N. 441 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 maggio 2002

Ordinanza   emessa   il   31   maggio  2002  dal  collegio  arbitrale
nell'arbitrato  in  corso tra Costruire S.p.a. capogruppo- mandataria
dell'A.T.I.,  costituita tra la stessa e la Raiola ing. Angelo S.p.a.
e  Presidente  della  giunta  regionale  della  Campania, commissario
liquidatore della gestione fuori bilancio.

Arbitrato  -  Controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche
  comprese  in  programmi  di  ricostruzione  di territori colpiti da
  calamita'  naturali  - Divieto di devoluzione a collegi arbitrali -
  Possibilita'  di transazione limitata ai giudizi arbitrali in corso
  e  alle  istanze di accessi arbitrali notificate prima dell'entrata
  in  vigore  del  d.l.  n. 180/1998  -  Incidenza  sul principio del
  giudice naturale.
- Decreto-legge    11    giugno   1998,   n. 180,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 267, art. 3, comma 2.
- Costituzione, art. 25
(GU n.40 del 9-10-2002 )
                        IL COLLEGIO ARBITRALE

    Costituito  per  la  risoluzione  della  controversia insorta tra
l'impresa  Costruire  S.p.a.  (gia'  ing.  Salvatore  Fiore  S.p.a.),
capogruppo  -  mandataria  dell'A.T.I.  costituita  tra  la  stessa e
l'impresa  Raiola  ing.  Angelo  S.p.a., con sede in Napoli, alla via
G. Filangieri  n. 72,  in  persona  del  legale  rapp. te della prima
dott. ing. Elio  Catello, amministratore unico pro tempore, rapp.ta e
difesa,  giusta  procura  in  calce  all'atto  di  accesso  arbitrale
dall'avv. Paolo Minervini con il quale elett. te domicilia in Napoli,
alla  via  Riviera  di  Chiaia  n. 33  e  il  Presidente della giunta
regionale  della  Campania, commissario liquidatore della gestione ex
art. 11,  comma  18, legge n. 887/1984, in persona del Presidente pro
tempore  Antonio  Bassolino  con  sede  in Napoli, ope legis rap.to e
difeso  dall'Avvocatura  dello  Stato di Napoli e presso quest'ultima
domiciliato  in  Napoli,  alla  via  Diaz  n. 11,  in  relazione alla
convenzione  rogata  in  forma pubblica amministrativa il 18 dicembre
1996  rep.  n. 279 e dell'atto aggiuntivo rep. n. 14 dell'11 dicembre
1991 e rep. n. 23 del 1 agosto 1995.
    Sciogliendo la riserva fatta in chiusura di lodo parziale.

                           P r e m e t t e

    Con  atto notificato il 19 aprile 2001 la Costruire S.p.a., quale
capogruppo  -  mandataria  dell'A.T.I.  costituita  tra  la  stessa e
l'impresa  Raiola  ing.  Angelo  S.p.a.  (d'ora  in  poi per brevita'
Costruire  S.p.a.)  ha  introdotto  controversia contro il Presidente
della  giunta regionale della Campania, commissario liquidatore della
gestione ex art. 11, comma 18, legge n. 887/1984.
    La   controversia   ha   ad  oggetto  l'esecuzione  del  rapporto
convenzionale  costituito  tra le parti relativo alla progettazione e
realizzazione  delle  opere  di  adeguamento del sistema di trasporto
intermodale   nella   zona  flegrea,  interessata  dal  fenomeno  del
bradisismo.
    Il  convenuto  ha  eccepito  l'incompetenza  arbitrale in ragione
dell'applicabilita' al giudizio dell'art. 3 decreto-legge n. 180/1998
conv.   in   legge  3 agosto  1998,  n. 267,  il  quale  recita:  "Le
controversie  relative  all'esecuzione di opere pubbliche comprese in
programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamita' naturali
non  possono  essere devolute a collegi arbitrali. Sono fatti salvi i
lodi  gia'  emessi  e  le  controversie  per  le quali sia stata gia'
notificata la domanda di arbitrato alla data di entrata in vigore del
presente decreto".
    L'attrice  ha  sollevato  la questione di costituzionalita' della
norma  innanzi  citata  assumendone  il contrasto con l'art. 25 della
Costituzione.
    Essa  assume che con la disciplina dell'arbitrato rituale dettato
dal  nostro  codice  di rito civile la scelta del giudice naturale e'
dalla  legge  demandata  alla  parte,  la  quale  la  esercita con la
sottoscrizione  della  clausola  compromissoria. Una volta effettuata
tale  scelta  con  la  previsione di accesso all'arbitrato - prosegue
l'attrice  -  la  norma  successivamente  emanata che proibisca detto
accesso  lede il principio tutelato dall'art. 25 della Costituzione e
si  pone  in  contrasto  a questo. Richiama a conforto della sua tesi
sentenze   di   cassazione   e   di  Corte  Costituzionale  le  quali
giustificano  modifica di norma sulla competenza sulla base di potere
discrezionale  legittimamente esercitato il che non e' a dirsi per il
caso di specie.
    Ricorda,  ancora,  la limitazione nel tempo alla sua operativita'
portata  nella  stessa  norma  e  rinviene  in essa un riconoscimento
implicito  della illegittimita' del divieto, nonche' un tentativo non
riuscito di eliminarla.

