N. 441 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 maggio 2002
Ordinanza emessa il 31 maggio 2002 dal collegio arbitrale nell'arbitrato in corso tra Costruire S.p.a. capogruppo- mandataria dell'A.T.I., costituita tra la stessa e la Raiola ing. Angelo S.p.a. e Presidente della giunta regionale della Campania, commissario liquidatore della gestione fuori bilancio. Arbitrato - Controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamita' naturali - Divieto di devoluzione a collegi arbitrali - Possibilita' di transazione limitata ai giudizi arbitrali in corso e alle istanze di accessi arbitrali notificate prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 180/1998 - Incidenza sul principio del giudice naturale. - Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 267, art. 3, comma 2. - Costituzione, art. 25(GU n.40 del 9-10-2002 )
IL COLLEGIO ARBITRALE Costituito per la risoluzione della controversia insorta tra l'impresa Costruire S.p.a. (gia' ing. Salvatore Fiore S.p.a.), capogruppo - mandataria dell'A.T.I. costituita tra la stessa e l'impresa Raiola ing. Angelo S.p.a., con sede in Napoli, alla via G. Filangieri n. 72, in persona del legale rapp. te della prima dott. ing. Elio Catello, amministratore unico pro tempore, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce all'atto di accesso arbitrale dall'avv. Paolo Minervini con il quale elett. te domicilia in Napoli, alla via Riviera di Chiaia n. 33 e il Presidente della giunta regionale della Campania, commissario liquidatore della gestione ex art. 11, comma 18, legge n. 887/1984, in persona del Presidente pro tempore Antonio Bassolino con sede in Napoli, ope legis rap.to e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Napoli e presso quest'ultima domiciliato in Napoli, alla via Diaz n. 11, in relazione alla convenzione rogata in forma pubblica amministrativa il 18 dicembre 1996 rep. n. 279 e dell'atto aggiuntivo rep. n. 14 dell'11 dicembre 1991 e rep. n. 23 del 1 agosto 1995. Sciogliendo la riserva fatta in chiusura di lodo parziale. P r e m e t t e Con atto notificato il 19 aprile 2001 la Costruire S.p.a., quale capogruppo - mandataria dell'A.T.I. costituita tra la stessa e l'impresa Raiola ing. Angelo S.p.a. (d'ora in poi per brevita' Costruire S.p.a.) ha introdotto controversia contro il Presidente della giunta regionale della Campania, commissario liquidatore della gestione ex art. 11, comma 18, legge n. 887/1984. La controversia ha ad oggetto l'esecuzione del rapporto convenzionale costituito tra le parti relativo alla progettazione e realizzazione delle opere di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nella zona flegrea, interessata dal fenomeno del bradisismo. Il convenuto ha eccepito l'incompetenza arbitrale in ragione dell'applicabilita' al giudizio dell'art. 3 decreto-legge n. 180/1998 conv. in legge 3 agosto 1998, n. 267, il quale recita: "Le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamita' naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali. Sono fatti salvi i lodi gia' emessi e le controversie per le quali sia stata gia' notificata la domanda di arbitrato alla data di entrata in vigore del presente decreto". L'attrice ha sollevato la questione di costituzionalita' della norma innanzi citata assumendone il contrasto con l'art. 25 della Costituzione. Essa assume che con la disciplina dell'arbitrato rituale dettato dal nostro codice di rito civile la scelta del giudice naturale e' dalla legge demandata alla parte, la quale la esercita con la sottoscrizione della clausola compromissoria. Una volta effettuata tale scelta con la previsione di accesso all'arbitrato - prosegue l'attrice - la norma successivamente emanata che proibisca detto accesso lede il principio tutelato dall'art. 25 della Costituzione e si pone in contrasto a questo. Richiama a conforto della sua tesi sentenze di cassazione e di Corte Costituzionale le quali giustificano modifica di norma sulla competenza sulla base di potere discrezionale legittimamente esercitato il che