della facolta' di emanare un'ordinanza ingiuntiva di pagamento con automatico raddoppio dell'originario importo, confligge col dettato dell'art. 3 della Cost. della Repubblica. In particolare col secondo comma, il quale affida "allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini". Infatti non si vede come sia rimosso l'ostacolo a che un cittadino possa liberamente determinarsi a ricorrere avverso un verbale amministrativo di sanzionamento. Con l'appesantimento ope legis della sanzione per colui che ricorre in via amministrativa si vanno a fondare discriminazioni, poiche' si genera incentivazione al ricorso giurisdizionale previsto quale alternativa dall'art. 205 c.d.s.; ma essa alternativa e' di certo piu' complessa e dispendiosa, dovendosi adire una sede di giustizia, chiedere ausilio del professionista legale, sottoporsi ad un iter piu' laborioso e costoso. La norma dell'art. 204, nella parte esaminata, anziche' assicurare eguaglianza sostanziale tra i cittadini, crea un discrimine ed un preciso ostacolo normativo che va a condizionare in senso sperequativo le facolta' di autodeterminazione, considerati altresi' gli importi spesso ultramilionari delle sanzioni amministrative "stradali". Anche in relazione all'art. 24 Costituzione sorge fondato sintomo di conflitto. Se "La difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento" (dunque non di un processo, ma di qualsiasi iter procedimentale), non v'e' chi non noti che il disposto stigmatizzato dell'art. 204 c.d.s. in esame vada a condizionare pesantemente il diritto alla difesa di colui che si senta lesa da una contestazione amministrativa di codesto genere. Essa norma, prevede, caso unico nell'ordinamento italiano, cosi' come in tutti quegli ordinamenti che vogliano dirsi autenticamente garantisti dei diritti, una sanzione gravosa per il solo fatto di essersi accinti ad una difesa, peraltro in generale concessa dal medesimo corpo normativo! Precedenti storici ci riportano nelle tenebre giuridiche medioevali ed alludono ad assolutismi retrivi di stampo tribale. Peraltro anche se ci si riporta a concetti di "buon andamento della p.a. art. 97-1o Cost." non puo' trascurarsi che l'attivita' della p.a. dev'essere regolata secondo le modalita' piu' idonee ed opportune per l'efficacia, la speditezza e l'economicita' dell'azione amministrativa, con il minor sacrificio degli interessi particolari dei singoli (si cfr. Resta). Dunque non un bieco e sottinteso perseguimento di forme d'entrata patrimoniale. Nei confronti dell'art. 113 Cost. non si ravvisa conflitto, ma solo perche' l'art. 205 c.d.s., modificato a partire dal d.l 270/1996 ha dovuto prevedere quantomeno la possibilita' di impugnazione giurisdizionale anche del verbale. Nel caso di specie non v'e' dubbio che la soluzione della questione di costituzionalita' abbia rilevanza per la decisione della controversia 251/2001 che la contiene, postulandosi in caso di declaratoria una prima ritenzione d'illegittimita' dell'ordinanza gravata, in relazione all'importo raddoppiato rispetto al verbale primario. Per le altre ragioni anche sopra esposte si ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale nei termini sollevati ed in relazione agli artt. 3, secondo comma e 24, secondo comma Costituzione.
P. Q. M. Vista la legge 87 del 1953 e successive modificazioni. Dichiara non manifestamente infondata nei termini di parte motivazionale la sollevata questione, sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla on.le Corte costituzionale. Si comunichi l'ordinanza presente, e si notifichi all'on.le Presidente del Consiglio. Pisticci, addi' 20 luglio 2001 Il giudice di pace: Amendola 02C0918