                             R i l e v a

    Alla  luce  dell'evoluzione  normativa  nonche'  dei piu' recenti
orientamenti  sia della dottrina che della giurisprudenza anche della
corte Costituzionale, sussiste una sempre piu' marcata assimilazione,
come  organo giudicante, del collegio arbitrale - specie quando, come
nel  caso  di  specie, si tratti di arbitrato rituale - all'autorita'
giurisdizionale  ordinaria con una sostanziale equiparazione del lodo
alla sentenza giudiziale: per cui questo collegio ritiene sussista la
propria   legittimazione   a   sollevare  questioni  di  legittimita'
costituzionale laddove ne ravvisi l'esistenza nel giudizio sottoposto
alla sua decisione.
    La   prima   prospettazione   che   emerge  dalla  difesa  e  dal
provvedimento  innanzi riportati - non a caso diffusamente - e che il
"giudice  naturale  precostituito per legge" possa essere individuato
da  questa  direttamente (come avviene nella generalita' dei casi) ma
anche  indirettamente e cioe' attraverso privati, autorizzati a farlo
pur sempre dalla legge nonche' nei modi dalla medesima stabiliti.
    Questo  collegio  la  condivide  in quanto la rinviene consona ad
insegnamento del giudice di costituzionalita' espresso dalla massime:
"la   nozione   di   giudice   naturale  non  si  cristallizza  nella
determinazione  legislativa  di  una  competenza generale ma si forma
anche   di  tutte  quelle  disposizioni  le  quali  derogano  a  tali
disposizioni  sulla  base  di  criteri che ragionevolmente valutino i
disparati interessi in gioco nel processo" (18 luglio 1980, n. 135).
    Avviso confermativo di precedenti e conformi sentenze: n. 130 del
1963;  n. 1  del  1965;  n. 15  del 1970; n. 139 del 1971; n. 117 del
1974; n. 274 del 1974.
    Quella  ulteriore  e' rivolta al momento della individuazione, la
cui  importanza  e'  determinata  dalle  circostanze  di  fatto della
presente  controversia:  clausola  compromissoria  sottoscritta prima
della  norma  che proibisce l'accesso arbitrale, data di quest'ultimo
successiva alla norma predetta.
    Argomento utile alla soluzione non e' dato dalla salvezza operata
dalla  norma  predetta ad arbitrati in corso. Non si rinviene in essa
l'implicito  riconoscimento di illegittimita' addotto dalla Costruire
S.p.a., neppure la stessa depone in senso contrario; in quanto non e'
l'operativita'  della norma nel tempo ad essere in discussione, ma e'
proprio  il  riconoscimento  di  questa  a  porre il quesito se abbia
violato  l'art. 25 togliendo competenza al collegio che gia' la aveva
- per tale motivo - giudice naturale.
    Neppure   e'  opportuna  l'adesione  alla  costruzione  dommatica
dell'altro  collegio  in  quanto dedotta dagli effetti della clausola
compromissoria  quale atto del procedimento arbitrale. Essa - come si
vede  -  propone  una  questione da sempre e tuttora dibattuta la cui
soluzione  in  questa sede non sarebbe agevole ne' appropriata e che,
comunque, non e' necessaria.
    La competenza arbitrale rispetto ad una controversia per la quale
e'   prevista   in   forza   della   sottoscrizione   della  clausola
compromissoria,  ma  ancora  non insorta (non importa se lo fara' con
l'atto  di  accesso  o  con la costituzione del collegio) non si pone
diversamente  da quella di giudice togato riguardo a causa ancora non
proposta.
    Anche se in questo secondo caso l'attribuzione della competenza e
con essa l'individuazione del giudice naturale si ha con l'emanazione
della   norma   che   lo  riporta,  mentre  nel  primo  di  essi  con
l'avveramento  di quant'altro dalla stessa indicato. Vale a dire: con
l'emanazione  della  norma  per i giudizi ordinari; con la disciplina
dell'arbitrato  rituale  data dal codice di procedura civile e con la
clausola compromissoria per quella arbitrale.
                              P. Q. M.
    1. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di  legittimita'  costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 3,
comma 2,  del  decreto-legge  11 giugno  1998, n. 180, convertito con
modificazioni   nella   legge  3 agosto  1998,  n. 267  in  relazione
all'art. 25 della costituzione;
    2.  Dispone la notificazione della presente ordinanza alle parti,
al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  la comunicazione ai
Presidenti dei due rami del Parlamento;
    3. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
        Napoli, addi' 31 maggio 2002.
                        Il Presidente: Marra
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