non e' a dirsi per il caso di specie. Ricorda, ancora, la limitazione nel tempo alla sua operativita' portata nella stessa norma e rinviene in essa un riconoscimento implicito della illegittimita' del divieto, nonche' un tentativo non riuscito di eliminarla. R i l e v a Alla luce dell'evoluzione normativa nonche' dei piu' recenti orientamenti sia della dottrina che della giurisprudenza anche della corte Costituzionale, sussiste una sempre piu' marcata assimilazione, come organo giudicante, del collegio arbitrale - specie quando, come nel caso di specie, si tratti di arbitrato rituale - all'autorita' giurisdizionale ordinaria con una sostanziale equiparazione del lodo alla sentenza giudiziale: per cui questo collegio ritiene sussista la propria legittimazione a sollevare questioni di legittimita' costituzionale laddove ne ravvisi l'esistenza nel giudizio sottoposto alla sua decisione. La prima prospettazione che emerge dalla difesa e dal provvedimento innanzi riportati - non a caso diffusamente - e che il "giudice naturale precostituito per legge" possa essere individuato da questa direttamente (come avviene nella generalita' dei casi) ma anche indirettamente e cioe' attraverso privati, autorizzati a farlo pur sempre dalla legge nonche' nei modi dalla medesima stabiliti. Questo collegio la condivide in quanto la rinviene consona ad insegnamento del giudice di costituzionalita' espresso dalla massime: "la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tali disposizioni sulla base di criteri che ragionevolmente valutino i disparati interessi in gioco nel processo" (18 luglio 1980, n. 135). Avviso confermativo di precedenti e conformi sentenze: n. 130 del 1963; n. 1 del 1965; n. 15 del 1970; n. 139 del 1971; n. 117 del 1974; n. 274 del 1974. Quella ulteriore e' rivolta al momento della individuazione, la cui importanza e' determinata dalle circostanze di fatto della presente controversia: clausola compromissoria sottoscritta prima della norma che proibisce l'accesso arbitrale, data di quest'ultimo successiva alla norma predetta. Argomento utile alla soluzione non e' dato dalla salvezza operata dalla norma predetta ad arbitrati in corso. Non si rinviene in essa l'implicito riconoscimento di illegittimita' addotto dalla Costruire S.p.a., neppure la stessa depone in senso contrario; in quanto non e' l'operativita' della norma nel tempo ad essere in discussione, ma e' proprio il riconoscimento di questa a porre il quesito se abbia violato l'art. 25 togliendo competenza al collegio che gia' la aveva - per tale motivo - giudice naturale. Neppure e' opportuna l'adesione alla costruzione dommatica dell'altro collegio in quanto dedotta dagli effetti della clausola compromissoria quale atto del procedimento arbitrale. Essa - come si vede - propone una questione da sempre e tuttora dibattuta la cui soluzione in questa sede non sarebbe agevole ne' appropriata e che, comunque, non e' necessaria. La competenza arbitrale rispetto ad una controversia per la quale e' prevista in forza della sottoscrizione della clausola compromissoria, ma ancora non insorta (non importa se lo fara' con l'atto di accesso o con la costituzione del collegio) non si pone diversamente da quella di giudice togato riguardo a causa ancora non proposta. Anche se in questo secondo caso l'attribuzione della competenza e con essa l'individuazione del giudice naturale si ha con l'emanazione della norma che lo riporta, mentre nel primo di essi con l'avveramento di quant'altro dalla stessa indicato. Vale a dire: con l'emanazione della norma per i giudizi ordinari; con la disciplina dell'arbitrato rituale data dal codice di procedura civile e con la clausola compromissoria per quella arbitrale.
P. Q. M. 1. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267 in relazione all'art. 25 della costituzione; 2. Dispone la notificazione della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento; 3. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Napoli, addi' 31 maggio 2002. Il Presidente: Marra 02C0920