N. 439 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 settembre 2001

Ordinanza  del 26 settembre 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale
il  16  settembre  2002)  emessa  dal giudice di pace di Pisticci nel
procedimento  civile  vertente  tra  Sebastio Antonio e Prefettura di
Matera

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  prefetto contro il verbale di accertamento - Previsto raddoppio
  della  sanzione minima edittale in caso di rigetto - Violazione del
  principio  di eguaglianza sostanziale - Contrasto con il diritto di
  difesa e con il principio di buon andamento della p.a.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204.
- Costituzione, artt. 3, comma secondo, 24, comma secondo e 97, primo
  comma.
(GU n.40 del 9-10-2002 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Sciogliendo  la riserva, rileva: l'art. 204 d.lgs. 30 aprile 1992
n. 285 - Nuovo Codice della Strada viene censurato ove recita ... "Il
prefetto  ... se ritiene fondato l'accertamento ingiunge il pagamento
di  una  somma  determinata,  nel  limite non inferiore al doppio del
minimo edittale per ogni singola violazione ...".
    Ebbene  secondo  il  modesto  parere del giudicante la previsione
della  facolta'  di  emanare un'ordinanza ingiuntiva di pagamento con
automatico  raddoppio  dell'originario importo, confligge col dettato
dell'art.  3 della Cost. della Repubblica. In particolare col secondo
comma,  il  quale  affida  "allo  Stato  il  compito di rimuovere gli
ostacoli  di  ordine  economico  e  sociale  che di fatto limitano la
liberta' e l'uguaglianza dei cittadini". Infatti non si vede come sia
rimosso  l'ostacolo a che un cittadino possa liberamente determinarsi
a  ricorrere  avverso un verbale amministrativo di sanzionamento. Con
l'appesantimento  ope  legis  della sanzione per colui che ricorre in
via  amministrativa  si  vanno  a fondare discriminazioni, poiche' si
genera  incentivazione  al  ricorso  giurisdizionale  previsto  quale
alternativa  dall'art. 205  c.d.s.;  ma  essa alternativa e' di certo
piu'  complessa e dispendiosa, dovendosi adire una sede di giustizia,
chiedere  ausilio  del  professionista  legale, sottoporsi ad un iter
piu'  laborioso  e  costoso.  La  norma  dell'art. 204,  nella  parte
esaminata,   anziche'   assicurare   eguaglianza  sostanziale  tra  i
cittadini, crea un discrimine ed un preciso ostacolo normativo che va
a    condizionare    in    senso    sperequativo   le   facolta'   di
autodeterminazione,   considerati   altresi'   gli   importi   spesso
ultramilionari delle sanzioni amministrative "stradali".
    Anche in relazione all'art. 24 Costituzione sorge fondato sintomo
di  conflitto.  Se  "La difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e
grado  del  procedimento" (dunque non di un processo, ma di qualsiasi
iter   procedimentale),  non  v'e'  chi  non  noti  che  il  disposto
stigmatizzato  dell'art.  204  c.d.s.  in  esame  vada a condizionare
pesantemente il diritto alla difesa di colui che si senta lesa da una
contestazione  amministrativa di codesto genere. Essa norma, prevede,
caso  unico  nell'ordinamento  italiano,  cosi'  come in tutti quegli
ordinamenti che vogliano dirsi autenticamente garantisti dei diritti,
una  sanzione  gravosa  per  il  solo fatto di essersi accinti ad una
difesa, peraltro in generale concessa dal medesimo corpo normativo!
    Precedenti   storici   ci   riportano  nelle  tenebre  giuridiche
medioevali ed alludono ad assolutismi retrivi di stampo tribale.
    Peraltro  anche  se  ci  si riporta a concetti di "buon andamento
della  p.a.  art. 97-1o  Cost."  non puo' trascurarsi che l'attivita'
della  p.a.  dev'essere  regolata secondo le modalita' piu' idonee ed
opportune per l'efficacia, la speditezza e l'economicita' dell'azione
amministrativa,  con  il minor sacrificio degli interessi particolari
dei  singoli  (si  cfr.  Resta).  Dunque  non  un  bieco e sottinteso
perseguimento di forme d'entrata patrimoniale.
    Nei  confronti  dell'art. 113  Cost. non si ravvisa conflitto, ma
solo perche' l'art. 205 c.d.s., modificato a partire dal d.l 270/1996
ha  dovuto  prevedere  quantomeno  la  possibilita'  di  impugnazione
giurisdizionale anche del verbale.
    Nel  caso  di  specie  non  v'e'  dubbio  che  la soluzione della
questione di costituzionalita' abbia rilevanza per la decisione della
controversia  251/2001  che  la  contiene,  postulandosi  in  caso di
declaratoria  una  prima  ritenzione  d'illegittimita' dell'ordinanza
gravata,  in  relazione  all'importo  raddoppiato rispetto al verbale
primario.
    Per   le  altre  ragioni  anche  sopra  esposte  si  ritiene  non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
nei  termini  sollevati ed in relazione agli artt. 3, secondo comma e
24, secondo comma Costituzione.
                              P. Q. M.
    Vista la legge 87 del 1953 e successive modificazioni.
    Dichiara  non  manifestamente  infondata  nei  termini  di  parte
motivazionale la sollevata questione, sospende il giudizio in corso e
dispone  la  trasmissione degli atti alla on.le Corte costituzionale.
Si   comunichi   l'ordinanza   presente,  e  si  notifichi  all'on.le
Presidente del Consiglio.
        Pisticci, addi' 20 luglio 2001
                    Il giudice di pace: Amendola
02C0918